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CassazionedecretoSezione LDecisione del 2 gennaio 2023

Cassazione n. 34971/2023

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16965/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] – rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la casella Pec del medesimo al seguente indirizzo -salvatorevaccaro@avvocatiagrigento ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende controricorrente avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1205/2022 depositata il 02/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma,il 11/12/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16965/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] – rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la casella Pec del medesimo al seguente indirizzo -salvatorevaccaro@avvocatiagrigento ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO. (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende controricorrente avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n.1205/2022 depositata il 02/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.250,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma,il 11/12/202
Decreto Cassazione n. 34971/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris