CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 14979/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21559/2024Numero sezionale 3962/2026Numero di raccolta generale 14979/2026Data pubblicazione 19/05/2026C [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro temporeEgidio Cancellieri, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]– intimata –avverso la sentenza n. 4549/2024 della Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 maggio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.1. – La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò dinanzi alla Corte di giustiziatributaria di primo grado di Roma il silenzio rifiuto formatosi sullapropria istanza – presentata alla Regione Lazio e inoltrata, perconoscenza, anche alla Agenzia delle dogane e dei monopoli – direttaad ottenere il rimborso dell’imposta regionale sulla benzina perautotrazione (per acronimo, Irba) indebitamente versata per gli anni2018, 2019 e 2020.2. – [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso sul rilievo che l’Irbaera illegittima per contrarietà alla disciplina di cui alla direttiva CE118/08.3. – La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,investita dell’appello della Regione Lazio, accolse il gravamelimitatamente all’annualità 2018, ritenendo che per tale annualità lasocietà contribuente fosse decaduta dal diritto di chiedere il rimborso,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21559/2024Numero sezionale 3962/2026Numero di raccolta generale 14979/2026Data pubblicazione 19/05/2026e lo respinse per il resto, evidenziando, per quanto ancora interessa inquesta sede, che non sussisteva l’arricchimento senza causa dellasocietà contribuente, eccepito dalla Regione in ragione della dedottatraslazione del tributo sul consumatore finale.4. – Avverso tale ultima pronuncia la Regione Lazio ha propostoricorso per cassazione, articolato in due motivi, cui la [OSCURATO:SOCIETA]ha resistito con controricorso.5. – L’Agenzia delle dogane e dei monopoli è rimasta intimata.6. – Entrambe le parti costituite hanno depositato memorieillustrative ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per motivazioneapparente in ordine all’eccepita violazione degli art. 2041 e 2697 c.c., nonavendo la Corte regionale indicato le ragioni che l’hanno condotta aritenere non configurabile l’eccepito arricchimento senza causa dellasocietà contribuente.2. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt.2041 e 2697 c.c. poiché la sentenza impugnata ha erroneamentericonosciuto il rimborso alla società contribuente pur non avendo questadato la prova di aver effettivamente sostenuto il peso finale del tributo.3. – A prescindere dall’esame dei singoli motivi di ricorso, il Collegioritiene che la controversia possa essere decisa sulla base di un diversoprofilo che, attenendo alla legittimazione passiva rispetto all’azione dirimborso dell’imposta, è assolutamente preliminare nonché rilevabiled’ufficio anche in sede di legittimità (senza peraltro obliterare che sullaquestione le parti hanno avuto modo di argomentare in sede di memorieillustrative, in assoluta pienezza di contraddittorio).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21559/2024Numero sezionale 3962/2026Numero di raccolta generale 14979/2026Data pubblicazione 19/05/20263.1. – Questa Corte ha più volte affermato, in tempi recenti, che intema di imposta regionale sulla benzina per autotrazione, unicalegittimata passiva dell’azione di rimborso è l’Agenzia delle dogane e deimonopoli, stante la natura erariale del prelievo, previsto dal legislatorestatale al solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli entiterritoriali (v. per un’analitica ricostruzione del quadro normativo egiurisprudenziale in argomento, Cass., n. 3098/2025; v. anche, conspecifico riferimento all’Irba disciplinata dalla Regione Lazio con leggeregionale n. 19 del 2021, Cass. n. 9501/2026).A tale conclusione si è pervenuti, in sintesi, sulla base delle seguenticonsiderazioni:-) l’Irba rientra(va) tra i cosiddetti «tributi propri derivati» delleRegioni, cioè quei tributi che, come precisa l’art. 7, comma 1, lett. b, n.1, legge n. 42 del 2009 – la legge delega sul federalismo fiscale – sono«istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni»;-) la Corte costituzionale ha chiarito che questi tributi, individuati invia residuale dall’art. 8 d.lgs. n. 68 del 2011, conservano inalterata la loronatura di tributi erariali (Corte cost. n. 123/2010; Corte cost. n.216/2009; Corte cost. n. 397/2005; Corte cost. n. 37/2004; Corte cost.n. 296/2003);-) il gettito del tributo, prima dell’abrogazione della norma che loprevedeva, è stato procurato da una legge dello Stato che non hariconosciuto alcuna discrezionalità a livello locale, al punto da elidere ognimargine di autonomia finanziaria periferica, e non è stato nemmenogestito dalle Regioni, che hanno svolto un ruolo di servizio all’interno diassetti stabiliti dal legislatore statale;-) le procedure e gli atti necessari a fornire attuazione al prelievo(modelli, dichiarazioni di consumo, canali telematici di trasmissione, ecc.)sono stati unilateralmente definiti dall’Agenzia delle dogane che è rimastaNumero registro generale 21559/2024Numero sezionale 3962/2026Numero di raccolta generale 14979/2026Data pubblicazione 19/05/2026anche titolare delle funzioni di accertamento e riscossione coattiva deltributo;-) nessuna competenza è, dunque, residuata alle Regioni in ordine alladefinizione dello schema di attuazione del tributo regolato, da ultimo,dall’art. 3 legge n. 549 del 1995;-) la destinazione finale del gettito a favore delle Regioni noncostituisce un elemento sufficiente ad indurre i titolari delle azioni dirimborso a rivolgere l’istanza direttamente all’ente territoriale e l’Agenziafiscale ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva nellecontroversie giudiziarie nate dai dinieghi di rimborso del tributo.3.2. – È certo vero, come sottolineato dalla controricorrente nellapropria memoria illustrativa, che in molte occasioni questa Corte, al finedi avvalorare la detta conclusione in punto di legittimazione passivadell’azione di rimborso, ha testualmente affermato che «ritenerediversamente significa anche superare limiti di carattere operativo, primaancora che giuridico, dal momento che agli Enti territoriali è preclusa laverifica del presupposto del diritto al rimborso non avendo avuto maievidenza (salva l’eventuale prova processuale) degli effettivi versamentieseguiti dai sostituti per ciascun contribuente nelle annualità in questione.In altri termini, le Regioni, a differenza dell’Erario, non hanno contezzadell’intervenuta corresponsione del tributo, disponendo di merecomunicazioni in forma aggregata sui volumi dell’imposta che ciascunsoggetto, tenuto al versamento del tributo, ha indirizzato all’Agenzia delledogane e che non permettono di verificare se e quali somme siano stateversate da parte di chi abbia successivamente azionato il diritto dirimborso» (v. Cass. n. 9501/2026 e le molte altre richiamate nellamenzionata memoria).Tale affermazione – meramente rafforzativa di un percorsoargomentativo molto più articolato e poco sopra brevemente riassunto –non consente, tuttavia, di giungere ad una diversa soluzione in punto diNumero registro generale 21559/2024Numero sezionale 3962/2026Numero di raccolta generale 14979/2026Data pubblicazione 19/05/2026legittimazione passiva ove il contribuente dimostri che la Regione abbia inconcreto avuto diretta e immediata contezza dei pagamenti, senza lanecessità di intermediazione.Ciò che infatti rileva, ai fini della risoluzione della questione qui inesame, non sono gli aspetti operativi, ma il piano giuridico, e su questopiano l’affermazione della legittimazione passiva dell’Agenzia delledogane, in ragione della natura erariale di prelievi normati dal legislatorestatale al fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti periferici,tiene specificamente conto del dato normativo (e, segnatamente, dell’art.3, comma 13, della legge n. 549 del 1995, secondo il quale gli uffici tecnicidi finanza effettuano l’accertamento e la liquidazione dell’impostaregionale sulla base di dichiarazioni annuali presentate, con le modalitàstabilite dal Ministero delle finanze, dai soggetti obbligati al versamentodell’imposta, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui siriferiscono, e trasmettono alle Regioni i dati relativi alla quantità di benzinaerogata nei rispettivi territori; per la riscossione coattiva, gli interessi dimora, il contenzioso e per quanto non disciplinato dai commi da 12 a 14del medesimo articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia diaccisa sugli oli minerali, comprese quelle per la individuazione dell’organoamministrativo competente; le Regioni, inoltre, devono segnalareeventuali infrazioni o irregolarità all’organo competente perl’accertamento) e della natura intrinsecamente erariale dell’imposta, comerilevata anche dai giudici delle leggi.La stessa è ulteriormente confermata dalla finalità specifica delprelievo, identificata nello scopo esclusivo di creare «finanza aggiuntiva»alle Regioni, che ne giustifica la qualificazione in termini di merotrasferimento di risorse dallo Stato agli enti territoriali, secondo laprevisione di cui all’art. 119, secondo comma, ultima parte, dellaCostituzione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21559/2024Numero sezionale 3962/2026Numero di raccolta generale 14979/2026Data pubblicazione 19/05/2026Né può dimenticarsi di considerare la circostanza dell’assolutamarginalità del ruolo delle Regioni nell’attuazione del tributo, che inducea configurarne le funzioni – sempre nell’ambito della qualificazionestrettamente statale dell’imposta de qua e della relativa competenzaE, d’altro canto, il riferimento del citato art. 3, comma 13, legge n.549 del 1995 alla competenza dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli inordine ai servizi del contenzioso non può che evocarne, sul pianoprocessuale, la legittimazione attiva e passiva (v. la già citata Cass. n.3098/2025).3.3. – Deve solo aggiungersi che il vizio qui rilevato attiene allalegitimatio ad causam, e dunque riguarda uno dei presupposti “fondanti”la struttura e il funzionamento del processo, sicché la mancata denunciadello stesso ad opera delle parti, o comunque la mancata espressastatuizione sul punto da parte del giudice di merito, non ha certocomportato la formazione di un giudicato interno sulla relativa questioneprocessuale, che ben può essere esaminata d’ufficio in questa sede (Cass.,sez. un., n. 24172/2025).4. – Diversamente da quanto prospettato dalla controricorrente nellamemoria illustrativa, non sussistono le condizioni per condannare alrimborso, in luogo della Regione Lazio, l’Agenzia delle dogane e deimonopoli giacché, sebbene anche quest’ultima sia stata chiamata in causasin dal giudizio di primo grado, la domanda della società contribuente erarivolta solo contro la Regione, essendo diretta ad ottenere l’annullamentodel diniego tacito di quest’ultima nonché la condanna della stessa allarestituzione dell’indebito (queste le conclusioni del ricorso originario,allegato al ricorso per cassazione come doc. 14: «in accoglimento delpresente ricorso, dichiarare nullo ovvero annullare il diniego tacito lasciatoformare dalla Regione Lazio e relativo alla richiesta di rimborso Irba 2018,2019 e 2020; voglia ancora accertare conseguentemente il diritto della CNumero registro generale 21559/2024Numero sezionale 3962/2026Numero di raccolta generale 14979/2026Data pubblicazione 19/05/2026 [OSCURATO:SOCIETA] al rimborso dell’Irba pagata e non dovuta e, per l’effetto,condannare la Regione Lazio a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA] la somma dieuro 101.549,58 (centounomilacinquecentoquarantanove/58) per il2018, euro 87.820,47 (ottantasettemilaottocentoventi/47) per il 2019 edinfine euro euro 62.067,89 (sessantaduemilasessantasette/89) per il2020, oltre interessi, ovvero nella somma maggiore o minore digiustizia»).Allo scopo di escludere qualsiasi dubbio sull’individuazione delsoggetto contro cui era diretta la domanda della società, va peraltroaggiunto che la stessa società contribuente aveva chiaramente precisato,sempre nel suo originario ricorso, che «viene evocata in giudizio anchel’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] per mera completezza del contraddittorio e litisdenuntiatio, ferma restando la titolarità regionale delle entrate a titolo diIrba e quindi la natura di accipiens tenuta al rimborso. In altri termini ilpresente ricorso è contro la Regione Lazio, non contro l’Agenzia delleDogane» (v. pag. 5, par. 23, del ricorso di primo grado).Né sussiste l’ipotizzata violazione del diritto unionale, in quanto latemuta impossibilità della contribuente, a causa del decorso dei terminidecadenziali e prescrizionali, di ottenere il rimborso del tributoindebitamente versato è conseguenza non già dell’assetto della disciplinanormativa nazionale, bensì di un errore della parte privatanell’individuazione del soggetto passivamente legittimato. Sicché deveescludersi, contrariamente a quanto prospettato dalla società, la necessitàdi sollevare questione pregiudiziale sul tema dinanzi alla Corte di giustiziadell’Unione europea.5. – In conclusione, la sentenza impugnata va cassata e, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nelmerito con la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado, proposto dalla società contribuente contro laRegione Lazio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21559/2024Numero sezionale 3962/2026Numero di raccolta generale 14979/2026Data pubblicazione 19/05/20266. – In considerazione della particolare complessità della materiatrattata nonché dell’esistenza di precedenti giurisprudenziali, quali citatidalla controricorrente nella propria memoria illustrativa, che, pur nonoccupandosi specificamente della questione della legittimazione passiva,potevano trarre in errore circa l’individuazione del soggetto cui rivolgerela domanda, sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spesedel giudizio di merito e del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte, pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo delgiudizio di primo grado; compensa interamente tra le parti le spese deigiudizi di merito e del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida