CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 febbraio 1980
Cassazione n. 26152/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/02/1980 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché lamenta genericamente l'inadeguatezza argomentativa della decisione gravata comunque smentita dalla lettura del provvedimento impugnato che da conto di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità e da esauriente disamina dei dati processuali e dei motivi di gravame rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammend Così deciso il 19 maggio 2023.