CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 20421/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 24 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Pavia, pronunciata il 3 dicembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati di truffa ad anziani. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta genericamente la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di associazione per delinquere contestato, è privo di specificità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito (si veda, in proposito, pag. 4 sul contenuto delle conversazioni da cui si evince l'evidente consapevolezza dell'imputato delle azioni criminose dei sodali, il suo inserimento nell'organizzazione e il concreto apporto prestato alla realizzazione dei reati-fine, estrinsecatosi non solo nell'ospitalità offerta agli associati ma anche attraverso la stima e la vendita dei gioielli di provenienza delittuosa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]