CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19430/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23518/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., incorporante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat o e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso per cassazione. Pec: [OSCURATO:EMAIL] - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale allegata in calce al controricorso, con domicilio eletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Savoia, n. 33. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d ella CAMPANIA,n. 2588/47/2016, depositata in data 1 6 marzo 2016 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 giugno2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dal contribuente, avente ad oggetto dodici cartelle di pagamento ed un avviso di debito, ritenendo valide solo le intimazioni n. 07120139091993877 e n. 07120139091992968, in quanto risultava la prova dell'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento ivi indicate. 2. I giudici di secondo grado, in particolare, hanno affermato che il Concessionario della riscossione aveva prodotto solo la copia degli avvisi di ricevimento e non le cartelle di pagamento e, visto l'obbligo di cui all'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, le relate di notifica prodotte non avevano alcun valore, in quanto nulla dimostravano in merito alla spettanza del credito tributario e l'atto impugnato non aveva alcuna valenza risultando giuridicamente inesistente. 3. La società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato a due motivie memoria. 4.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per la violazione della legge n. 53 del 1994, come integrata dall’art. 18 del D.M. n. 44 del 2011 e del D . M . n. 48 del 2013, in relazione alla notifica degli atti a mezzo Pecda parte degli avvocati, in quanto detta normativa consentiva agli avvocati di procedere alla notifica in via telematica degli atti propri, ovvero di quelli estratti da supporti informatici e, in ogni caso, né il ricorso, né la procura, né la relata di notificazione recavano la firma digitale, dovendosi richiamare le Sezioni Unite di questa Corte, che hanno affermato il principio applicabile anche nella fattispecie in esame secondo cui « La notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel REGINDE e il deposito della copia di esso in modalità analogica con attestazione di conformità sottoscritta dall'avvocato dello Stato, rappresentano elementi univoci da cui desumere la paternità dell'atto, non potendosi dunque eccepire un vizio in ordine alla mancata sottoscrizione digitale dell'originale informatico del ricorso» (Cass., Sez. U., 12 marzo 2024, n. 6477). 2.Va parimenti disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per il mancato riferimentoalle cinque ipotesi di censura di cui all’art. 360 cod. proc. civ.e la non riconducibilità dei motivi ad una delle censure previste dall’art. 360 cod. proc. civ., in quanto la società ricorrente, al di là dell’assenza meramente formale dell’indicazione di uno dei motivi di cui alla rubrica dell’art. 360 cod. proc. civ., ha chiaramente denunciato dei vizi di violazione di legge, che, come già affermato da questa Corte, invest ono immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata (cfr.Cass., 30 aprile 2018, n. 10320). 3. Il primo motivo deduce la violazione dell'art. 3 del decreto legislativo n. 546 del 1992 in combinato disposto con l'art. 37 cod. proc. civ. e dell'art. 4 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto la Commissione tributaria regionale non si era pronunciata sulla propria carenza di giurisdizione e incompetenza per territorio per partem quam, e tali valutazioni dovevano essere oggetto di pronunzie d'ufficio del giudice, anche ove si fosse già formatoil giudicato. 3.1Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. 3.2E’ principio consolidato di questa Corte quello secondo cui « N el processo tributario, qualora il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intenda contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, trattandosi di parte vittoriosa, eventualmente in via incidentale condizionata ex art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, pur senza ricorrere a formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato in sede di costituzione risulti chiaramente la volontà di ottenere la riforma della decisione» (Cass., 11 settembre 20 19, n. 22652; Cas. Sez. U. 29 novembre 2017, n. 28503). 3.3 Inoltre, nel giudizio di cassazione , che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, da un lato non sono prospettabili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (Cass., 16 ottobre 2018, n. 25863, in motivazione; Cass., 26 marzo 2012, n. 4787) e dall'altro, la regola della rilevabilità d'ufficio delle questioni, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che governano il sistema delle impugnazioni, nel senso che essa opera solo quando sulle suddette questioni non vi sia stata una statuizione anteriore, mentre, ove questa vi sia stata, i giudici delle fasi successive possono conoscere delle questioni stesse solo se e in quanto esse siano state riproposte con l'impugnazione, posto che altrimenti si forma il giudicato interno che ne preclude ogni ulteriore esame(Cass., 10 ottobre 2019, n. 25493, in motivazione; Cass., 22 settembre 2017, n. 22207; Cass., 18 marzo 2014, n. 6246). 3.4 Ciò posto, nel caso in esame, la sentenza impugnata afferma, a pag. 2, che «La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. presentava controdeduzioni eccependo, in via preliminare, l’assoluta carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni relative al presupposto dell’imposizione, in quanto di competenza dell’Ente impositore. Nel merito, ribadiva la correttezza del proprio operato», con la conseguenza che dal provvedimento impugnato non risulta la proposizione da parte dell’Ente di riscossione appellato di questioni di giurisdizione e di competenza. Risulta, poi, dal controricorso (pagine 5 e 6), nel rispetto del principio di autosufficienza, che il giudice di primo grado aveva evidenziato che «…avverso tale atto deve ritenersi ammissibile l’impugnazione, davanti a questa commissione, atteso che la giurisdizione del giudice tributario è esclusa solo per la fase dell’espropriazione forzata, rispetto alla quale sono atti prodromici, autonomamente impugnabili innanzi al giudice tributario a norma del D.lgs n. 546 del 1992, art. 19, tanto la cartella esattoriale quanto l’avviso di mora (o l’intimazione di pagamento di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973)…» e che il concessionario, nel costituirsi in appello, oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto di appello di cui all’art. 54, nn. 1 e 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992, aveva dedotto che: «…si eccepisce in via preliminare la carenza di giurisdizione in parte qua della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli…Sempre in via preliminare si eccepisce l’incompetenza per territorio della CTP di Napoli». 3.5 A fronte di ciò, la società ricorrente non trascrive nel ricorso per cassazione, come era suo onere, il contenuto delle controdeduzioni al fine di verificare la proposizione, anche tempestiva, dell’appello incidentale diretto a censurare la statuizione di primo grado sul difetto di giurisdizione e sull’incompetenza per territorio del giudice adito, in tal modo non consentendo a questo Giudice di verificare la formazione del giudicato esplicito sul difetto di giurisdizione, oltre che quello implicito sull’eccezione di incompetenza per territorio, verifica preliminare e necessaria al fine di consentire l’esame delle questioni di giurisdizione e di competenza in sede di legittimità. 4.Il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 26, comma 4, del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto il [OSCURATO:PERSONA] non aveva considerato i termini quinquennali, entro cui permaneva il dovere dell'ente concessionario di conservare ed esibire, a richiesta del contribuente e dell'amministrazione, la matrice o la copia della cartella, La cartella di cui al progressivo 10, unica legittimamente contestata da parte avversa, era stata emessa e notificata nell'anno 2009 e, pertanto, ben sei anni prima del dies cui aveva fatto riferimento la Commissione d'appello. Non vi era l'obbligo di depositare in giudizio la cartella di pagamento essendo sufficiente a fondare il legittimo operato dell'agente della riscossione la mera produzione in giudizio della relata attestante l'avvenuta notifica dell'atto. 4.1In disparte il profilo di inammissibilità della censura, nella parte in cui, pur assumendo la legittimità della notifica della cartella di pagamento n. 07120090120531316000, non ha trascritto il contenuto degli atti di notifica (che assume, a pag. 4 del ricorso per cassazione, essere stata fatta a mezzo notificatore in data 7 dicembre 2009 con consegna a familiare convivente e successivo invio di raccomandata informativa ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., recante codice 60778143132, di cui all’intimazione di pagamento n. 07120139091993877000), il motivo è pure infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Cortesecondo cui dalla previsione del quarto comma dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, che dispone che «l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione», si desume che, ai fini della prova della notifica della cartella,seppure non è necessaria la produzione in giudizio dell'originale o della copia autentica della cartella, è, tuttavia, necessariala produzione o della matrice o della copia della cartella con la relativa relazione di notifica (cfr. Cass., 21 luglio 2021, n. 20769). 5. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso deve essere rigettato e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali, sostenute dal controricorrente e liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento dell'ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore i