CassazionedecretoSezione 2Decisione del 17 giugno 2025
Cassazione n. 23894/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 997/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 14190/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza con cui, in data 07/04/2022, il Tribunale di Frosinone aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. e, con le circostanze attenuanti generiche, l’aveva condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 23894/2025 Roma, lì, 26/06/2025 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore che deduce: 2.1. carenza di motivazione della sentenza in ordine all’intervenuta prescrizione del reato: rileva che il primo decreto di citazione in appello recava la dicitura “reato estinto per intervenuta prescrizione” e che la Corte territoriale non ha argomentato in alcun modo sul perché il reato non sarebbe prescritto, omettendo ogni accertamento sull’eventuale persistente occupazione dell’alloggio popolare; 2.2. violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 178, 179, 678, 666 e 420-ter cod. proc. pen. per avere la Corte d’appello disatteso l’istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore: segnala che, in data 29/01/2025, il difensore aveva inviato – via PEC – un’istanza di differimento del processo perché contestualmente impegnato di fronte al Tribunale di Cassino in difesa di un imputato ristretto in carcere; evidenzia come dovesse ritenersi certamente prevalente l’impegno relativo ad un imputato detenuto e nei cui confronti si procedeva per reati molto più gravi rispetto a quello di cui era chiamato a rispondere lo Spada; ribadisce che l’istanza di differimento era stata presentata nei termini e con le modalità richieste. 3. La Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché articolato su censure manifestamente infondate. 1. Tale è quella formulata con il primo motivo del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto a giudizio e riconosciuto responsabile, nei due gradi di merito, del delitto di cui agli artt. 633-639-bis cod. pen. “per aver arbitrariamente invaso, al fine di occuparlo, l’immobile di proprietà dell’ATER sito in Frosinone … assegnato alla signora [OSCURATO:PERSONA]”; la contestazione indicava il fatto come “accertato in Frosinone il 27/01/2017”. È vero che il primo decreto ex art. 601 cod. proc. pen. recava l’annotazione secondo cui il reato per il quale si stava procedendo era estinto per prescrizione; è anche vero che, per un verso, quell’indicazione, in quanto contenuta in un atto meramente propulsivo, aveva una valenza meramente “organizzatoria” priva di contenuto decisorio; per altro verso, è assorbente e risolutivo il fatto che al primo decreto era seguito – a causa di un vizio di notifica - un secondo decreto privo di quella fuorviante indicazione ed a cui aveva fatto séguito la richiesta del difensore di trattazione del processo “in presenza”. Tanto premesso, è pacifico che il delitto per il quale si procede, quando l'occupazione si protrae nel tempo, è di natura permanente determinando un'immanente limitazione della facoltà di godimento spettante al titolare del bene, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui cessa l'occupazione, ovvero con l'allontanamento dell'occupante dall'edificio o con la sentenza di condanna di primo grado, dopo la quale la protrazione del comportamento illecito dà luogo ad una nuova ipotesi di reato che non necessita del requisito dell'invasione, ma si sostanzia nella mera prosecuzione dell'occupazione e il relativo termine di prescrizione inizia a decorrere dalla pronunzia di condanna (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 46692 del 02/10/2019, Tomasello, Rv. 277929 – 01, Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo, Rv. 277019 – 01; Sez. 2, n. 40771 del 19/07/2018, Vetrano, Rv. 274458 – 01). Contrariamente a quanto affermato in ricorso, inoltre, la Corte d’appello non ha affatto trascurato di verificare la persistenza dell’occupazione abusiva dell’alloggio popolare, avendo anzi puntualmente fatto presente che proprio in quel luogo, il 03/09/2024 e, poi, il 21/11/2024, gli era stato notificato – a mani proprie – il decreto di citazione in appello (cfr., pag. 2 della sentenza in verifica). 2. Il secondo motivo è, a sua volta, infondato. La verifica degli atti, consentita e, anzi, imposta alla Corte dalla natura processuale del vizio dedotto dalla difesa (cfr., in tal senso, Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 – 01; Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304 – 01: Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F., Rv. 273525 – 01), ha permesso di rilevare che all’udienza del 06/02/2025, fissata di fronte alla Corte d’appello ove si stava procedendo “in presenza”, era comparso un sostituto del difensore nominato ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., il quale aveva dichiarato di comparire al solo fine di insistere nella richiesta di rinvio conseguente al concomitante impegno professionale di fronte al Tribunale di Cassino in difesa di un imputato detenuto. La Corte d’appello aveva respinto l’istanza di differimento sottolineando che la richiesta era pervenuta il 29/01/2025 in vista dell’udienza del 06/02/2025 e che il difensore aveva per l’appunto rappresentato un contestuale impegno professionale che era stato tuttavia assunto in data successiva al momento in cui, il 18/10/2024, era stato disposto il differimento al 06/02/2025 per regolarizzare la citazione dell’imputato, e pertanto in un momento nel quale allo stesso difensore era ben nota la data del processo da trattare di fronte alla Corte d’appello; in secondo luogo, i giudici capitolini hanno fatto presente che l’istanza di differimento era stata inoltrata dopo 14 giorni dall’insorgenza del contestuale impegno professionale e, quindi, a ridosso ormai dell’udienza. La motivazione con cui la Corte d’appello ha respinto l’istanza di differimento è incensurabile in quanto coerente ed in linea con i principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza. L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art.102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (cfr., Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014, dep. 2015, Torchio, Rv. 262912 – 01). E, tuttavia, laddove, come nel caso di specie, il nuovo impegno professionale sia stato assunto quando il difensore era già a conoscenza di quello già acquisito in precedenza, si è condivisibilmente affermato che non è possibile far valere il legittimo impedimento per sollecitare il differimento dell’udienza già fissata (cfr., Sez. 5, n. 4591 del 04/12/2023, dep. 2024, T., Rv. 286015 – 01, in cui la Corte ha spiegato che difensore il quale, in data successiva alla formazione del calendario di udienza, accetti un nuovo incarico non può invocare il legittimo impedimento nella data di una delle udienze già previste, poiché l'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. intende apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina e accettazione del mandato difensivo; conf., in tal senso, anche Sez. 3, n. 38193 del 27/04/2017, U., Rv. 270951 – 01, secondo cui, in caso di istanza di rinvio del difensore per impedimento professionale, a questi già noto all'atto della accettazione della nomina finalizzata all'espletamento dell'incarico in relazione al quale si richiede il rinvio, non può ritenersi operante la disposizione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., perché tale norma, per come è formulata, intende dare rilevanza ed apprestare tutela solo agli impedimenti che sopravvengono all'atto di nomina ed all'accettazione del mandato difensivo; nello stesso sostanziale senso, Sez. 5, n. 41000 del 23/05/2014, Eleuteri, Rv. 261252 – 01; Sez. 5, n. 174 del 10/11/2005, dep. 2006, Bonini, Rv. 233387 – 01). Il principio affermato nelle sentenze appena richiamate è certamente applicabile al caso che ci occupa: come già accennato, infatti, il difensore era presente quando il Tribunale di Cassino, il giorno 14/01/2025, aveva differito il processo ivi pendente al 06/02/2025 ma (come si rileva dal relativo verbale allegato all’istanza di differimento) nulla aveva opposto sulla data di rinvio, omettendo di segnalare l’esistenza, per il giorno 06/02/2025, del suo impegno presso la Corte d’appello di Roma, già noto sin dal mese di ottobre dell’anno precedente; in tal modo, dunque, il difensore aveva finito per creare le condizioni (o, comunque, omettere di adottare la pur minimale iniziativa necessaria per scongiurarlo) dell’impedimento successivamente opposto alla Corte d’appello. 3. L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., della somma – che si stima equa – di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 17/06/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]