CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 ottobre 1977
Cassazione n. 00719/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/10/1977 avverso l'ordinanza del 27/05/2021 del TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato al ricorso, chiedendone l'accoglimento; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, depositata il 15 giugno 2021, il Tribunale de l'Aquila ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari distrettuale del 6 aprile 2021, con il quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in ordine al reato di partecipazione ad associazione mafiosa.1.1. Secondo la provvisoria incolpazione, all'indagato è contestato di aver fatto parte di un'associazione mafiosa straniera, denominata "[OSCURATO:PERSONA]" - radicata in Nigeria e diffusa in diversi stati europei ed extraeuropei - ed in particolare alla corrispondente cellula locale, detta Forum, finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di delitti, in particolare, nei settori delle truffe on line, della clonazione di carte di credito e nello sfruttamento della prostituzione, e che si avvale della forza di intimidazione, derivante dal vincolo associativo, nonché della condizione di assoggettamento e di omertà che dall'associazione medesima deriva nei confronti delle comunità nigeriane ed africana in genere, che si sostanzia nell'osservanza di rigorose regole interne; nel rispetto e nell'obbedienza alle direttive dei vertici, con previsione di sanzioni, anche corporali e di umiliazione, in caso di inosservanza; nella pretesa dagli affiliati del versamento, obbligatorio e periodico, di somme di denaro prestabilite per le finalità del gruppo locale e per le finalità della "casa madre" nigeriana; nel ricorso alla violenza per la risoluzione dei conflitti interni ritenuti in grado di ostacolare le finalità delinquenziali e di predominio dell'associazione o per costringere terzi ad affiliarsi, ovvero per opporsi e scontrarsi con gruppi rivali variamente denominati al fine di assumere e mantenere il predominio nell'ambito della vasta comunità nigeriana. Siffatta associazione è stata ritenuta caratterizzata dall'esplicazione di modalità rispondenti al modello delineato dall'art. 416-bis cod. pen.. 1.2. In particolare, la provvisoria incolpazione per la quale è stata applicata la misura custodiale in atto delinea la partecipazione al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA], detto SOLOZZO, come emerge dalle conversazioni telefoniche intercorse tra il medesimo con il capo OBASEKI ed altri affiliati; dai rapporti con numerosi sodali e vertici dell'associazione; dalla partecipazione ad un raduno; dal ruolo assegnato all'indagato nelle intercettazioni relative al predetto OBASEKI; dai comprovati rapporti personali con quest'ultimo; dalla conoscenza delle iniziative di esponenti apicali del sodalizio. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'indagato con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e della condotta di partecipazione.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Non colgono nel segno le censure rivolte alla concludenza della piattaforma indiziaria riguardo la sussistenza dell'associazione criminale, riconducibile all'archetipo delineato dall'alt. 416-bis cod. pen., oggetto di provvisoria incolpazione. 1.1. In riferimento alla valenza indiziaria dell'esistenza dei caratteri di cui all'art. 416-bis cod. pen. di un'organizzazione criminale, operativa in Nigeria, il ricorso pone, essenzialmente, il tema della delocalizzazione (e composizione) di un sodalizio straniero la cui storica costituzione ed operatività risulta incontrovertibilmente dimostrata. L'esistenza del sodalizio originario e l'evoluzione storica della colonizzazione mafiosa nigeriana in Italia risultano compiutamente disaminate nell'ordinanza impugnata e, in tale contesto, risultano, in particolare, indicati gli elementi significativi della identificazione di un'organizzazione criminosa unitaria, denominata [OSCURATO:PERSONA], diversamente declinata nel tempo e nei riferimenti territoriali di insediamento. In siffatto contesto, che tratteggia la delocalizzazione della mafia nigeriana in Italia e ne delinea i tratti caratteristici anche riguardo agli adattamenti della modalità mafiosa resisi necessari per l'infiltrazione in aree geografiche caratterizzate, dal punto di vista economico e sociale, in termini affatto diversi dai territori originari, le decisioni di merito hanno, infine, indicato le specifiche modalità di esternazione del gruppo "[OSCURATO:PERSONA]", insediato anche presso l'Aquila, la sua composizione e la successione cronologica della sua dirigenza. A tal fine, l'ordinanza impugnata ricostruisce ampiamente la contrapposizione dei due gruppi etnici, rispettivamente riconducibili alla [OSCURATO:PERSONA] e agli Eiye, al fine di imporre la leadership sul territorio, oltre ai riti cultisti finalizzati a garantire l'avvicendamento nella carica di vertice. Evidenzia il suolo di leadership rivestito da Obaseki, succeduto al vertice dell'organizzazione in seguito all'arresto del capo Sisco e trasferitosi a L'Aquila nel 2018, impegnato nell'innovazione tecnologica e nella diversificazione dei reati scopo. Rimarca, in particolare, come il ricorso a forme di sopraffazione fosse finalizzato ad estorcere l'affiliazione al cult, a stabilire le gerarchie e a rafforzare l'egemonia del gruppo. Risultano, altresì, analiticamente esplicitate le finalità perseguite nel settore dei reati informatici, delle truffe e della clonazione di carte di credito, sia per assicurarsi la provvista da trasferire all'estero che in azioni criminali intese a rafforzare la vis intimidatrice del clan. Siffatti elementi dimostrativi risultano ancorati alle dichiarazioni rese da collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che ha ricostruito in dettaglio la compagine del sodalizio, la distribuzione dei ruoli, i rituali di iniziazione e avvicendamento al vertice e le finalità del consesso, trovando conferma nell'estesa attività di intercettazione e di osservazione della polizia giudiziaria. Le attività di captazione hanno, altresì, consentito la ricostruzione dei rituali di affiliazione, dei ruoli degli indagati, della posizione verticistica di Obaseki e delle iniziative intraprese per l'affermazione della vis intimidatrice dell'associazione, anche verso persone estranee al sodalizio. Se ne è tratto, pertanto, il dato dimostrativo non solo dell'esistenza storica della mafia nigeriana, bensì della manifestazione di un sodalizio che ne costituisce espressione, nell'arco temporale circoscritto dalla contestazione. 1.2. Siffatta ricostruzione si pone il linea con l'orientamento di legittimità secondo cui il reato di associazione di tipo mafioso è configurabile anche con riferimento a sodalizi criminosi a matrice straniera che, pur senza assumere il controllo di tutti coloro che lavorano o vivono in un determinato territorio, perseguano la finalità di assoggettare al proprio potere criminale un numero indeterminato di persone appartenenti ad una determinata comunità, avvalendosi di metodi tipicamente mafiosi e della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo per realizzare la condizione di soggezione ed omertà delle vittime (Sez. 6, n. 37081 del 19/11/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280552); n. 43898 del 2018, Rv. 274231; n. 35914 del 2001, Rv. 221245). In particolare, è stata ritenuta configurabile l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine a un addebito di partecipazione ad una «associazione a delinquere di tipo mafioso... facente parte del più ampio sodalizio radicato in Nigeria e diffuso in diversi stati europei e extraeuropei», reputando che «il requisito implicito della fattispecie di associazione di stampo mafioso, generalmente indicato, sincopatamente, come controllo del territorio, è in realtà, e ovviamente, riferibile non già al controllo di un'area geografica in quanto tale, ma al controllo della comunità o della aggregazione sociale individuabile mediante il suo insediamento nel territorio». A tal fine, rileva come i «metodi tipicamente mafiosi e la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo» siano impiegati non già da «una mera 'setta' segreta, a struttura gerarchica e iniziatica», bensì da una vera e propria organizzazione dedita ad attività delittuose, avente come scopo quello di acquisire, ad esempio, il controllo su ogni forma di attività economica della comunità nigeriana in un determinata città italiana (così Sez. 5, n. 15595 del 13/03/2007, Irorere, non mass.). 1.3. Nella delineata prospettiva, l'ordinanza impugnata ha articolato un percorso giustificativo conforme ai richiamati principi, enucleando gli elementi tipici del reato di pericolo concreto di cui all'art. 416-bis cod. pen. con motivazione insindacabile nella presente sede cautelare, spettando alla Corte di cassazione solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (ex multis Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460 - 01). Donde la aspecificità della relativa censura che - nel richiamare le massime di legittimità - trascura di confrontarsi con gli specifici indicatori rassegnati nell'ordinanza impugnata riguardo il reato di pericolo concreto contestato. 1.4. E', del pari, inammissibile anche l'ulteriore rilievo sollevato dal ricorso in ordine alla carenza di motivazione sul requisito della "esternalizzazione" del metodo mafioso, risultando compiutamente dispiegate le modalità dell'esteriorizzazione della forza intimidatrice che caratterizza l'associazione in disamina. Va, al riguardo, rammentato come, ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen., in ipotesi di strutture delocalizzate e di mafie "atipiche", non sia necessaria la prova che l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, essendo sufficiente la prova di tale impiego munito della connotazione finalistica richiesta dalla suddetta norma incriminatrice (Sez. 2, n. 24851 del 04/04/2017, Garcea, Rv. 270442; v. amplius Sez. 5, n. 22127 del 21 maggio 2019, Carneli, non mass.), essendo sufficiente che i caratteri precipui dell'associazione di stampo mafioso vengano accertati anche solo rispetto ad un ambito territoriale o settoriale circoscritto (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, P., Rv. 271192). Invero, quel che caratterizza l'associazione di tipo mafioso rispetto all'associazione per delinquere semplice è la sua capacità di proiettarsi verso "l'esterno", per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, per l'assoggettamento e l'omertà che è in grado di determinare diffusivamente nella collettività insediata nell'area di operatività del sodalizio, collettività nella quale la presenza associativa deve possedere la capacità di diffondere un comune sentire caratterizzato da soggezione di fronte alla forza prevaricatrice ed intimidatrice del gruppo (tra tante Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253457). 1.5. Nel caso di specie, l'ordinanza impugnata ha dato conto - con motivazione logica e coerente che si sottrae a censure nella presente fase cautelare - dell'esatta definizione degli scopi e delle finalità dell'associazione in disamina, individuandoli nella consumazione di reati contro il patrimonio, prevalentemente mediante strumenti informatici, produttivi di risorse canalizzate all'estero. Risultano, altresì, delineati e ricostruiti diversi episodi di violenza, esplicativi dell'esercizio di una forma di assoggettamento finalizzata ad una generalizzata condizione di omertà, secondo una valutazione che da un lato ha esplicitato le fonti indiziarie indispensabili per l'accertamento delle fattispecie concrete oggetto del giudizio cautelare e, dall'altro, ha fatto corretta applicazione di massime d'esperienza, specificatamente calate nel contesto etnico e sociologico di riferimento (Sez. 5, n.47574 del 07/10/2016, Falco, Rv. 268403), di cui l'ordinanza impugnata dà conto attraverso un apparato giustificativo che non presenta vizi sindacabili nella presente fase incidentale. Rileva, in tal senso, la spedizione punitiva ordinata da Osamuyi in danno di un connazionale che lo aveva denunciato; l'intervento sanzionatorio delegato da Obaseki a [OSCURATO:PERSONA] verso altro connazionale che si era appropriato di merce dell'associazione, così come l'ordine di affiliazione del soggetto che, presso il Forum di Padova, aveva mostrato forme di intemperanza, ai quale veniva imposto il pagamento di una somma di denaro, quale concreta espressione di una supremazia personale finalizzata alla sottomissione ed all'omertà. Nella medesima prospettiva, l'ordinanza impugnata ha precisato la valenza dimostrativa, in punto di diffusività della vis intimidatrice, delle iniziative rivolte all'affermazione della supremazia del gruppo e, in conseguenza, nel monopolio delle illecite attività sul territorio, non mancando di evidenziare, altresì, il significato della cerimonia iniziatica di affiliazione, imitativa del rito cultista praticato in Nigeria e connotativa della specifica cifra di riconoscibilità, tra i diversi clan in cui si articola la mafia nigeriana, dei [OSCURATO:PERSONA]. Risultano, altresì, esplicitate le caratteristiche di mafiosità dell'associazione per delinquere straniera c.d. "madre", gli esatti collegamenti strutturali e organizzativi tra il gruppo insediato in Abruzzo e l'associazione nigeriana di derivazione. 1.6. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame nell'ordinanza impugnata, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il ricorso, in particolare, ripropone una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, inidonea a disarticolare il ragionamento svolto dal Tribunale del riesame, e prospetta una rilettura degli elementi dimostrativi sui quali il Tribunale - diversamente da quanto prospettato - ha espresso le proprie valutazioni, esplicitamente confutando gli argomenti difensivi, sostanzialmente riproposti. Il ricorso propone, inoltre, una - parziale - rilettura del contenuto delle intercettazioni, omettendo di confrontarsi con il principio per cui è possibile, in sede di legittimità, prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 N. 38915 del 2007 Rv. 237994, N. 11189 del 2012 Rv. 252190, N. 7465 del 2013 Rv. 259516). Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle fonti di prova, il ricorrente si limita a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettura alternativa, mentre dal testo dell'ordinanza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale si omette il confronto (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), prospettando una diversa concludenza delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Sono, pertanto, inammissibilmente formulte le censure rivolte alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi del reato contestato. 2. ' Restano, invece, prive di contestazione le argomentazioni poste a fondamento della condotta di partecipazione del ricorrente. 2.1. Dal testo dell'ordinanza impugnata risulta come la partecipazione del ricorrente all'associazione sia stata ritenuta dimostrata, con elevato grado di probabilità prossima alla certezza, non solo attraverso la sua compiuta identificazione nel Solozzo, reiteratamente citato nelle intercettazioni ed esplicitamente qualificato come "capo", ma soprattutto dai frequenti contati con Obaseki ed altri esponenti del sodalizio, dalla partecipazione ad un evento rituale tenutosi in Scanzano e dall'organizzazione della festa annuale del 7 luglio, dal coinvolgimento in una raccolta fondi e, in genere, nella pianificazione della gestione delle risorse economiche di origine illecita derivanti dai reati scopo dell'associazione. 2.2. Alla luce di siffatta ricostruzione risulta, pertanto, adeguatamente giustificata la giuridica sussistenza della partecipazione, fondata non già su di una generica attribuzione di affiliazione, bensì sulla dimostrazione indiziarla di un effettivo contributo prestato dall'Esene in favore del clan, in linea con il principio per cui la partecipazione associativa postula un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare non già uno "status" di appartenenza, bensì un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'agente "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini (recentemente Sez. 5, n.45840 del 14/06/2018, M., Rv. 274180, che riprende ed attualizza i principi espressi da Sez. U, n.33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670, N. 12554 del 2016 Rv. 267418, N. 6882 del 2016 Rv. 266064). 2.3. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, da ultimo organicamente ricostruita da Sez. Un. N. 36958 del 27 maggio 2021, Modafferi, ed anche da Sez. Un. n. 8544 del 24/10/2019, dep. 2020, Genco, Rv. 278054, in motivazione), nel solco della tradizionale lettura della norma incriminatrice contestata, è stata, da tempo, delineata la figura giuridica del partecipe dell'associazione mafiosa secondo le predette coordinate ermeneutiche, sottolineando come la partecipazione possa essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la "appartenenza" (il ruolo del partecipe, dunque), purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura, la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" - idonei, senza alcun automatismo probatorio, ad offrire la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione. In tale ricostruzione "a maglie • larghe", quanto alle molteplici manifestazioni nelle quali si può esplicare la partecipazione mafiosa, la giurisprudenza di legittimità ha fatto rientrare la permanente "disponibilità" al servizio dell'organizzazione a porre in essere attività anche di bassa manovalanza (Sez. 5, n. 48676 del 14/5/2014, Calce, Rv. 261909), giungendo a ritenere che non sia necessario catalogare in un ruolo stabile e predefinito la condotta del singolo associato, poiché il sodalizio mafioso è una realtà dinamica, che si adegua continuamente alle modificazioni del corpo sociale ed all'evoluzione dei rapporti interni tra gli aderenti, sicchè le forme di "partecipazione" possono essere le più diverse e addirittura assumere caratteri coincidenti con normali esplicazioni di vita quotidiana o lavorativa (Sez. 5, n. 6882 del 6/11/2015, dep. 2016, Caccanno, Rv. 266064) e conferendo rilievo alle "frequentazioni" stabili con i sodali, in presenza di determinate condizioni di riscontro (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 31541 del 30/5/2017, Abbamundo, Rv. 270468). Con siffatti principi, ai quali l'ordinanza impugnata ha mostrato motivata adesione, il ricorso non si confronta, ponendo le censure nell'alveo dell'aspecificità. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen. e della somma che si stima equo determinare in C. 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricors