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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 gennaio 2023

Cassazione n. 04897/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per la revoca del mandato europeo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Brescia disponeva la consegna, condizionata al suo reinvio, della cittadina italiana [OSCURATO:PERSONA] richiesta dal Tribunale del Belgio al fine del suo perseguimento penale per i reati di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la • interessata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge in relazione all'art. 16

I. n. 69 del 2005.

Le informazioni sulle condizioni carcerarie in Belgio, acquisite nel procedimento davanti alla Corte di appello, erano carenti, apodittiche e persino tautologiche e la difesa aveva chiesto un'integrazione che non è stata concessa. [OSCURATO:PERSONA] 1.

1. Va preliminarmente rilevato che è pervenuta, per il tramite della Corte di appello di Brescia, la nota del 25 gennaio 2023 del giudice istruttore belga di formale rinuncia delle autorità giudiziarie belghe alla procedura di consegna della ricorrente, unitamente al provvedimento della stessa Corte di appello del 26 gennaio 2023 con il quale quest'ultima è stata rimessa in libertà.

2. La sopravvenuta revoca del mandato di arresto europeo da parte della autorità che l'aveva emesso assorbe ogni questione relativa all'esame del ricorso, essendo venuto meno il presupposto della instaurata procedura di consegna.

Ne consegue pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alli rt. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2023 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza per la revoca del mandato europeo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Brescia disponeva la consegna, condizionata al suo reinvio, della cittadina italiana [OSCURATO:PERSONA] richiesta dal Tribunale del Belgio al fine del suo perseguimento penale per i reati di associazione per delinquere, corruzione e riciclaggio. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la • interessata, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 16 I. n. 69 del 2005. Le informazioni sulle condizioni carcerarie in Belgio, acquisite nel procedimento davanti alla Corte di appello, erano carenti, apodittiche e persino tautologiche e la difesa aveva chiesto un'integrazione che non è stata concessa. [OSCURATO:PERSONA] 1. 1. Va preliminarmente rilevato che è pervenuta, per il tramite della Corte di appello di Brescia, la nota del 25 gennaio 2023 del giudice istruttore belga di formale rinuncia delle autorità giudiziarie belghe alla procedura di consegna della ricorrente, unitamente al provvedimento della stessa Corte di appello del 26 gennaio 2023 con il quale quest'ultima è stata rimessa in libertà. 2. La sopravvenuta revoca del mandato di arresto europeo da parte della autorità che l'aveva emesso assorbe ogni questione relativa all'esame del ricorso, essendo venuto meno il presupposto della instaurata procedura di consegna. Ne consegue pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alli rt. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005. Co
Sentenza Cassazione n. 04897/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris