CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2023
Cassazione n. 11186/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso - ribadite nella memoria difensiva del 3 marzo 2023 - concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che la questione non dedotta nei motivi di appello circa la tardività della querela, non è deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione, anche perché presuppone valutazioni e apprezzamenti riservati al giudizio di merito, ed in particolare la verifica dei verbali della procedura esecutiva, non vertendosi nel caso di tardività che risulti evidente senza necessità di una specifica indagine fattuale (Sez. 5, n. 3214 del 17/10/2012, dep. 2013, Rv. 254385); ritenuto che la richiesta di applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto è stata avanzata in termini talmente generici da rendere inammissibile la censura di omessa motivazione sul punto, tenuto conto dell'accertato danno arrecato alla parte civile; ritenuto che la richiesta di parte civile per la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali presuppone che questa abbia effettivamente esplicato un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria (Sez. 7, n. 7425 del 28/01/2016, Rv. 265974; Sez. 7, Ordinanza n. 44280 del 13/09/2016, Rv. 268139), mentre nel caso in esame la valenza delle deduzioni sviluppate nella memoria della parte civile risulta solo generica; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA].lie esten