CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 marzo 2026
Cassazione n. 34553/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], la pena di sei mesi di reclusione ed euro 1.000 di multa per la detenzione a fini di spaccio di gr. 1,73 lordi di cocaina, suddivisa in 2 involucri, previa qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990. Con la stessa sentenza il Giudice disponeva anche la confisca della somma di € 340 in sequestro ai sensi dell'art. 85 -bis d.P.R. n. 309 del 1990.2. Con un unico motivo di ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata per violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 240-bis cod. pen., 444 cod. proc. pen. e 73, comma 7-bis d.P.R. 309/90 per assenza del nesso di pertinenzialità tra la somma confiscata del reato e mancanza di prova della sproporzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Premesso che, nel caso di specie, in cui la statuizione impugnata non ha costituito oggetto dell'accordo tra le parti, il ricorso è esperibile in forza della disciplina generale di cui all'art. 606 cod. proc. pen. per vizio di motivazione e, dunque, non si pone un problema di ammissibilità ai sensi dell'art. 448, comma 2 - bis, cod. proc. pen. (in questo senso Sez. U, n. 21368 del 26/9/2019, Savin, Rv. 279348). 3. Il Tribunale ha disposto nei confronti del ricorrente, cui è contestato il delitto di detenzione di stupefacenti, la confisca della somma di C 340, ai sensi dell'art. 85-bis d.P.R. 309 del 1990 e dell'art. 240-bis cod. pen. (confisca in casi particolari). Si tratta di un tipo di confisca che, dovendo perseguire l'obiettivo di aggredire le ricchezze illecitamente accumulate, si fonda su presupposti strutturalmente diversi da quelli della confisca ordinaria: mentre quest'ultima richiede la sussistenza di un nesso di pertinenzialità diretta tra il bene e un determinato reato, la confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen. presuppone invece: 1) la commissione da parte dell'imputato di uno dei reati-spia indicati dalla norma, tra cui rientra quello di cui all'art. 73 d.P.R. cit., in virtù del richiamo operato dall'art. 85-bis d.P.R. cit.; 2) la disponibilità, diretta o indiretta, del bene; 3) la sproporzione tra il valore del bene ed i redditi dichiarati o l'attività economica svolta, con mancata giustificazione della provenienza lecita da parte del condannato (tra le tante: Sez. 3, n. 18926 del 20/03/2026, Devia; Sez. 2, n. 16775 del 20/04/2021, Iobbi; Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997). Non è richiesto alcun rapporto di pertinenzialità tra l'oggetto della confisca e il commesso reato, non rilevando il quantum ricavato dal reato -spia, dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto della disponibilità del bene e della sua sproporzione rispetto al reddito.Nel caso in esame, però, la sentenza si limita a fare sintetico riferimento sia al difetto di prova della lecita provenienza del denaro, sia alla circostanza che l'imputato era stato visto «dagli operanti mentre si scambiavano qualcosa con diverse persone» (pag. 2), così non offrendo alcun elemento, di fatto e di diritto, da cui evincere il requisito della sproporzione tra il denaro confiscato e le capacità patrimoniali di [OSCURATO:PERSONA], né dando atto di essersi confrontato con eventuali argomentazioni difensive in ordine alla provenienza della somma, come pure richiesto dalla giurisprudenza di legittimità anche in sede di patteggiamento ove il giudice è tenuto a motivare sulle ragioni per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro (Sez. 3, n. 642 del 20/03/2026, Devia, cit.; Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081). Inoltre, come correttamente ritenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] generale nella requisitoria scritta, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7 -bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248 - 01; conf. Sez. 3, n. 7733 del 24/10/2024, dep. 2025, Musaj, non mass.; Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285899 - 01). 4. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla confisca della somma di denaro della quale dispone l'immediata restituzione all'avente diritto disponendo che la Cancelleria provveda alla comunicazione al Procuratore Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.M. Annull P.Q.M