CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 luglio 2026
Cassazione n. 24340/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. 02532360282 - in persona del liquidatore elegale rappresentante pro tempore nonché del liquidatore giudiziale - in proprioe quale mandataria capogruppo del R.T.I. costituito con atto del 17.11.2005 -elettivamente domiciliata in Roma, al [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studiodell'avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura spe-ciale su foglio allegato in calce al ricorso; ambedue i difensori hanno indicato irispettivi indirizzi di p.e.c.RICORRENTEcontroNumero registro generale 16001/2021Numero sezionale 2580/2026Numero di raccolta generale 24340/2026AUTOSTRADA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. – c.f./p.i.v.a.Data pubblicazione 31/07/202603614140238 – in persona dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], direttore legale edegli affari societari, giusta procura per notar [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA],elettivamente domiciliata in Verona, al corso Cavour, n. 32, presso lo studiodell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il proprio indirizzo di p.e.c. e che larappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 969 dei 9.3/7.4.2021 della Corte d'appello di Venezia.Udita la relazione nella camera di consiglio del 10 giugno 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in proprio e quale mandataria capogruppo delR.T.I. costituito – peraltro ‒ con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., stipulava con la s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] VeronaVicenza Padova in data 15.2.2006 contratto d'appalto avente ad oggetto l'ese-cuzione dei lavori del lotto n. 9 del completamento a sud dell'autostrada dellaValdastico – [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] d'Adige, in particolarel'esecuzione dei lavori del tratto compreso tra il km. 30+000 ed il km. 36+800(cfr. ricorso, pagg. 3 ss.).2. Nel luglio del 2007 la committente predisponeva perizia di variante tecnicae suppletiva, avente ad oggetto la realizzazione di nuove opere per l'importo dieuro 12.307.345,31, superiore al 1/5 dell'appalto originario, nuove opere che ilR.T.I. accettava di eseguire.Numero registro generale 16001/2021Numero sezionale 2580/2026Numero di raccolta generale 24340/20263. Il susseguente atto di sottomissione datato 27.11.2007 contemplava dodiciData pubblicazione 31/07/2026nuovi prezzi, uno dei quali – la voce NP1 – riguardante la fornitura e posa inopera dei materiali da rilevato, il cui approvvigionamento era divenuto difficol-toso.L'atto di sottomissione vincolava il R.T.I. sin dal momento della sua sottoscri-zione; viceversa, sarebbe divenuto “valido e definitivo ad ogni effetto per laSocietà appaltante solo dopo l'approvazione dell'A.N.A.S.”.4. Con ordine di servizio n. 5 del 10.1.2008 a firma, peraltro, del direttoredei lavori si ordinava al R.T.I. di “estendere i lavori fino al casello di NoventaVicentina (...) secondo il progetto (…) oggetto dell'atto di sottomissione”.I lavori di variante eseguiti dal gennaio 2008 al dicembre 2009 venivano con-tabilizzati dalla committente.In particolare, venivano contabilizzate forniture di materiale da rilevato pereuro 2.350.205,95, di cui veniva riconosciuto in favore del R.T.I. l'importo dieuro 2.054.328,22; più esattamente, al R.T.I. veniva versato l'importo di euro1.861.935,27, siccome la residua somma di euro 192.392,25, di spettanza dellamandante [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., veniva trattenuta in attesa dell'emissionedi nota di accredito.5. L'opera veniva ultimata in data 25.8.2012.Nondimeno, il certificato di pagamento n. 21 del 10.12.2012, corrispondenteall'ultimo S.A.L. n. 21, recava dal complessivo ammontare di euro 2.940.426,72la detrazione dell'importo di euro 2.054.328,22, sicché al R.T.I. veniva ricono-sciuta unicamente la residua somma di euro 886.098,50.La stazione appaltante adduceva a giustificazione del mancato riconoscimentodell'importo di euro 2.054.328,22, corrispondente alla voce di prezzo NP1, lamancata approvazione da parte dell'A.N.A.S. della medesima voce.Numero registro generale 16001/2021Numero sezionale 2580/2026Numero di raccolta generale 24340/2026Data pubblicazione 31/07/20266. Con ricorso ex art. 633 e ss. cod. proc. civ. la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., inproprio e quale mandataria capogruppo del R.T.I., adiva il Tribunale di Verona.Chiedeva ingiungersi alla s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] ilpagamento della somma di euro 2.054.238,22, oltre i.v.a. ed accessori.7. Con decreto n. 714/2013 il Tribunale pronunciava l'ingiunzione.8. L'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva opposizione,“limitandosi a chiedere l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo” (cosìricorso, pag. 6).Esponeva peraltro che aveva nell'atto di sottomissione stipulato con il R.T.I.subordinato il proprio impegno “alla condizione che la perizia ottenga l'approva-zione dell'Anas” (cfr. ricorso, pag. 6).Resisteva la [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità.9. Con sentenza n. 1143/2015 il Tribunale revocava l'ingiunzione.10. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in proprio e nella qualità, proponeva appello.Resisteva l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.11. Con sentenza n. 969 dei 9.3/7.4.2021 la Corte d'appello di Venezia riget-tava il gravame.Evidenziava la Corte di Venezia in ordine al primo motivo d'appello che l'as-sunto della [OSCURATO:PERSONA], secondo cui dagli ordini di servizio n. 2 e n. 5doveva inferirsi la volontà contrattuale della [OSCURATO:SOCIETA] riconoscimentodei nuovi prezzi, non era condivisibile, in considerazione della delimitazione deicompiti e dei poteri del direttore dei lavori, dai quali esulava “senz'altro il poteredi rappresentare la committente nella espressione di una volontà contrattualevincolante nei confronti della controparte” (così sentenza d'appello, pag. 10).Numero registro generale 16001/2021Numero sezionale 2580/2026Numero di raccolta generale 24340/2026Data pubblicazione 31/07/2026Evidenziava al contempo che gli o.d.s. risultavano riferibili alla sola varianteprogettuale e non recavano riferimenti puntuali “al diverso tema del sovrap-prezzo delle forniture già previste” (così sentenza d'appello, pag. 10).Evidenziava altresì, la Corte, che non poteva essere intesa in guisa di rinunciaalla condizione ‒ “il presente atto (…) sarà valido e definitivo ad ogni effetto perla Società appaltante solo dopo l'approvazione dell'A.N.A.S.” – di cui all'atto disottomissione, peraltro, la circostanza per cui, in attesa dell'approvazione dellaperizia di variante, i lavori fossero stati eseguiti ed il direttore dei lavori avesseprovveduto a versare alla [OSCURATO:PERSONA] a titolo di NP1 l'importo di euro1.861.935,97 (cfr. sentenza d'appello, pag. 10).Evidenziava invero che la [OSCURATO:SOCIETA] agiva in regime di concessione,sicché il suo operato era condizionato dalle valutazioni e dalle scelte della con-cedente A.N.A.S.Evidenziava ulteriormente - la Corte - in ordine al terzo motivo d'appello, concui l'appellante aveva censurato il primo dictum nella parte in cui il Tribunalenon aveva dato seguito all'exceptio doli generalis all'uopo sollevata, che nellaspecie il riferimento a tale eccezione – con cui si contestava l'esercizio fraudo-lento di asserite pretese ‒ era fuor di luogo, siccome nella specie era stata lastessa appaltatrice ad agire in giudizio onde far valere il suo asserito credito(cfr. sentenza d'appello, pag. 11).Evidenziava ancora, in ordine al quarto motivo d'appello, con cui l'appellanteaveva addotto che il Tribunale aveva dato corso ad un'ipotesi di compensazione,pur impropria, in assenza dei relativi presupposti, che nella specie si era fattoluogo, piuttosto, ad “un'operazione contabile tra partite derivanti da un unicorapporto” (così sentenza d'appello, pag. 11), ossia che dall'importo dovuto eraNumero registro generale 16001/2021Numero sezionale 2580/2026Numero di raccolta generale 24340/2026Data pubblicazione 31/07/2026stato detratto l'importo di euro 2.054.328,22 provvisoriamente riconosciuto atitolo di sovrapprezzo NP1.Evidenziava infine in ordine al quinto motivo d'appello che l'importo di euro192.392,25 era stato accantonato, giacché l'effettivo pagamento era subordi-nato alla presentazione della nota di accredito che non risultava pervenuta (cfr.sentenza d'appello, pag. 11).12. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'[OSCURATO:PERSONA].r.l. (in liquidazione ed in concordato preventivo), in proprio e quale mandatariacapogruppo del R.T.I. costituito con atto del 17.11.2005; ne ha chiesto sullascorta di sette motivi la cassazione con ogni conseguente statuizione anche inordine alle spese di lite.L'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha depositato controri-corso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso, con il favoredelle spese.13. La ricorrente ha depositato memoria.Del pari ha depositato memoria la controricorrente.CONSIDERATO CHE14. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 proc.civ., l'ultrapetizione, il travisamento, la violazione degli artt. 1241 e ss. cod. civ.Deduce in primo luogo che la Corte di Venezia ha affermato che “la causa haad oggetto la sussistenza del credito dell'appaltatrice per sovrapprezzo relativoai materiali da rilevato, non riconosciuto dalla committente” e nondimeno sif-fatta affermazione è erronea, siccome i titoli della pretesa azionata in via moni-toria “sono relativi alle opere di contratto originario oggetto dello stato avanza-Numero registro generale 16001/2021Numero sezionale 2580/2026Numero di raccolta generale 24340/2026Data pubblicazione 31/07/2026mento lavori (SAL) n. 21 (…), estranee alla perizia di variante, nessuna dellequali prevedeva il sovrapprezzo NP1” (così ricorso, pag. 8).Deduce in secondo luogo che controparte pretende di opporle un asseritocredito per pagamenti in precedenza effettuati in favore di essa appaltatrice equindi una pretesa da ripetizione di indebito e tuttavia controparte si è limitataa chiedere l'annullamento ovvero la revoca del decreto opposto, sicché la Corted'appello è incorsa in ultrapetizione (cfr. ricorso, pag. 8).Deduce in terzo luogo che ha contestato il preteso credito della committente,sicché non le è opponibile in compensazione – propria o impropria che sia –mancando il requisito della certezza (cfr. ricorso, pagg. 9 e 10).15. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.15.1. Con il primo profilo di censura la ricorrente, evidentemente, si duoledell'interpretazione che la Corte di Venezia ha dell'iniziale domanda monitoriaoperato.Cosicché sovviene l'elaborazione di questa Corte alla cui stregua, al paridell'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata, l'interpreta-zione degli atti processuali costituisce attività riservata al giudice di merito ed ècensurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di er-meneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n.4178; Cass. (ord.) 31.1.2025, n. 2360).Nondimeno, la ricorrente né ha provveduto all'enunciazione dei parametri er-meneutici eventualmente nella specie disattesi né ha compiutamente prefigu-rato una qualsivoglia “anomalia motivazionale” idonea ad inficiare in parte quail gravato dictum.15.2. Il secondo profilo di censura – l'asserita ultrapetizione ‒ è del tuttoingiustificato, siccome la [OSCURATO:SOCIETA] aveva già detratto dal certificato diNumero registro generale 16001/2021Numero sezionale 2580/2026Numero di raccolta generale 24340/2026pagamento n. 21 del 10.12.2012 l'importo che aveva reputato non dovuto e perData pubblicazione 31/07/2026tale ragione si è limitata a domandare l'annullamento e/o la revoca dell'ingiun-zione.Dunque, la [OSCURATO:SOCIETA] non ha azionato (in via riconvenzionale) unapretesa da ripetizione di indebito.Tant'è che il Tribunale si è limitato a revocare l'ingiunzione e la Corte d'appelloha confermato siffatta statuizione.15.3. Il terzo profilo di censura non si correla alla “ratio decidendi” (cfr. Cass.(ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, ènecessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fon-damento della pronuncia impugnata).La Corte distrettuale non ha fatto luogo ad alcuna compensazione, neppure“impropria”, e si è limitata a dar atto che l'importo di euro 2.054.328,22, “prov-visoriamente riconosciuto a titolo di sovrapprezzo NP1, (…) a fine lavori [erastato] stralciato (…)” (così sentenza d'appello, pag. 11).16. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'assenza assoluta di moti-vazione o l'apparenza della motivazione; violazione dell'art. 132, 2° co., n. 4,cod. proc. civ.; violazione degli artt. 128, 134 e 136 d.P.R. n. 554/1999 e degliartt. 1655 e 1346 cod. civ.; violazione del principio di corrispettività.Deduce in primo luogo che la Corte di Venezia non ha indicato le ragioni perle quali “il direttore dei lavori potesse rappresentare la committente (…) nellamanifestazione della sua volontà (…) di dare il via ai nuovi lavori oggetto dellaperizia e dell'atto di sottomissione (…); né [ha spiegato] il motivo per il quale(…) dovesse rimanerne escluso il solo prezzo NP1” (così ricorso, pag. 13).Deduce in secondo luogo che la Corte d'appello ha erroneamente valutato lanatura e gli effetti degli ordini di servizio (cfr. ricorso, pag. 13).Numero registro generale 16001/2021Numero sezionale 2580/2026Numero di raccolta generale 24340/2026Data pubblicazione 31/07/2026Deduce segnatamente che avrebbe dovuto considerare la circostanza per cuientrambi gli ordini di servizio “che ha richiamato facevano espressa menzionedel progetto ben noto in quanto oggetto di atto di sottomissione ” (così ri-corso, pag. 15).Deduce in terzo luogo che le risultanze documentali danno conto che il R.T.I.non era obbligato ad eseguire i nuovi e diversi lavori.17. Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile.17.1. In ordine al primo profilo di censura è sufficiente un duplice rilievo.Per un verso, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione delcommittente nei confronti dell'appaltatore (cfr. Cass. (ord.) 13.12.2021, n.39448). Sicché ben poteva, il direttore dei lavori, rappresentare la committente“nel (…) dare il via ai nuovi lavori” (così ricorso, pag. 13).Per altro verso, la Corte territoriale ha correttamente spiegato che esula dalleprerogative del direttore dei lavori il potere di esprimere la volontà contrattualedella committente vincolante nei rapporti con la controparte.17.2. In ordine al secondo profilo e al terzo profilo di censura è sufficiente ilrilievo che segue.I profili de quibus veicolano doglianze “di merito” afferenti a circostanze “difatto” (“l'ordine del direttore dei lavori (…) fu emesso con espresso riferimentoalla delibera di approvazione della variante n. 1 (…)”: così ricorso, pag. 14; “lavariante contemplava lavori non facenti parte delle opere di contratto origina-rio”: così ricorso, pag. 15. Al riguardo, quindi, si condividono i rilievi di cui allepagg. 22 – 23 del controricorso).Cosicché soccorre l'insegnamento secondo cui con il ricorso per cassazione laparte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa inter-Numero registro generale 16001/2021Numero sezionale 2580/2026Numero di raccolta generale 24340/2026Data pubblicazione 31/07/2026pretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione dellafattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revisione degli accertamentidi fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass.(ord.) 7.12.2017, n. 29404).18. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione del principio di cor-rispettività; violazione degli artt. 1321, 1655 e 1174 cod. civ.; violazionedell'art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ.Deduce che, allorché la Corte di Venezia ha definito “proposta” il concorda-mento della voce NP1 inserita nella prima perizia di variante, ha in tal modo,senza alcuna motivazione, negato, al medesimo concordamento, la natura dipatto sottoposto a condizione sospensiva (cfr. ricorso, pag. 16).Deduce ulteriormente che “la condizione sospensiva è esplicitamente riferitaall'intero atto” (così ricorso, pag. 16).19. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1358cod. civ.; assenza assoluta di motivazione.Premette che “il motivo dichiarato dall'Anas nel negare l'approvazionedell'NP1 si basava sul divieto della revisione prezzi” (così ricorso, pag. 16).Indi deduce che, viceversa, “l'NP1 andava a compensare lavorazioni diversee opere ulteriori rispetto a quelle del contratto originario (…). In parte era voltoa compensare un maggiore onere dovuto alla diversità dei materiali e delle mo-dalità delle prestazioni” (così ricorso, pag. 16).20. Il terzo motivo ed il quarto motivo di ricorso sono senza dubbio connessi;il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso, ambedue i mezzi diimpugnazione sono del pari inammissibili.Numero registro generale 16001/2021Numero sezionale 2580/2026Numero di raccolta generale 24340/202621. Innegabilmente, con i mezzi de quibus la ricorrente parimenti adduceData pubblicazione 31/07/2026doglianze “di merito”, ovvero sollecita questa Corte al riesame di profili afferential piano del giudizio “di fatto” (cfr. in tal senso controricorso, pag. 27).Su tale scorta è analogamente bastevole un duplice rilievo.Da un canto, nessuna delle ipotesi di “anomalia motivazionale” rilevanti nelsegno della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Corte– e tra le quali l' “insufficienza” della motivazione non è più annoverabile – inficial'impianto motivazionale del gravato dictum.D'altro canto, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibileil motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativaricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli attiprocessuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo preclusonel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento delcomplesso istruttorio nel suo insieme (cfr. Cass. (ord.) 23.4.2024, n. 10927).22. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 132, 2°co., n. 4, cod. proc. civ.; motivazione assente o apparente; violazione del prin-cipio dispositivo della condizione sospensiva “unilaterale”; violazione dellenorme in materia di concessione.Deduce che ha errato la Corte di Venezia a ritenere che gli incondizionatipagamenti effettuati dalla committente per i lavori eseguiti da essa ricorrentenon valessero “a configurare una rinuncia alla condizione sospensiva unilateralestipulata a proprio favore” (così ricorso, pag. 17).Deduce che “una volta che la [OSCURATO:PERSONA] (…) ha deciso di procederenell'esecuzione dell'opera in variante, non può non aver assunto, nel contempo,l'obbligo di pagare all'appaltatore il corrispettivo convenuto nello stesso atto diNumero registro generale 16001/2021Numero sezionale 2580/2026Numero di raccolta generale 24340/2026Data pubblicazione 31/07/2026sottomissione e concordamento nuovi prezzi per i nuovi e ulteriori lavori conesso affidati (…)” (così ricorso, pag. 18).23. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile.24. Il motivo in esame analogamente veicola censure “di fatto” (si condivideil rilievo di cui a pag. 32 del controricorso).Sovvengono gli insegnamenti di questa Corte n. 29404/2017 e n. 10927/2024dapprima citati.Del resto, le Sezioni Unite hanno spiegato, a loro volta, che è inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazionedei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. sez. un. 27.12.2019, n.34476 (Rv. 656492 - 03)).25. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 163 e167 cod. proc. civ.Premette che con riferimento al preteso credito restitutorio opposto dallas.p.a. [OSCURATO:SOCIETA] in compensazione aveva sollevato l'exceptio doli.Indi deduce che, contrariamente all'assunto della Corte d'appello, l'eccezioneè stata “dedotta a contrasto della pretesa della [OSCURATO:PERSONA] di far valerenei confronti dell'appaltatore quel credito” (cfr. ricorso, pag. 19).26. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile.27. Propriamente il motivo non si confronta compiutamente con la “ratio inparte qua decidendi”.Invero, la Corte di Venezia, a giustificazione della incongruenza dell'exceptiodoli generalis, ha rimarcato – lo si è detto – che era stata la [OSCURATO:PERSONA] agire in giudizio onde far valere il proprio preteso credito.Numero registro generale 16001/2021Numero sezionale 2580/2026Numero di raccolta generale 24340/2026Data pubblicazione 31/07/2026Quindi è inconferente che la ricorrente adduca che si trattava propriamente“di negare la pretesa creditoria avversa, che, in quanto collegata ad una con-dotta dolosa, mancava di titolo meritevole di tutela giudiziaria” (cfr. ricorso, pag.20).E ciò viepiù che la Corte veneziana ha soggiunto che il possibile affidamentoingenerato nell'appaltatrice dalla condotta della committente “in ordine al rico-noscimento del sovrapprezzo (…) avrebbe dovuto semmai costituire oggetto diapposita domanda risarcitoria non formulata nel presente giudizio” (così sen-tenza d'appello, pag. 11).28. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112cod. proc. civ., omessa pronuncia; carenza assoluta di motivazione o motiva-zione apparente (art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ.).Deduce che il pagamento dell'importo di euro 192.392,25 non è mai statoeseguito ovvero che la committente, “trattenendo la somma di € 2.054.318,22,(…) si era appropriata anche di una somma che non aveva mai sborsato” (cosìricorso, pag. 20).29. Il settimo motivo di ricorso è similmente inammissibile.30. Si è dato conto dapprima delle ragioni sulla cui scorta la Corte di Veneziaha respinto il quinto motivo d'appello.Dunque, è da escludere in radice la sussistenza e del vizio di omessa pronun-cia e del vizio di omessa motivazione.D'altro canto, la Corte d'appello ha esplicitato l'iter logico-giuridico che inparte qua sorregge il proprio dictum.Quindi ingiustificata è pur la denuncia di motivazione apparente.Numero registro generale 16001/2021Numero sezionale 2580/2026Numero di raccolta generale 24340/2026Data pubblicazione 31/07/202631. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrenteva condannata a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudiziodi legittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.32. Ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto. P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già s.p.a.) - in pro-prio e quale mandataria capogruppo del R.T.I. costituito con atto del 17.11.2005- a rimborsare alla controricorrente, [OSCURATO:PERSONA].p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivieuro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario dellespese generali nella misura del 15% ed accessori di legge;ai sensi dell'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002 si dà atto della sussi-stenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto peril ricorso ai sensi dell'art. 13, 1° co. bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 10 giugno 2026.Il presidenteGuido Mercolino