Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38111/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire da talune circostanze ritenute indicative, in maniera niente affatto illogica, dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Morra è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (quali la distanza temporale tra il furto del documento poi contraffatto, avvenuto nel 2012, il compimento della rapina nel 2016 e l'uso del documento falso nel 2018, durante la sua latitanza, mancando qualunque elemento dimostrativo di una preordinazione dell'acquisizione della disponibilità del documento già al momento della rapina, essendo lo stato di latitanza insorta due anni dopo di essa); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali (come quelle tratte dagli atti del procedimento cautelare, inaccessibili a questo Collegio) e, comunque, si limitino a riproporre profili (quali la prossimità temporale tra le violazioni e tra la presumibile data di falsificazione del documento e quella della latitanza, cui l'alterazione sarebbe stata strumentale) che sono stati già adeguatamente scrutinati (v. supra) dalla Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, con motivazione congrua e logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (al riguardo, si veda, ex plurimis Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), di tal che le argomentazioni difensive finiscono per connotarsi in termini essenzialmente rivalutativi (avendo la Corte spiegato che il rapporto tra la contraffazione e la latitanza non implichi, necessariamente, che l'alterazione del documento fosse già stata programmata al momento della rapina); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto aspecifico, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c Visti gli atti e l'ordinanza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che l'ordinanza impugnata ha respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva a partire da talune circostanze ritenute indicative, in maniera niente affatto illogica, dell'assenza di un medesimo disegno criminoso tra i reati per cui Morra è stato condannato con le due sentenze indicate nell'istanza originaria (quali la distanza temporale tra il furto del documento poi contraffatto, avvenuto nel 2012, il compimento della rapina nel 2016 e l'uso del documento falso nel 2018, durante la sua latitanza, mancando qualunque elemento dimostrativo di una preordinazione dell'acquisizione della disponibilità del documento già al momento della rapina, essendo lo stato di latitanza insorta due anni dopo di essa); ritenuto che le doglianze con cui la difesa deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., prospettino circostanze meramente fattuali (come quelle tratte dagli atti del procedimento cautelare, inaccessibili a questo Collegio) e, comunque, si limitino a riproporre profili (quali la prossimità temporale tra le violazioni e tra la presumibile data di falsificazione del documento e quella della latitanza, cui l'alterazione sarebbe stata strumentale) che sono stati già adeguatamente scrutinati (v. supra) dalla Corte di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, con motivazione congrua e logica e con piena aderenza al dettato normativo e ai principi giurisprudenziali in materia di valutazione sulla unicità di disegno criminoso (al riguardo, si veda, ex plurimis Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01), di tal che le argomentazioni difensive finiscono per connotarsi in termini essenzialmente rivalutativi (avendo la Corte spiegato che il rapporto tra la contraffazione e la latitanza non implichi, necessariamente, che l'alterazione del documento fosse già stata programmata al momento della rapina); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto aspecifico, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186); [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende
Sentenza Cassazione n. 38111/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris