Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15386/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del GUP del locale Tribunale del 16 maggio 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80 D.P.R. n. 309/1990, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 2 settembre 2023.

Ha, altresì, confermato l'interdizione perpetua dell'imputata dai pubblici uffici, nonché l'interdizione legale per tutta la durata della pena.

Avverso tale sentenza, l'imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi; 1) violazione degli artt. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990 e 59, comma 2, cod. pen., in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo della circostanza aggravante relativa all'ingente quantitativo di sostanza stupefacente; 2) vizio di motivazione, relativamente alla consapevolezza da parte della ricorrente della circostanza aggravante dell'ingente quantitativo; 3) violazione degli artt. 27 Cost. e 59 cod. pen., in ordine alla non provata consapevolezza dell'imputata circa il dato ponderale dello stupefacente trasportato.

Il difensore dell'imputata ha depositato successiva memoria, con la quale, contestando i rilievi di inammissibilità del ricorso, ha illustrato le ragioni per le quali i motivi dovrebbero ritenersi specifici e fondati.

2. Il ricorso complessivamente non supera il vaglio di ammissibilità.

Si tratta di censure generiche e aspecifiche che non si confrontano con la sentenza impugnata che si basa su adeguata e logica motivazione, così omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso.

La Corte territoriale ha congruamente ed esaustivamente motivato sulle tre censure, ritenendo correttamente sussistente l'elemento psicologico dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990, in quanto le estreme cautele adottate per il trasporto dello stupefacente (quasi 3 kg. netti dì cocaina con principio attivo corrispondente a 14.600 ca.) e per la sua organizzazione, nonché l'utilizzo di una vettura a noleggio, confermano il carattere occulto del viaggio.

Inoltre, in osservanza della regola di esperienza, secondo cui tali incarichi vengono affidati a persone affidabili per il raggiungimento illecito dello scopo e non a persone occasionali, i giudici del gravame hanno correttamente ritenuto consapevole l'imputata dei rischi legati non solo alla natura dell'affare ma anche al valore ponderale dello stupefacente trasportato (foglio 1 della sentenza impugnata) (cfr. Sez. 4, n. 33139/2024, Rv. 286840; Sez. 3, n. 20017/2024, Rv. 286378; Sez. 4, n. 18049/2022, Rv. 283209).

Contrariamente all'assunto difensivo, come ribadito dall'orientamento appena riferito, l'attribuzione della circostanza in parola non richiede la prova della totale consapevole intenzionalità della condotta di cessione di ingente quantità di sostanza stupefacente, giacché è noto che, ai sensi dell'art. 59, comma 2, cod.pen., perché una circostanza aggravante venga posta a carico dell'agente, non sarebbe neppure necessario che egli ne conoscesse l'esistenza, essendo sufficiente che egli l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 13087 del 05/03/2014, Mara e altri, Rv. 258643).

Dunque, il ricorso, al di là della aspecificità dei motivi, con riguardo alla dettagliata motivazione adottata dalla sentenza impugnata, si mostra manifestamente infondato in punto di diritto.

3. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del GUP del locale Tribunale del 16 maggio 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 1, e 80 D.P.R. n. 309/1990, commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 2 settembre 2023. Ha, altresì, confermato l'interdizione perpetua dell'imputata dai pubblici uffici, nonché l'interdizione legale per tutta la durata della pena. Avverso tale sentenza, l'imputata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi; 1) violazione degli artt. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990 e 59, comma 2, cod. pen., in ordine all'insussistenza dell'elemento soggettivo della circostanza aggravante relativa all'ingente quantitativo di sostanza stupefacente; 2) vizio di motivazione, relativamente alla consapevolezza da parte della ricorrente della circostanza aggravante dell'ingente quantitativo; 3) violazione degli artt. 27 Cost. e 59 cod. pen., in ordine alla non provata consapevolezza dell'imputata circa il dato ponderale dello stupefacente trasportato. Il difensore dell'imputata ha depositato successiva memoria, con la quale, contestando i rilievi di inammissibilità del ricorso, ha illustrato le ragioni per le quali i motivi dovrebbero ritenersi specifici e fondati. 2. Il ricorso complessivamente non supera il vaglio di ammissibilità. Si tratta di censure generiche e aspecifiche che non si confrontano con la sentenza impugnata che si basa su adeguata e logica motivazione, così omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. La Corte territoriale ha congruamente ed esaustivamente motivato sulle tre censure, ritenendo correttamente sussistente l'elemento psicologico dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, D.P.R. n. 309/1990, in quanto le estreme cautele adottate per il trasporto dello stupefacente (quasi 3 kg. netti dì cocaina con principio attivo corrispondente a 14.600 ca.) e per la sua organizzazione, nonché l'utilizzo di una vettura a noleggio, confermano il carattere occulto del viaggio. Inoltre, in osservanza della regola di esperienza, secondo cui tali incarichi vengono affidati a persone affidabili per il raggiungimento illecito dello scopo e non a persone occasionali, i giudici del gravame hanno correttamente ritenuto consapevole l'imputata dei rischi legati non solo alla natura dell'affare ma anche al valore ponderale dello stupefacente trasportato (foglio 1 della sentenza impugnata) (cfr. Sez. 4, n. 33139/2024, Rv. 286840; Sez. 3, n. 20017/2024, Rv. 286378; Sez. 4, n. 18049/2022, Rv. 283209). Contrariamente all'assunto difensivo, come ribadito dall'orientamento appena riferito, l'attribuzione della circostanza in parola non richiede la prova della totale consapevole intenzionalità della condotta di cessione di ingente quantità di sostanza stupefacente, giacché è noto che, ai sensi dell'art. 59, comma 2, cod.pen., perché una circostanza aggravante venga posta a carico dell'agente, non sarebbe neppure necessario che egli ne conoscesse l'esistenza, essendo sufficiente che egli l'abbia ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 13087 del 05/03/2014, Mara e altri, Rv. 258643). Dunque, il ricorso, al di là della aspecificità dei motivi, con riguardo alla dettagliata motivazione adottata dalla sentenza impugnata, si mostra manifestamente infondato in punto di diritto. 3. All'inammissibilità del ricorso a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle amme
Sentenza Cassazione n. 15386/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris