CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 17545/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12646/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 27, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2794/2020,depositata i l 22/10/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con ricorso affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Venezia, resa pubblica in data 22 ottobre 2020, che ne rigettava il gravame avverso la decisione del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, ne aveva rigettato la querela di falso avverso le attestazioni dell’addetto al recapito postale relative alle raccomandate n. 763723040473, n. 7637230040974 e n. 763723040963, contenenti atti dell’Agenzia delle Entrate, “nelle parti in cui veniva dichiarato dall’agente di avere immesso avviso nella cassetta della posta e di avere spedito la comunicazione di avvenuto deposito con racc. n. 764206446014, 764047501934 e 764047501923”. 2. –La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava: a) in assenza di motivo specifico di impugnazione, era “divenuta definitiva la sentenza nella parte in cui ha rigettato la querela di falso proposta verso le attestazioni di immesso avviso nella cassetta della posta [del civico n. 49, int. 2, piano 1, della via Roma in Mestre] del deposito delle raccomandate nn. 763723040473, 7637230040974 e 763723040963, contenenti atti dell’Agenzia delle Entrate”; b) quanto alle raccomandate CAD nn. 764206446014, 764047501934 e 764047501923: b.1) il fatto che l’Agenzia delle Entrate non fosse in possesso delle tre raccomandate CAD era conforme al disposto dell’art. 8, comma 2, della legge n. 890/1982, che prevede che dette raccomandate CAD siano affisse alla porta d’ingresso o immesse nella cassetta postale del destinatario, ritornando al notificante l’originario plico spedito e non ricevuto dal destinatario, “ma non anche la raccomandata inviata dall’agente postale contenente la comunicazione di avvenuto deposito, lasciata nei luoghi sopraindicati affinché sia rinvenuta dall’interessato”; b.2) non avevano valenza probatoria le “tre interrogazione” al servizio ‘[OSCURATO:PERSONA]’ di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., “una per ciascuna raccomandata, compiute in data imprecisata”, indicanti che il “codice non è ancora registrato”, dovendo da esso desumersi “esattamente il contrario” rispetto all’assunto del Tobio, “ossia che le raccomandate siano state spedite, dovendosi altrimenti attendere una diversa risposta (ad esempio, che il codice è errato che non risulta esistente)”; c) quanto, infine, alla doglianza dell’appellante che deduceva l’esistenza, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 890/1982, degli “avvisi di ricevimento delle tre raccomandate contenenti la comunicazione c.d. CAD”, pur prescindendo “dal fatto che sia corretto o meno non compilare gli avvisi delle racc. a.r. contenenti le comunicazioni di avvenuto deposito”, la circostanza della mancata esibizione degli stessi in giudizio da parte dell’Agenzia delle Entrate non “prov[ava], neppure presuntivamente, che le raccomandate non siano state spedite dall’agente postale a seguito del mancato rinvenimento di Tobio presso l’abitazione in cui risiedeva in occasione della consegna delle prime raccomandate contenenti gli atti impositivi”, poiché ciò dimostrava “solamente che detti avvisi non sono in possesso dell’Agenzia, il che potrà al più rilevare nel giudizio tributario”, non rilevando nel presente giudizio per querela di falso che non si sia perfezionato il procedimento di notifica degli atti dell’amministrazione finanziaria; d) il Tobio, pertanto, non aveva fornito la prova, per presunzioni ex art. 2729 c.c., che “le raccomandate nn. 764206446014, 764047501934 e 764047501923 non siano state spedite e che quindi l’attestazione dell’agente postale sia falsa”. 3. –Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ intimata Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt.2729 c.c. e 8 della legge n. 890/1982, per aver la Corte territoriale erroneamente inferito dall’enunciato “il codice … non è ancora registrato”, risultante dal sistema informatico di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. - interrogato da esso attore in data certamente successiva “alla indicazione dei tre codici di spedizione negli avvisi di ricevimento impugnati con querela di falso” -che le raccomandante fossero state spedite, mentre avrebbe dovuto trarre la presunzione, grave e precisa, che le raccomandate stesse “non (erano) ancora state spedite”. 2. – Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 c.c. e 8 della legge n. 890/1982, per aver la Corte territoriale erroneamente inferito che la mancata esibizione in giudizio degli avvisi di ricevimento delle tre raccomandate CAD da parte dell’Agenzia delle Entrate non provasse che non fossero state spedite dall’agente postale dopo il mancato rinvenimento di esso destinatario presso l’abitazione in cui risiedeva, ritenendo che ciò dimostrasse solo che l’Agenzia non ne fosse in possesso, con conseguenze nel giudizio tributario e non nel presente giudizio per querela di falso. Il ricorrente assume che l’attestazione di spedizione di una CAD “senza corredarla dell’avviso di ricevimento” risulta “attestazione non vera”, essendo l’avviso di ricevimento non solo volto alla verifica del perfezionamento della notifica, ma soprattutto “elemento costitutivo di una cad in base alla legge 890 del 1982”, con la conseguenza che il mancato possesso da parte del mittente degli avvisi di ricevimento costituirebbe “la prova provata della non verità della emissione delle cad, oltre che della non verità di una spedizione di cad”. Si evidenzia, inoltre, a sostegno della censura che la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5077/2019 e Cass. n. 3754/2020) ha affermato che la prova dell’emissione e spedizione della “raccomandata cad” si ha sempre e necessariamente con l’allegazione ed esibizione dell’avviso di ricevimento. 3. – Con il terzo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 890/1982, per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto conforme al disposto del comma del citato art. 8 la circostanza che l’Agenzia delle Entrate non fosse in possesso delle tre raccomandate contenenti la comunicazione c.d. CAD, mentre avrebbe dovuto reputare il contrario, alla luce del fatto che la raccomandata CAD è inoltrata non in base a quanto previsto dalla legge n. 890/1982, ma con modalità ordinaria, trovando, quindi, applicazione la disciplina degli artt. 49 e 35 del regolamento postale del 9 aprile 2001, in forza dei quali, in caso di mancato rinvenimento del destinatario, trascorsi 30 giorni “in cui il plico resta all’ufficio postale”, la raccomandata non consegnata con il relativo avviso di ricevimento è restituita al mittente. 4. –I primi due motivi – che possono essere congiuntamente scrutinati per la loro stretta connessione –sono infondati. 4.1. - Giova, anzitutto, rammentare – alla luce della giurisprudenza di questa Corte (tra le altre: Cass. S.U. n. 1785/2018; Cass. n. 3541/2020; Cass. n. n. 18611/2021; Cass. n. 9054/2022) –che, in tema di prova presuntiva, il giudice è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni “gravi, precise e concordanti”, laddove il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. La critica deve, pertanto, concentrarsi sull’insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento condotto nella sentenza impugnata, attraverso un’attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Diversamente, non è censura riconducibile al paradigma dell’error in iudicando quella che si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione degli elementi della fattispecie legale. 4.2. –Ciò premesso, le doglianze di parte ricorrente non sono tali da scalfire la validità del ragionamento presuntivo operato dal giudice di appello. 4.2.1. - Non è, infatti, dato ritenere che i caratteri della “gravità” e precisione”, esclusi dal giudice di merito relativamente al fatto noto dell’enunciato “il codice … non è ancora registrato” (riportato dall’interrogazione, effettuata dal Tobio, del sistema informatico di [OSCURATO:PERSONA]) rispetto al fatto ignoto della spedizione delle raccomandate c.d. CAD, possano reputarsi tali in ragione della diversa inferenza che il ricorrente (con il primo motivo) trae dall’enunciato stesso, dandovi un significato (la mancata spedizione delle raccomandate) opposto a quello, pur logicamente ascrivibile ad un’espressione dal tenore non univoco, che ha inteso la Corte territoriale, “ossia che le raccomandate siano state spedite”, precisando inoltre che, altrimenti, si sarebbe dovuto “attendere una diversa risposta (ad esempio, che il codice è errato o che non risulta esistente)” (cfr. § 2 del “Ritenuto in fatto” e pp. 9 e 10 sentenza di appello). Puntualizzazione, questa, che, peraltro, non viene fatta oggetto di specifica critica nello sviluppo argomentativo del motivo. 4.2.2. – Non è concludente neppure la doglianza (veicolata con il secondo motivo) che vorrebbe trarre il fatto ignoto della spedizione delle raccomandate CAD dal principio di diritto enunciato da questa Corte (risolvendo un pregresso contrasto giurisprudenziale: in senso difforme era, tra le altre, Cass. n. 6242/2017) nel senso che, in tema di notificazione a mezzo posta (anche di atto impositivo), la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario può essere data dal notificante - in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. n. 5077/2019; principio, poi, da Cass., S.U., n. 10012/2021). La critica mossa da parte ricorrente, anzitutto, propone, disarmonicamente rispetto al paradigma dell’art. 2729 c.c., una inferenza tratta non già da un “fatto”, bensì da un “giudizio”. Inoltre, la doglianza non specifica quale sia stata la modalità di notifica degli atti impositivi, ossia se tramite ufficiale giudiziario che si sia servito del servizio postale, ovvero – come parrebbe evincersi dalla narrazione in fatto riportata in ricorso (pp. 1-8) e dal tenore del relativo terzo motivo (p. 41) – tramite notificazione diretta a mezzo posta, consentita all’ufficio finanziario dall’art. 14 della legge n. 890/1982, evenienza in cui trovano applicazione le norme sul servizio postale ordinario e non quelle di cui alla citata legge n. 890/1982 (Cass. n. 8293/2018; Cass. n. 10131/2020), rispetto alla quale legge il principio di diritto evocato dal ricorrente è stato enunciato. Infine, la censura non coglie, in ogni caso, quanto quello stesso principio (semmai applicabile al caso di specie) è, in particolare, volto a regolare (e che il giudice di appello ha coerentemente posto in rilievo), ossia il profilo concernente la prova della notificazione a fini processuali (e, dunque, per la corretta instaurazione del contraddittorio in giudizio) e non della dimostrazione di una effettiva spedizione delle raccomandate “CAD” quale “verità o falsità” (p. 10 sentenza di appello) da accertare in un giudizio per querela di falso. Né, del resto, la prova che l’Agenzia delle Entrate non fosse in possesso degli avvisi di comunicazione (come ritenuto dalla stessa Corte territoriale: p. 10 sentenza di appello) –a prescindere se ne potesse essere effettivamente in possesso o meno in ragione delle modalità della notificazione nella specie eseguite - può costituire, di per sé, fatto noto dai caratteri della precisione e gravità da cui inferire la mancata spedizione delle raccomandate CAD e, dunque, la falsità dell’attestazione dell’agente postale. 5. –Il terzo motivo è inammissibile. Con esso si lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto la fattispecie in esame sussumibile nell’art. 8 della legge n. 890/1982, mentre, ad avviso di parte ricorrente, la stessa sarebbe disciplinata dalle norme sul “servizio postale ordinario”. Tuttavia, la censura non impugna l’ulteriore ratio decidendi che sorregge autonomamente e in modo idoneo la decisione (p. 10 sentenza di appello), ossia (come già posto in rilievo in sede di scrutinio del secondo motivo di ricorso) l’essere, comunque, irrilevante il mancato possesso da parte dell’Agenzia delle Entrate degli avvisi di ricevimento delle tre raccomandate CAD ai fini del giudizio di falso in ordine alla dichiarazione dell’agente postale circa la spedizione di dette raccomandate. Trova, quindi, applicazione il principio secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il (motivo di) ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi(Cass., S.U., n. 7931/2013). 6. – Il ricorso va, dunque, rigettato, non occorrendo provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità in assenza di attività difensiva della parte intimata. P.Q.M. rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulter