CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2026
Cassazione n. 08709/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, REFINI Vincenzo eREFINI Alessia, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 30821/2020Numero sezionale 9056/2025Numero di raccolta generale 8709/2026Data pubblicazione 08/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato- controricorrente -proposto avverso la sentenza n. 748/18/2020, emessa dalla Commis-sione tributaria regionale del Lazio, depositata il 12 febbraio 2020;Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 18 dicembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Alessandro.Rilevato che:1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e i suoi soci quali indicati in epigrafeimpugnarono dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latinal’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva de-terminato a carico della società maggiori imponibili ai fini Iva e Irapper l’anno d’imposta 1998, chiedendo il pagamento dei maggiori tributiconseguentemente dovuti e applicando le relative sanzioni di legge.2. [OSCURATO:PERSONA] di prime cure accolse il ricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio, investita dell’appellodell’Agenzia delle entrate, rigettò il gravame.4. Questa Corte, dinanzi alla quale l’Agenzia fiscale propose impugna-zione, cassò la sentenza di secondo grado e rinviò alla CTR del Lazio indiversa composizione, ritenendo, in accoglimento del primo motivo diricorso, che la pronuncia impugnata, nel valutare illegittimo l’accerta-mento perché fondato sull’utilizzo di percentuali di ricarico relativeall’anno 2000 per la determinazione di imponibili dell’anno d’imposta1998, aveva omesso di considerare che era stato lo stesso contribuentea dichiarare, in sede di verifica, che le percentuali di ricarico relativeall’anno 2000 erano state applicate anche nel 1998.5. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, dinanzi al quale la causa fu riassunta, accolsel’appello dell’Ufficio.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 30821/2020Numero sezionale 9056/2025Numero di raccolta generale 8709/2026Data pubblicazione 08/04/20266. Avverso tale ultima pronuncia la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. e isuoi soci hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo a due mo-tivi, cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.Considerato che:1. Con atto depositato in modalità telematica in data 5 dicembre 2025i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, avendo perso l’in-teresse a coltivare la lite in ragione della domanda di adesione alladefinizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione exart. 1, commi 231 - 252 della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater) per il pagamento del debito residuo collegato all’avviso di ac-certamento oggetto del presente giudizio, domanda con cui la societàcontribuente ha altresì richiesto di poter eseguire il pagamento dell’im-porto dovuto, mediante diciotto rate, l’ultima delle quali con scadenzail 30 novembre 2027.L’Agenzia delle entrate, con documento AT-05790202300383431180,ha comunicato l’accettazione della domanda di adesione presentata il29 giugno 2023, prot. W-2023062908605649 e l’ammontare da pagarenel consentito numero di diciotto ratei.Dai documenti allegati alla dichiarazione di rinuncia al ricorso emergeche la domanda di definizione agevolata si riferisce ad una cartella dipagamento recante i carichi di ruolo discendenti dall’atto impositivoimpugnato (Iva e Irap dell’anno 2008, oltre interessi e sanzioni).La società contribuente ha dimostrato di aver pagato gli importi finoradovuti, avendo versato, come risulta dal dettaglio dei pagamenti alle-gato alla dichiarazione di rinuncia al giudizio, nove delle diciotto ratepreviste, ovverosia tutte quelle scadute alla data del 5 dicembre 2025.2. Pertanto, deve essere dichiarata l’estinzione del presente giudizio dilegittimità, atteso che con la norma di interpretazione autentica di cuiall’art. 12-bis, d.l. n. 84 del 2025, inserito in sede di conversione dallalegge n. 108 del 2025, è stato previsto che il secondo periodo del commaNumero registro generale 30821/2020Numero sezionale 9056/2025Numero di raccolta generale 8709/2026Data pubblicazione 08/04/2026236 dell’art. 1, l. n. 197 del 2022 si interpreta nel senso che, ai soli finidell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nelladichiarazione di adesione alla definizione agevolata , l’effettivoperfezionamento della definizione si realizza con il versamento della primao unica rata delle somme dovute e l’estinzione è dichiarata dal giudiced’ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell’Agenzia delleentrate-Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, daparte dell’ente impositore, della dichiarazione di adesione alla definizioneagevolata, della comunicazione dell’agente della riscossionedell’accoglimento della domanda e della documentazione attestante ilversamento della prima o unica rata.L’intervento normativo, che in ragione della sua natura interpretativa èapplicabile retroattivamente e, dunque, anche al caso di specie, confermala fondatezza dell’orientamento di questa Corte secondo cui «in tema didefinizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art.1, commi 231-252, della l. n. 197 del 2022 (cd. rottamazione-quater), ilcomma 236 prevede una fattispecie di estinzione del processo che nonpostula il pagamento dell’intero ammontare dovuto in ragione del pianorateale concordato, presupponendo ex lege esclusivamente ilperfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione – invirtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere dellaprocedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazionedell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze – ed ilriscontro documentale dei soli pagamenti già effettuati con riferimento allaprocedura di definizione prescelta» (Cass. n. 24428/2024).3. Le spese di lite restano a carico delle parti che le hanno anticipate.4. La declaratoria di estinzione esclude l’applicabilità dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole sta-tuizioni di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improce-dibilità dell’impugnazione (Cass. n. 25485/2018).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 30821/2020Numero sezionale 9056/2025Numero di raccolta generale 8709/2026Data pubblicazione 08/04/2026 P.Q.MLa Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025Il Presidente