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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 1949

Cassazione n. 25250/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/03/1949 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, in subordine, si rimette alla Corte di cassazione per il rilievo della prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione, in ordine ai reati di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. (capo A) e lesioni personali lievissime, consistite in trauma alle mani, con prognosi di due giorni (capo B), entrambi commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando nove motivi.

2.1. Con i primi quattro si denuncia vizio di motivazione per contrasto tra affermazioni contenute in sentenza ed emergenze probatorie circa: - l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa che, invece, sarebbe "caduta in contraddizione più volte rispetto a quanto affermato nella querela"; - la effettiva presenza di un coltello nelle mani dell'imputato, che nessuno dei testimoni ha percepito; - l'avere l'imputato profferito espressioni minacciose, oggetto di contestazione al capo A); - la configurabilità del reato di lesioni personali (capo B), considerato che gli unici traumi rilevati nel certificato medico riguardano le mani e dipendono dai pugni sferrati dalla persona offesa all'imputato.

2.2. Con il quinto, il sesto e il settimo motivo si deduce violazione di legge in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen e dei benefici di legge.

Si afferma che l'assenza di motivazione della sentenza di primo grado non sarebbe emendabile ricorrendo alla categoria della "motivazione implicita" richiamata dal giudice di appello.

2.3. Con l'ottavo motivo si eccepisce l'insussistenza delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 585 e 612, comma secondo, perché l'imputato non ha utilizzato un coltello.

2.4. Con il nono ci si duole, ancora, del diniego dei benefici di legge, atteso che il 9 dicembre 2003 l'imputato ha ottenuto la riabilitazione da tutti i reati pregressi (compreso l'omicidio cui fa riferimento la Corte di appello); mentre l'ulteriore precedente ha formato oggetto di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., come tale non ostativa.

3. Il difensore ha trasmesso una memoria con la quale, attesa l'ammissibilità del ricorso, fa rilevare che il 26 dicembre 2021 è decorso il termine di prescrizione dei reati in contestazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, tuttavia deve essere rilevata di ufficio l'incompetenza del Tribunale a giudicare il reato di lesioni lievissime contestato al capo B).2.

Per il capo B), l'editto accusatorio è stato formulato nei termini seguenti: «del delitto previsto e punito dall'art. 582 cod. pen., perché volontariamente cagionava a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali consistite in "trauma alla mano destra e sinistra dopo colluttazione" giudicate guaribili in giorni due».

2.1. Si tratta del reato di lesioni personali lievissime previsto dall'art. 582, comma secondo, cod. pen., perseguibile a querela, rispetto al quale non viene contestata, né formalmente né in fatto, alcuna aggravante; neppure risultano contestazioni suppletive ex art. 517, cod. proc. pen..

Il reato, così configurato, rientra nella competenza per materia del giudice di pace giusta la previsione dell'art. 4 lett. a) d.

Igs. n. 274 del 2000 e, ab origine, è stato erroneamente attribuito al Tribunale (cfr. Sez.

U, n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, Balais, Rv. 275869).

Neppure opera — rispetto al reato di minaccia aggravata dall'uso dell'arma (capo A), questo sì di competenza del Tribunale — la regola attrattiva di cui all'art. 6 del d.

Igs. n. 274 del 2000, poiché non si tratta di reati commessi con un'unica azione od omissione e la necessaria connessione era insussistente ab origine (Sez.

U n. 28909 del 27/09/2018, dep. 2019, Teskine, Rv. 275870).

2.2. L'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d.

Igs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, Balais e Sez.

U n. 28909 del 27/09/2018, dep. 2019, Teskine, cit.).

2.3. Sul punto non è superfluo aggiungere che è illegale la pena detentiva di mesi sei di reclusione applicata per il delitto di lesioni personali, ritenuto più grave (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado), trattandosi, appunto, di reato di competenza del giudice di pace.

2.4. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, sia agli effetti penali sia agli effetti civili, limitatamente al capo 13).

3. La disamina delle questioni coltivate con il ricorso verrà riferita solo al residuo reato di cui al capo A).

3.1. I primi quattro motivi, nella parte afferente al capo A), sono inammissibili, siccome volti a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio, ampiamente esaminato, con giudizio conforme, dai giudici di merito.

3.2. Il quinto, il sesto e il settimo motivo sono manifestamente infondati.

Si denuncia vizio di motivazione della sentenza di primo grado in punto di diniego delle attenuanti generiche, dell'art. 131-bis cod. pen. e dei benefici di legge.Secondo ius receptum la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (cfr. per tutte Sez.

U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118).

Nella specie la lacuna motivazionale è stata emendata, in concreto, ad opera della Corte di appello (cfr. pag. 7 sentenza impugnata).

3.3. L'ottavo motivo è manifestamente infondato, essendo emerso dall'istruttoria che la minaccia è stata accompagnata dalla esibizione di un coltello.

3.4. Il nono motivo è generico, poiché evidenzia gli effetti giuridici della riabilitazione e della sentenza di patteggiamento ma non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre il giudice di merito a riconoscere i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione al cospetto di una carriera criminale di evidente spessore, che, come ha osservato la Corte di appello, si è espressa attraverso forme di violenza e sopraffazione.

In ogni caso la questione giuridica posta è manifestamente infondata in quanto la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, pur se è intervenuta la riabilitazione (Sez. 6, n. 3916 del 15/01/2016, S., Rv. 265912).

4. L'annullamento sul capo B) si riverbera: - sulla determinazione della pena, dato che il reato sub B) è stato ritenuto più grave; - sulla misura del danno liquidato il favore della parte civile.

Consegue che, in riferimento al capo C), la sentenza impugnata deve essere annullata sui punti della pena e della entità del risarcimento per il capo A).

5. Va chiarito che i reati, commessi il 26 giugno 2014, non sono, ad oggi, prescritti, poiché al termine massimo prescrizionale (26 dicembre 2021) vanno aggiunti 181 giorni di sospensione per il rinvio dell'udienza del 2 dicembre 2015 al 31 maggio 2016 per astensione dei difensori.

6. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo B), perché il reato rientra nella competenza del giudice di pace, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Lucca per l'ulteriore corso.La medesima sentenza va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla entità del risarcimento per il capo A) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Nel resto il ricorso è inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B), perché il reato è di competenza del giudice di pace e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca per l'ulteriore corso.

Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla entità del risarcimento per il capo A) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/03/1949 avverso la sentenza del 09/07/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, in subordine, si rimette alla Corte di cassazione per il rilievo della prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione, in ordine ai reati di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen. (capo A) e lesioni personali lievissime, consistite in trauma alle mani, con prognosi di due giorni (capo B), entrambi commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando nove motivi. 2.1. Con i primi quattro si denuncia vizio di motivazione per contrasto tra affermazioni contenute in sentenza ed emergenze probatorie circa: - l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa che, invece, sarebbe "caduta in contraddizione più volte rispetto a quanto affermato nella querela"; - la effettiva presenza di un coltello nelle mani dell'imputato, che nessuno dei testimoni ha percepito; - l'avere l'imputato profferito espressioni minacciose, oggetto di contestazione al capo A); - la configurabilità del reato di lesioni personali (capo B), considerato che gli unici traumi rilevati nel certificato medico riguardano le mani e dipendono dai pugni sferrati dalla persona offesa all'imputato. 2.2. Con il quinto, il sesto e il settimo motivo si deduce violazione di legge in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen e dei benefici di legge. Si afferma che l'assenza di motivazione della sentenza di primo grado non sarebbe emendabile ricorrendo alla categoria della "motivazione implicita" richiamata dal giudice di appello. 2.3. Con l'ottavo motivo si eccepisce l'insussistenza delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 585 e 612, comma secondo, perché l'imputato non ha utilizzato un coltello. 2.4. Con il nono ci si duole, ancora, del diniego dei benefici di legge, atteso che il 9 dicembre 2003 l'imputato ha ottenuto la riabilitazione da tutti i reati pregressi (compreso l'omicidio cui fa riferimento la Corte di appello); mentre l'ulteriore precedente ha formato oggetto di sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., come tale non ostativa. 3. Il difensore ha trasmesso una memoria con la quale, attesa l'ammissibilità del ricorso, fa rilevare che il 26 dicembre 2021 è decorso il termine di prescrizione dei reati in contestazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, tuttavia deve essere rilevata di ufficio l'incompetenza del Tribunale a giudicare il reato di lesioni lievissime contestato al capo B).2. Per il capo B), l'editto accusatorio è stato formulato nei termini seguenti: «del delitto previsto e punito dall'art. 582 cod. pen., perché volontariamente cagionava a [OSCURATO:PERSONA] lesioni personali consistite in "trauma alla mano destra e sinistra dopo colluttazione" giudicate guaribili in giorni due». 2.1. Si tratta del reato di lesioni personali lievissime previsto dall'art. 582, comma secondo, cod. pen., perseguibile a querela, rispetto al quale non viene contestata, né formalmente né in fatto, alcuna aggravante; neppure risultano contestazioni suppletive ex art. 517, cod. proc. pen.. Il reato, così configurato, rientra nella competenza per materia del giudice di pace giusta la previsione dell'art. 4 lett. a) d. Igs. n. 274 del 2000 e, ab origine, è stato erroneamente attribuito al Tribunale (cfr. Sez. U, n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, Balais, Rv. 275869). Neppure opera — rispetto al reato di minaccia aggravata dall'uso dell'arma (capo A), questo sì di competenza del Tribunale — la regola attrattiva di cui all'art. 6 del d. Igs. n. 274 del 2000, poiché non si tratta di reati commessi con un'unica azione od omissione e la necessaria connessione era insussistente ab origine (Sez. U n. 28909 del 27/09/2018, dep. 2019, Teskine, Rv. 275870). 2.2. L'incompetenza a conoscere dei reati appartenenti alla cognizione del giudice di pace deve essere dichiarata dal giudice togato in ogni stato e grado del processo ex art. 48 d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274, in deroga al regime ordinario di cui agli artt. 23, comma 2, e 24, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 28908 del 27/09/2018, dep. 2019, Balais e Sez. U n. 28909 del 27/09/2018, dep. 2019, Teskine, cit.). 2.3. Sul punto non è superfluo aggiungere che è illegale la pena detentiva di mesi sei di reclusione applicata per il delitto di lesioni personali, ritenuto più grave (cfr. pag. 3 sentenza di primo grado), trattandosi, appunto, di reato di competenza del giudice di pace. 2.4. Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, sia agli effetti penali sia agli effetti civili, limitatamente al capo 13). 3. La disamina delle questioni coltivate con il ricorso verrà riferita solo al residuo reato di cui al capo A). 3.1. I primi quattro motivi, nella parte afferente al capo A), sono inammissibili, siccome volti a prefigurare una rivalutazione del materiale probatorio, ampiamente esaminato, con giudizio conforme, dai giudici di merito. 3.2. Il quinto, il sesto e il settimo motivo sono manifestamente infondati. Si denuncia vizio di motivazione della sentenza di primo grado in punto di diniego delle attenuanti generiche, dell'art. 131-bis cod. pen. e dei benefici di legge.Secondo ius receptum la mancanza assoluta di motivazione della sentenza di primo grado non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante (cfr. per tutte Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008, dep. 2009, R., Rv. 244118). Nella specie la lacuna motivazionale è stata emendata, in concreto, ad opera della Corte di appello (cfr. pag. 7 sentenza impugnata). 3.3. L'ottavo motivo è manifestamente infondato, essendo emerso dall'istruttoria che la minaccia è stata accompagnata dalla esibizione di un coltello. 3.4. Il nono motivo è generico, poiché evidenzia gli effetti giuridici della riabilitazione e della sentenza di patteggiamento ma non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre il giudice di merito a riconoscere i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione al cospetto di una carriera criminale di evidente spessore, che, come ha osservato la Corte di appello, si è espressa attraverso forme di violenza e sopraffazione. In ogni caso la questione giuridica posta è manifestamente infondata in quanto la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, pur se è intervenuta la riabilitazione (Sez. 6, n. 3916 del 15/01/2016, S., Rv. 265912). 4. L'annullamento sul capo B) si riverbera: - sulla determinazione della pena, dato che il reato sub B) è stato ritenuto più grave; - sulla misura del danno liquidato il favore della parte civile. Consegue che, in riferimento al capo C), la sentenza impugnata deve essere annullata sui punti della pena e della entità del risarcimento per il capo A). 5. Va chiarito che i reati, commessi il 26 giugno 2014, non sono, ad oggi, prescritti, poiché al termine massimo prescrizionale (26 dicembre 2021) vanno aggiunti 181 giorni di sospensione per il rinvio dell'udienza del 2 dicembre 2015 al 31 maggio 2016 per astensione dei difensori. 6. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo B), perché il reato rientra nella competenza del giudice di pace, con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Lucca per l'ulteriore corso.La medesima sentenza va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla entità del risarcimento per il capo A) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Nel resto il ricorso è inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B), perché il reato è di competenza del giudice di pace e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca per l'ulteriore corso. Annulla la medesima sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla entità del risarcimento per il capo A) con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezi
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