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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 25926/2023

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0/2021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11500/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in calce al ricorso, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; -ricorrente - nei confronti di COMUNE di GIARRE, -intimato- C.C. 5.07.2023 n.

R.G. 11500/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1785 /202 0 depositata il 23/10/2020; udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal la ConsiglieraIrene AMBROSI; Rilevato che 1.c on sentenza n. 1758 / 2018 , il Tribunale di Catania rigettava le opposizion i propost e da [OSCURATO:PERSONA] e , per un verso, confermava l’ordinanza n. 50673, notificata il 19/12/12 , con cui il Comune di Giarre aveva ingiunto all’opponente il pagamento della somma di Euro 66.779,13, a titolo di oneri di ritardato pagamento e di canoni di locazione (per gli anni 2007, 2008, 2009,2010, 2011 e 2012) relativi al contrattodi locazione sottoscritto in data 19 aprile 2007, rep.

N. 899 avente ad oggetto l’immobile identificato nel catasto terreni del Comune di Giarre al foglio 66, particella 598, sub 7; per altro verso, confermava l’ordinanza n. 33970 notificata il 6/9/2013 , con cui il Comune di Giarre aveva ingiunto all’opponente il pagamento della somma di euro 73.290,15, a titolo di oneri di ritardato pagamento e di canoni di locazione (per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 e prima rata 2013), relativi al medesimo cont ra tto di locazione sottoscritto in data 19 aprile 2007,con condanna del soccombente alle spese di giudizio;

2. a vverso la sentenza del Tribunale , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto gravame dinanzi la Corte d’appello di Catania; si è costituito il Comune di Giarre eccependone preliminarmente l’inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e chiedendone l’integrale rigetto nel merito; la Corte d’appello di Catania con la sentenza 1785/2020 ha rigettato l’appello, concondanna dell’appellante a rifondere al Comune appellato le spese del grado; C.C. 5.07.2023 n.

R.G. 11500/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 3.avverso la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione illustrato da cinquemotivi; sebbene intimato, il Comune di Giarre non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c. ; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; parte ricorrenteha depositato memoria; Considerato che 1.con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c . la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. - art t . 115, 116 c.p.c.

E rrato ed omesso esame della documentazione prodotta- E rrato esame della convenzione locazione stipulata in data 19.04.2007 e di verbale di consegna non prodotto dalle parti – difetto di motivazione ex art. 360 n. 5 ; in particolare , sostiene che vi sarebbe una errata ed omessa valutazione delle convenzione - contratto del 19.04.2007, registrata a Giarre il 02.05.207 mod.1 n.701 (doc.1) così come della convenzione aggiuntiva del 17.01.2008 (doc.2), da cui non risult erebbe alcuna consegna del capannone del comparto 2 fg. 66 part. 639 sub.6 della superficie utile coperta di mq.501, oltre l’area di pertinenza di mq.151,00; in proposito, il Giudice avrebbe ritenuto che vi fosse il verbale di consegna, senza che invece risult asse in atti; deduce che l’Ente comunale non avrebbe dato prova della consegna del capannone, della richiesta di documentazione per il rilascio dell’agibilità formulatagli e che l’unica allegazione è stata quella di aver chiesto i canoni di locazione, pur non avendo il conduttore avu to la possibilità del godimento del bene di cui risultavaassegnatario e che, sul punto , la decisione impugnata sarebbe illogica; C.C. 5.07.2023 n.

R.G. 11500/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 1.2.Il motivo è infondato; il Giudice d’appello, lungi dall’aver omesso di esaminareo errato nell’esaminareil contratto del 19.04.2007 e l a convenzione aggiuntiva del 17.01.2008, ha espressamente e adeguatamente motivato al riguardo, affermando che «nonostante l’appellante deduca insistentemente che manchi la prova della consegna dei due immobili al conduttore, all’art. 2 della convenzione/contratto si dice espressamente che l’immobile “è stato oggi consegnato” ed al successivo art. 4, che “si conviene la immediata consegna della disponibilità del manufatto e delle pertinenze”», ed inoltre , che nella convenzione aggiuntiva del 17.01.2008 le parti si davano atto della circostanza che il conduttore restituiva al Comune di Giarre «l’impianto di cui al verbale del 19.04.2007 (contestualmente alla stipula della prima convenzione), il capannone di mq. 501,00 con l’annessa area di pertinenza …”»; la Corte d’appello in proposito ha concluso : «Così come il primo, anche il secondo impianto è stato, pertanto, consegnato al conduttore/assegnatario al momento della stipula della relativa convenzione aggiuntiva, nel rispetto delle condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti» (pag. 6 della sentenza impu gn ata, in motivazione); osserva, inoltre , il collegio come non sussistano, sotto alcun aspetto giuridicamente rilevante in sede di giudizio di legittimità, non soltanto la violazione del principio dell’onere della prova, ma anche di quelli relativi alle pretese violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c.; premesso che la questione del travisamento del contenuto oggettivo delle prove, con riguardo alla sua deducibilità come motivo di ricorso per cassazione, è stata recentemente rimessa alle sezioni unite con ordinanza n. 11111 del 2023 (stante il perdurante contrasto insorto, in subiecta materia, tra le sezioni semplici della Corte), ritiene C.C. 5.07.2023 n.

R.G. 11500/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi il Collegio come, nella specie, parte ricorrente, sotto le formali spoglie del vizio di violazione dell’art. 115 e 116 c.p.c., in realtà rivolge al giudice di legittimità l’inammissibile richiesta di una nuova e diversa valutazione dei fatti di causa così come ricostruiti in sede di merito, da un canto, senza considerare il motivato accertamento compiuto dal Giudice d’appello, dall’altro, senza indicare specificamente le ragioni della asserita quanto indimostrata asserita illogicità della motivazione; afronte della esauriente e piana motivazione resa dalla Corte di merito in proposito, si conferma quindi l’infondatezza del complesso delle censure proposte con ilmotivo in esame ; 2.con il secondo motivo, il ricorrente denuncia ex art.360, primo comma n. 3 in relazione degli artt. 1571, 1575-1576 c.c. la falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. e la violazione dell’art. 2967 c.c. nella parte in cui, la Corte d’appello ha es cl uso che vi fosse una responsabilità da parte del locatorein merito all’agibilità, ritenendo che il conduttore avesse l’onere di dimostrare di aver posto in essere tutta l’attività necessaria per poter ottenere l’agibilità e che nessun obbligo gravava a carico dell’Ente comunale–locatore, affermando in proposito che « non si evince affatto che il locatore si fosse impegnato a conseguire il certificato di agibilità ed a consegnarlo al conduttore, anzi, di contro, è stato espressamente previst o l’onere del conduttore di eseguire una serie di opere necessarie al fine di ottenere l’agibilità»; senza considerare che si trattava di capannoni realizzati, costruiti e concessi in locazione dallo stesso Ente comunale nella zona artigianale di Giarre; agibilità che dovevaessere rilasciata dallo stesso Ente locale proprietario e locatore; a parere del ricorrente , la Corte Etnea , contrariamente a quanto affermato dall’orientamento giurisprudenziale di legittimità che pure aveva richiamato ( Sez. 3, Sentenz a n. 13651 del 16/06/2014),a fronte dell'eccezione di inadempimento opposta dal C.C. 5.07.2023 n.

R.G. 11500/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi conduttore, avevaaffermato che spetta al locatore dimostrare di avere correttamente e pienamente adempiuto all'obbligo di rendere l'immobile locato pienamente idoneo all'uso pattuito, affermando che spettasseal conduttore ottenere l’agibilità, confondendo cosi l’obbligo contrattuale a carico del conduttore di effettuare i lavori stabiliti dall’Ufficio tecnico per adeguare il capannone agli standard igienico - sanitari, con la richiesta e il certificato di agibilità che, invece , era a carico del Comune locatore; 2.1.il motivo in esame, pur lamentando correttamente l’erronea affermazione formulata dal Giudice d’appello in ordine agli obblighi assunti contrattualmente dall’Ente locale, va disatteso, in quanto non conduce, come si vedrà, alla cassazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo risulta conforme a diritto in base alle considerazioni di seguito svolte; la Corte d’appello ha dato conto di preferire l’orientamento consolidato e maggioritario di legittimità (Cass. Sez. 3, 16/06/2014 n. 13651; Cass. Sez. 3, 26/07/2016 n. 15377 ), secondo cui n ella locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, convenzionalmente destinati ad una attività il cui esercizio richieda specifici titoli autorizzativi dipendenti anche dalla situazione edilizia del bene (abitabilità dello stesso e sua idoneità all'esercizio di un'attività commerciale), l'inadempimento del locatore può configurarsi quando la mancanza di tali titoli dipenda da carenze intrinseche o da caratteristiche proprie del bene locato, sì da impedire in radice il rilascio degli atti amministrativi necessari e, quindi, l'esercizio lecito dell'attività del conduttore conformemente all'uso pattuito, ovvero quando il locatore abbia assunto l'obbligo specifico di ottenere i necessari titoli abilitativi, restando invece escluso allorché il conduttore C.C. 5.07.2023 n.

R.G. 11500/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi abbia conosciutoe consapevolmente accettato l'assoluta impossibilità di ottenerli; la Corte etnea ha poi affermato che, n el caso di specie, « dal contenuto del contratto, peraltro, non si evince affatto che il locatore si fosse impegnato a conseguire il certificato di agibiltà e a consegnarlo al conduttore, anzi di contro è stato espressamente previsto l’onere del conduttore di eseguire una serie di opere necessarie al fine di ottenerne l’agibilità»; con ciò, quindi, la stessa Corte ha erroneamente asser ito che il Comune locatore contrattualmente non avesse assunto alcun obbligo riguardo l’agibilità dell’immobile locato,mentre dall’art. 4 del contratto era previsto che sulla ditta conduttrice gravasse l’obbligo,a sua cura e spese, di realizzare le opere de scritte e quantificate nella relazione tecnica/preventiva dell’Ufficio tecn ico dell’Ente comunale ( come descritte dall’all.

C) entro il termine di mesi due dalla consegna dell’immobile e, sull’Ente locale, locatore, quello di farle ottenere l’agibilità e le ulteriori autorizzazioni amministrative, una volta realizzate le dette opere; pur avendo asserito ciò, la Corte d’appello è giunta alla condivisibile affermazione - che resta , pertanto , ferma e valida - secondo cui, per un verso, la ditta non aveva dedotto che la certificazione non era stata rilasciata per caratteristiche proprie del bene locato, ma aveva soltanto lamentato di non aver ottenuto il certificato di agibilità e,per l’altro, non aveva provato che le due fatture prodotte ( dell’ottobre e del di cembre 2009 ) corrispondessero all’esecuzione delle opere pattuite; difatti, la Corte d’appello ha osservato che le fatture medesime «non dimostrano l’esecuzione effettiva dei lavori, la loro natura, la loro entità, né il bene immobile su cui questi sono stati eventualmente effettuati, né tanto meno il “previo C.C. 5.07.2023 n.

R.G. 11500/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi accordo” con il Comune cui fa riferimento l’appellante».

Ha poi aggiunto «Anche con riferimento al bonifico di Euro 5.089,00 che la ditta Finocchiaro avrebbe effettuato in favore del Comune di Giarre, non c’è adeguata prova certa atteso che la copia del bonifico allegata in atti (…) attesta in realtà un bonifico effettuato in favore del Comune di Riposto, con una generica causale “sal d o canone locazione 2010” , in alcun modo direttamente riconducibile al rapporto di locazione oggetto del presente procedimento (doc. 10 di parte opponente)»; 3.con il terzo motivo di ricorso , il ricor rente denuncia ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 la violazione e falsa applicazione e delle norme art 2697 e 1362 e ss. artt. 1337, 1375, 1453 e 1460 c.c. e artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.; in particolare, contesta che la Corte d’appello abbia affermato che il conduttore non aveva dato prova di non aver potuto utilizzare il capannone per assenza della agibilità, affermando che ”Ogni doglianza inerente l’inutilizzabilità dell’immobile locato e/o l’impossibilità di esercitare l’attività artigianale non ha, pertanto, trovato alcun riscontro probatorio”; sostiene che sussistessero le condizioni che giustificavano la sospensione del canone di locazione da parte del conduttore (cosi come ha comunicato il Finocchiaro con nota del 26.5.2014) secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (richiama, in proposito, i seguenti precedenti: Cass. civile sez.

III 29/01/2021 n. 2154; Cass. 29/03/2019 n. 8760);

3.1. il terzo motivo di ricorso è inammissibilesotto ciascuno dei profili di violazione di norme di legge prospettati; invero, parte ricorrente lamenta formalmente la violazione di diverse norme di legge, sostanziale e processuale, ma nella sostanza non propone altro che una propria e diversa valutazione dei fatti di causa ed una alternativa soluzione in fatto rispetto a quella C.C. 5.07.2023 n.

R.G. 11500/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi correttamente adottata e altrettanto correttamente motivata dalla Corte territoriale; ebbene, la Corte d’appello ha osservato, come già sopra accennato a proposito del precedente motivo, sia che la ditta conduttrice non aveva dedotto che la certificazione non fosse stata rilasciata per caratteristiche proprie del bene locato, sia che «l’inutilizzabilità dell’immobile locato e/o l’impossibilità di esercitare attività artigianale non ha pertanto trovato alcun riscontro probatorio» (pagg. 10 e 11 sentenza impugnata, in motivazione); parte ricorrente non offre elementi per indurre a mutare o porre indubbio, il chiaro accertamento compiuto dal Giudice di merito; 4.con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del r.d. 639/1910 -duplicazione delle ordinanze ingiunzione duplicazione dei titoli esecutivi - manifesta contraddittoriet à d ella sentenza di primo grado; lamenta che le due ordinanze - ingiunzion e costituiscono duplicazione dello stesso credito vantato da parte dell’ente comunale e l’ordinanza n.0050673 deve essere compresa nell’ordinanza n. 0033970; 4.1.Il quarto motivo è infondato e va anch’esso disatteso; parte ricorrente reitera la doglianza già formulata con il motivo di appello ritenuto infondato dalla Corte territoriale e continua a sostenere la illegittima duplicazione delle ordinanze ingiunzione dei titoli esecutivi per lo stesso periodo dal 2007 al 2011, mentre il Comune avrebbe dovuto emettere la seconda ingiunzione per il periodo riferito all’anno 2013; la censura non coglie la ratio decidendidella sentenza d’appello, che in proposito ha condiviso le argomentazioni del Giudice di prime cure, il quale aveva affermato che la pretesa duplicazione è smentita C.C. 5.07.2023 n.

R.G. 11500/2021 Pres.

L. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi dal rilievo secondo cui l’oggetto della seconda ingiunzione è comprensivo dei canoni di locazione pretesi per il primo semestre del 2013 e che un’eventuale duplicazione avrebbe semmai potuto concretarsi nel solo caso di effettiva esecuzione coattiva delle due diverse ordinanze (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata, in motivazione);

5. con il quinto motivo di ricorso denuncia ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 92 c.p.c.

Compensazione delle spese del giudizioin quanto il Giudice di prime cure avrebbe errato nel condannare l’appellante alle spese del giudizio, mentre avrebbe dovuto compensare le spese considerato che la seconda ordinanza ingiunzione aveva costretto l’odierno ricorrente ed effettuare un ’ ulteriore opposizione consideratala duplicazione delle somme pretese ;

5.1. p arimenti infondato è l’ultimo motivo di ricorso, reiterato rispetto al motivo d’appello e già disatteso dalla Corte territoriale, in ragione della totale soccombenza dell’allora appellante e odierno ricorrente; 6.in conclusione, il ricorso è rigettato, nulla si dispone in ordine allespese, non avendo l’Ente locale intimato ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez.

U. 20 febbraio 2020 n. 4315); per questi motivi la Corte rigettail ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0/2021 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11500/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall' A vvocato [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in calce al ricorso, domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE; -ricorrente - nei confronti di COMUNE di GIARRE, -intimato- C.C. 5.07.2023 n. R.G. 11500/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1785 /202 0 depositata il 23/10/2020; udita la relazionesvolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2023 dal la ConsiglieraIrene AMBROSI; Rilevato che 1.c on sentenza n. 1758 / 2018 , il Tribunale di Catania rigettava le opposizion i propost e da [OSCURATO:PERSONA] e , per un verso, confermava l’ordinanza n. 50673, notificata il 19/12/12 , con cui il Comune di Giarre aveva ingiunto all’opponente il pagamento della somma di Euro 66.779,13, a titolo di oneri di ritardato pagamento e di canoni di locazione (per gli anni 2007, 2008, 2009,2010, 2011 e 2012) relativi al contrattodi locazione sottoscritto in data 19 aprile 2007, rep. N. 899 avente ad oggetto l’immobile identificato nel catasto terreni del Comune di Giarre al foglio 66, particella 598, sub 7; per altro verso, confermava l’ordinanza n. 33970 notificata il 6/9/2013 , con cui il Comune di Giarre aveva ingiunto all’opponente il pagamento della somma di euro 73.290,15, a titolo di oneri di ritardato pagamento e di canoni di locazione (per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 e prima rata 2013), relativi al medesimo cont ra tto di locazione sottoscritto in data 19 aprile 2007,con condanna del soccombente alle spese di giudizio; 2. a vverso la sentenza del Tribunale , [OSCURATO:PERSONA] ha proposto gravame dinanzi la Corte d’appello di Catania; si è costituito il Comune di Giarre eccependone preliminarmente l’inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e chiedendone l’integrale rigetto nel merito; la Corte d’appello di Catania con la sentenza 1785/2020 ha rigettato l’appello, concondanna dell’appellante a rifondere al Comune appellato le spese del grado; C.C. 5.07.2023 n. R.G. 11500/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 3.avverso la sentenza di appello, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione illustrato da cinquemotivi; sebbene intimato, il Comune di Giarre non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c. ; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; parte ricorrenteha depositato memoria; Considerato che 1.con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c . la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. - art t . 115, 116 c.p.c. E rrato ed omesso esame della documentazione prodotta- E rrato esame della convenzione locazione stipulata in data 19.04.2007 e di verbale di consegna non prodotto dalle parti – difetto di motivazione ex art. 360 n. 5 ; in particolare , sostiene che vi sarebbe una errata ed omessa valutazione delle convenzione - contratto del 19.04.2007, registrata a Giarre il 02.05.207 mod.1 n.701 (doc.1) così come della convenzione aggiuntiva del 17.01.2008 (doc.2), da cui non risult erebbe alcuna consegna del capannone del comparto 2 fg. 66 part. 639 sub.6 della superficie utile coperta di mq.501, oltre l’area di pertinenza di mq.151,00; in proposito, il Giudice avrebbe ritenuto che vi fosse il verbale di consegna, senza che invece risult asse in atti; deduce che l’Ente comunale non avrebbe dato prova della consegna del capannone, della richiesta di documentazione per il rilascio dell’agibilità formulatagli e che l’unica allegazione è stata quella di aver chiesto i canoni di locazione, pur non avendo il conduttore avu to la possibilità del godimento del bene di cui risultavaassegnatario e che, sul punto , la decisione impugnata sarebbe illogica; C.C. 5.07.2023 n. R.G. 11500/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 1.2.Il motivo è infondato; il Giudice d’appello, lungi dall’aver omesso di esaminareo errato nell’esaminareil contratto del 19.04.2007 e l a convenzione aggiuntiva del 17.01.2008, ha espressamente e adeguatamente motivato al riguardo, affermando che «nonostante l’appellante deduca insistentemente che manchi la prova della consegna dei due immobili al conduttore, all’art. 2 della convenzione/contratto si dice espressamente che l’immobile “è stato oggi consegnato” ed al successivo art. 4, che “si conviene la immediata consegna della disponibilità del manufatto e delle pertinenze”», ed inoltre , che nella convenzione aggiuntiva del 17.01.2008 le parti si davano atto della circostanza che il conduttore restituiva al Comune di Giarre «l’impianto di cui al verbale del 19.04.2007 (contestualmente alla stipula della prima convenzione), il capannone di mq. 501,00 con l’annessa area di pertinenza …”»; la Corte d’appello in proposito ha concluso : «Così come il primo, anche il secondo impianto è stato, pertanto, consegnato al conduttore/assegnatario al momento della stipula della relativa convenzione aggiuntiva, nel rispetto delle condizioni contrattuali sottoscritte dalle parti» (pag. 6 della sentenza impu gn ata, in motivazione); osserva, inoltre , il collegio come non sussistano, sotto alcun aspetto giuridicamente rilevante in sede di giudizio di legittimità, non soltanto la violazione del principio dell’onere della prova, ma anche di quelli relativi alle pretese violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c.; premesso che la questione del travisamento del contenuto oggettivo delle prove, con riguardo alla sua deducibilità come motivo di ricorso per cassazione, è stata recentemente rimessa alle sezioni unite con ordinanza n. 11111 del 2023 (stante il perdurante contrasto insorto, in subiecta materia, tra le sezioni semplici della Corte), ritiene C.C. 5.07.2023 n. R.G. 11500/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi il Collegio come, nella specie, parte ricorrente, sotto le formali spoglie del vizio di violazione dell’art. 115 e 116 c.p.c., in realtà rivolge al giudice di legittimità l’inammissibile richiesta di una nuova e diversa valutazione dei fatti di causa così come ricostruiti in sede di merito, da un canto, senza considerare il motivato accertamento compiuto dal Giudice d’appello, dall’altro, senza indicare specificamente le ragioni della asserita quanto indimostrata asserita illogicità della motivazione; afronte della esauriente e piana motivazione resa dalla Corte di merito in proposito, si conferma quindi l’infondatezza del complesso delle censure proposte con ilmotivo in esame ; 2.con il secondo motivo, il ricorrente denuncia ex art.360, primo comma n. 3 in relazione degli artt. 1571, 1575-1576 c.c. la falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. e la violazione dell’art. 2967 c.c. nella parte in cui, la Corte d’appello ha es cl uso che vi fosse una responsabilità da parte del locatorein merito all’agibilità, ritenendo che il conduttore avesse l’onere di dimostrare di aver posto in essere tutta l’attività necessaria per poter ottenere l’agibilità e che nessun obbligo gravava a carico dell’Ente comunale–locatore, affermando in proposito che « non si evince affatto che il locatore si fosse impegnato a conseguire il certificato di agibilità ed a consegnarlo al conduttore, anzi, di contro, è stato espressamente previst o l’onere del conduttore di eseguire una serie di opere necessarie al fine di ottenere l’agibilità»; senza considerare che si trattava di capannoni realizzati, costruiti e concessi in locazione dallo stesso Ente comunale nella zona artigianale di Giarre; agibilità che dovevaessere rilasciata dallo stesso Ente locale proprietario e locatore; a parere del ricorrente , la Corte Etnea , contrariamente a quanto affermato dall’orientamento giurisprudenziale di legittimità che pure aveva richiamato ( Sez. 3, Sentenz a n. 13651 del 16/06/2014),a fronte dell'eccezione di inadempimento opposta dal C.C. 5.07.2023 n. R.G. 11500/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi conduttore, avevaaffermato che spetta al locatore dimostrare di avere correttamente e pienamente adempiuto all'obbligo di rendere l'immobile locato pienamente idoneo all'uso pattuito, affermando che spettasseal conduttore ottenere l’agibilità, confondendo cosi l’obbligo contrattuale a carico del conduttore di effettuare i lavori stabiliti dall’Ufficio tecnico per adeguare il capannone agli standard igienico - sanitari, con la richiesta e il certificato di agibilità che, invece , era a carico del Comune locatore; 2.1.il motivo in esame, pur lamentando correttamente l’erronea affermazione formulata dal Giudice d’appello in ordine agli obblighi assunti contrattualmente dall’Ente locale, va disatteso, in quanto non conduce, come si vedrà, alla cassazione della sentenza impugnata, il cui dispositivo risulta conforme a diritto in base alle considerazioni di seguito svolte; la Corte d’appello ha dato conto di preferire l’orientamento consolidato e maggioritario di legittimità (Cass. Sez. 3, 16/06/2014 n. 13651; Cass. Sez. 3, 26/07/2016 n. 15377 ), secondo cui n ella locazione di immobili per uso diverso da quello abitativo, convenzionalmente destinati ad una attività il cui esercizio richieda specifici titoli autorizzativi dipendenti anche dalla situazione edilizia del bene (abitabilità dello stesso e sua idoneità all'esercizio di un'attività commerciale), l'inadempimento del locatore può configurarsi quando la mancanza di tali titoli dipenda da carenze intrinseche o da caratteristiche proprie del bene locato, sì da impedire in radice il rilascio degli atti amministrativi necessari e, quindi, l'esercizio lecito dell'attività del conduttore conformemente all'uso pattuito, ovvero quando il locatore abbia assunto l'obbligo specifico di ottenere i necessari titoli abilitativi, restando invece escluso allorché il conduttore C.C. 5.07.2023 n. R.G. 11500/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi abbia conosciutoe consapevolmente accettato l'assoluta impossibilità di ottenerli; la Corte etnea ha poi affermato che, n el caso di specie, « dal contenuto del contratto, peraltro, non si evince affatto che il locatore si fosse impegnato a conseguire il certificato di agibiltà e a consegnarlo al conduttore, anzi di contro è stato espressamente previsto l’onere del conduttore di eseguire una serie di opere necessarie al fine di ottenerne l’agibilità»; con ciò, quindi, la stessa Corte ha erroneamente asser ito che il Comune locatore contrattualmente non avesse assunto alcun obbligo riguardo l’agibilità dell’immobile locato,mentre dall’art. 4 del contratto era previsto che sulla ditta conduttrice gravasse l’obbligo,a sua cura e spese, di realizzare le opere de scritte e quantificate nella relazione tecnica/preventiva dell’Ufficio tecn ico dell’Ente comunale ( come descritte dall’all. C) entro il termine di mesi due dalla consegna dell’immobile e, sull’Ente locale, locatore, quello di farle ottenere l’agibilità e le ulteriori autorizzazioni amministrative, una volta realizzate le dette opere; pur avendo asserito ciò, la Corte d’appello è giunta alla condivisibile affermazione - che resta , pertanto , ferma e valida - secondo cui, per un verso, la ditta non aveva dedotto che la certificazione non era stata rilasciata per caratteristiche proprie del bene locato, ma aveva soltanto lamentato di non aver ottenuto il certificato di agibilità e,per l’altro, non aveva provato che le due fatture prodotte ( dell’ottobre e del di cembre 2009 ) corrispondessero all’esecuzione delle opere pattuite; difatti, la Corte d’appello ha osservato che le fatture medesime «non dimostrano l’esecuzione effettiva dei lavori, la loro natura, la loro entità, né il bene immobile su cui questi sono stati eventualmente effettuati, né tanto meno il “previo C.C. 5.07.2023 n. R.G. 11500/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi accordo” con il Comune cui fa riferimento l’appellante». Ha poi aggiunto «Anche con riferimento al bonifico di Euro 5.089,00 che la ditta Finocchiaro avrebbe effettuato in favore del Comune di Giarre, non c’è adeguata prova certa atteso che la copia del bonifico allegata in atti (…) attesta in realtà un bonifico effettuato in favore del Comune di Riposto, con una generica causale “sal d o canone locazione 2010” , in alcun modo direttamente riconducibile al rapporto di locazione oggetto del presente procedimento (doc. 10 di parte opponente)»; 3.con il terzo motivo di ricorso , il ricor rente denuncia ex art. 360 c.p.c. comma 1 n. 3 la violazione e falsa applicazione e delle norme art 2697 e 1362 e ss. artt. 1337, 1375, 1453 e 1460 c.c. e artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c.; in particolare, contesta che la Corte d’appello abbia affermato che il conduttore non aveva dato prova di non aver potuto utilizzare il capannone per assenza della agibilità, affermando che ”Ogni doglianza inerente l’inutilizzabilità dell’immobile locato e/o l’impossibilità di esercitare l’attività artigianale non ha, pertanto, trovato alcun riscontro probatorio”; sostiene che sussistessero le condizioni che giustificavano la sospensione del canone di locazione da parte del conduttore (cosi come ha comunicato il Finocchiaro con nota del 26.5.2014) secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (richiama, in proposito, i seguenti precedenti: Cass. civile sez. III 29/01/2021 n. 2154; Cass. 29/03/2019 n. 8760); 3.1. il terzo motivo di ricorso è inammissibilesotto ciascuno dei profili di violazione di norme di legge prospettati; invero, parte ricorrente lamenta formalmente la violazione di diverse norme di legge, sostanziale e processuale, ma nella sostanza non propone altro che una propria e diversa valutazione dei fatti di causa ed una alternativa soluzione in fatto rispetto a quella C.C. 5.07.2023 n. R.G. 11500/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi correttamente adottata e altrettanto correttamente motivata dalla Corte territoriale; ebbene, la Corte d’appello ha osservato, come già sopra accennato a proposito del precedente motivo, sia che la ditta conduttrice non aveva dedotto che la certificazione non fosse stata rilasciata per caratteristiche proprie del bene locato, sia che «l’inutilizzabilità dell’immobile locato e/o l’impossibilità di esercitare attività artigianale non ha pertanto trovato alcun riscontro probatorio» (pagg. 10 e 11 sentenza impugnata, in motivazione); parte ricorrente non offre elementi per indurre a mutare o porre indubbio, il chiaro accertamento compiuto dal Giudice di merito; 4.con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 primo comma n. 3 la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del r.d. 639/1910 -duplicazione delle ordinanze ingiunzione duplicazione dei titoli esecutivi - manifesta contraddittoriet à d ella sentenza di primo grado; lamenta che le due ordinanze - ingiunzion e costituiscono duplicazione dello stesso credito vantato da parte dell’ente comunale e l’ordinanza n.0050673 deve essere compresa nell’ordinanza n. 0033970; 4.1.Il quarto motivo è infondato e va anch’esso disatteso; parte ricorrente reitera la doglianza già formulata con il motivo di appello ritenuto infondato dalla Corte territoriale e continua a sostenere la illegittima duplicazione delle ordinanze ingiunzione dei titoli esecutivi per lo stesso periodo dal 2007 al 2011, mentre il Comune avrebbe dovuto emettere la seconda ingiunzione per il periodo riferito all’anno 2013; la censura non coglie la ratio decidendidella sentenza d’appello, che in proposito ha condiviso le argomentazioni del Giudice di prime cure, il quale aveva affermato che la pretesa duplicazione è smentita C.C. 5.07.2023 n. R.G. 11500/2021 Pres. L. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dal rilievo secondo cui l’oggetto della seconda ingiunzione è comprensivo dei canoni di locazione pretesi per il primo semestre del 2013 e che un’eventuale duplicazione avrebbe semmai potuto concretarsi nel solo caso di effettiva esecuzione coattiva delle due diverse ordinanze (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata, in motivazione); 5. con il quinto motivo di ricorso denuncia ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 92 c.p.c. Compensazione delle spese del giudizioin quanto il Giudice di prime cure avrebbe errato nel condannare l’appellante alle spese del giudizio, mentre avrebbe dovuto compensare le spese considerato che la seconda ordinanza ingiunzione aveva costretto l’odierno ricorrente ed effettuare un ’ ulteriore opposizione consideratala duplicazione delle somme pretese ; 5.1. p arimenti infondato è l’ultimo motivo di ricorso, reiterato rispetto al motivo d’appello e già disatteso dalla Corte territoriale, in ragione della totale soccombenza dell’allora appellante e odierno ricorrente; 6.in conclusione, il ricorso è rigettato, nulla si dispone in ordine allespese, non avendo l’Ente locale intimato ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315); per questi motivi la Corte rigettail ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dàatto della sussistenz
Sentenza Cassazione n. 25926/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris