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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 ottobre 1969

Cassazione n. 11382/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/10/1969 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 187 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - aspecifiche (primo motivo), avendo la Corte di appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) indicato adeguatamente le ragioni di merito sulla infondatezza della istanza per la effettuazione della perizia; - volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (secondo motivo sulla rilevanza e significato delle perizie allegate dalla difesa); - manifestamente infondate (terzo motivo sul dolo: non vi è alcuna mutazione del fatto descritto nella imputazione; il profilo di censura sul dolo risulta vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello, cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/10/1969 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 187 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze: - aspecifiche (primo motivo), avendo la Corte di appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata) indicato adeguatamente le ragioni di merito sulla infondatezza della istanza per la effettuazione della perizia; - volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (secondo motivo sulla rilevanza e significato delle perizie allegate dalla difesa); - manifestamente infondate (terzo motivo sul dolo: non vi è alcuna mutazione del fatto descritto nella imputazione; il profilo di censura sul dolo risulta vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello, cfr. pag. 2 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 11382/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris