CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04685/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] O [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte d'appello di Roma dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] O Sed, rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta l’affermazione della responsabilità del ricorrente sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede del riconoscimento fotografico non solo è riproduttivo dei motivi già dedotti e vagliati nel giudizio di secondo grado, ma è anche manifestamente infondato; che le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca del suo racconto; che la Corte di appello di Roma ha evidenziato che, avendo l’imputato optato per il rito abbreviato, ha accettato che il giudice di primo grado fondasse la sua decisione sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e del riconoscimento fotografico da questa effettuato, ritenuti, per altro, attendibili e corroborati dal referto medico attestante le lesioni a seguito dell’aggressione subita (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. e dell’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 131-bis cod. pen. non è consentito in sede di legittimità; che sulla censura attinente al mancato riconoscimento della citata circostanza attenuante si è già pronunciato il giudice di merito in ragione delle lesioni inflitte alla persona offesa, guaribili in gg. 10 (si veda pag. 2 della sentenza impugnata); che la censura relativa alla lieve entità non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 1), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/0