CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 maggio 2019
Cassazione n. 08922/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el. Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23096/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 285/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal ConsigliereGIUSEPPE CRICENTI; Ritenuto che 1.-La società “[OSCURATO:PERSONA] srl” ha concesso in locazione un proprio immobile alla società “[OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] ” , della quale era socio accomandante [OSCURATO:PERSONA]. 2.-Il contratto di locazione è stato anticipatamente risolto dal socio accomandatario della conduttrice, ossia Tommaso C eschi , che ha restituito i locali,dove la società gestiva un bar, alla società locatrice . 3.-Quest'ultima ha tuttavia iniziato una causa sia nei confronti del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA] che nei confronti del socio accomandante [OSCURATO:PERSONA] onde avere il pagamento sia di canoni che erano rimasti insoluti sia del risarcimentoda anticipata risoluzione. In quel giudizio il Rossetti si è costituito eccependo di non poter essere ritenuto responsabile in solido con l'altro socio in quanto la sua partecipazione alla società era quella di socio accomandante e quindi, come tale , non responsabile. Il Tribunale di Ancona ha accolto questa eccezione prendendo atto della qualità di socio accomandante del Rossetti e limitandosi a dichiarare responsabile dell'inadempimento il solo socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, la Corte d'appello di Ancona ha riformato questa sentenza sul presupposto che il Rossetti avevapartecipato al contratto di locazione , non solo qualificandosi come amministratore, ma altresì sottoscrivendolo , e dunque aveva compiuto un atto che, ai sensi dell'articolo 2320 del codice civile , lo rendeva responsabile dei debiti della società al pari del socio accomandatario. 4.-[OSCURATO:PERSONA] impugna questa decisione con due motivi di censura di cui chiede il rigetto la società “[OSCURATO:PERSONA] srl”, che si è costituita con controricorso ed ha depositato memoria. La trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha depositato conclusioni. Parte resistente ha depositato memoria. Considerato che 5.-Il ricorso è improcedibile, come del resto eccepito dalla parte resistente. Parte ricorrente ha allegato nel ricorso che la sentenza impugnata gli sarebbe stata notificata il giorno 29 maggio 2019, ma non ha prodotto la copia con la relata di tale notificazione. La c.d. prova di resistenza, cioè il calcolo dei sessanta giorni del termine breve dalla pubblicazione della sentenza, avvenuta il 22 maggio 2019, comporta che la notifica del ricorso, per essere tempestiva, avrebbe dovuto farsi entro nei sessanta giorni dalla pubblicazione, ossia il 21 luglio 2019 , che cadeva di domenica , con la conseguenza della proroga al 22 luglio successivo. Invece, il ricorso è stato presentato per la notifica il 23 luglio 2019. Peraltro, se ne fosse stato possibile l’esame, il ricorso si sarebbe dovuto comunque dichiarare inammissibile e gradatamente rigettare. 6.- Il primo motivo di ricorso denuncia errore di percezione su un fatto rilevante e comunque omessa valutazione di fatti decisivi. Secondo il ricorrente, la Corte d'appello avrebbe desunto la sua ingerenza nell'amministrazione della società dal fatto che nel contratto di locazione egli è indicato dal notaio rogante come amministratore della società medesima, unitamente al socio accomandatario Ceschi. Rileva tuttavia il ricorrente come tale indicazione è dovuta ad un mero refuso, in quanto la sua partecipazione all'atto era solo quella di mero controllo o di verifica di ciò che stava accadendo, essendo comunque il ricorrente, in qualità di socio accomandante, interessato alla stipula del contratto di locazione che la società andava a perfezionare. Il motivo sarebbe stato inammissibile. Non coglie, infatti,la ratio della decisione impugnata, la quale non ha fatto leva solamente sulla dicitura di amministratore contenuta nell'atto notarile, ma ha altresì rilevato che il Rossetti era parte dell'atto notarile di locazione nel quale aveva compiuto dichiarazioni negoziali e che aveva poi sottoscritto: con la conseguenza che la stipula della locazione era a lui pienamente imputabile e con l’ulteriore conseguenza dunque di aver compiuto un atto che presupponeva poteri amministrativi della società. La ratio decidendi in altri termini non è basata sul solo dato della qualificazione come amministratore del Rossetti, contenuta nell’atto notarile, ma altresì sulla effettiva partecipazione e sottoscrizione dell'atto di locazione da parte di costui. 5.1.-Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'articolo 2320 del codice civile e si sostiene che, erroneamente, la Corte d'appello ha ritenuto applicabile al caso di specie l'articolo 2320 c.c. Secondo il ricorrente, la norma in questione presuppone che il socio accomandante si sostituisca al socio accomandatario nella gestione della società. Invece, nel caso presente, a tutto concedere, il Rossetti avrebbe operato unitamente al socio accomandatario partecipando insieme a costui alla stipula della locazione ma non si sarebbe sostituito, senza averne procura, a quest'ultimo. Il motivo sarebbe stato da ritenere inammissibile e gradatamente infondato. Sotto il primo aspetto, esso violerebbe l’art. 366 n. 6 c.p.c., d ato che fa riferimento ad emergenze della documentazione prodotta in primo grado senza localizzarla nel giudizio di merito e senza localizzarla in questa sede. Sotto il secondo aspetto, si sarebbe dovuto rilevareche: a) l'articolo 2320 cc si applica ogni volta che il socio accomandante si ingerisca nella gestione della società, non necessariamente in maniera esclusiva o sostituendosi all’ accomandatario, essendo sufficiente che egli compia atti di gestione che pertengono in realtà all'amministratore stesso: “nella società in accomandita semplice, il socio accomandante che pone in essere atti propri della gestione sociale incorre, a norma dell'articolo2320 c.c., nella decadenza dalla limitazione di responsabilità” (Cass. 16984/ 2018) e tale deve ritenersi la stipula di un contratto di locazione, che è sicuramente un atto inerente alla amministrazione della società, posto che serve a consentirle di adibire locali allo svolgimento dell’attività sociale; b) che Per aversi ingerenza dell'accomandante nell'amministrazione della società in accomandita semplice - vietata dall'art.2320 c.c. e idonea a giustificare l'esclusione del socio ex art. 2286 c.c. - è necessario che l'accomandante contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della società o di compiere atti di gestione aventi influenza rilevante sull'amministrazione della stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva ritenuto che la mera "presa di contatto" del socio con un'altra società, tesa a sondarne le intenzioni "transattive", non comportasse violazione del divieto di ingerenza). (Cass. n. 4498 del 2018) Il ricorso dev’essere, pertanto,dichiarato improcedibile rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivoai sensi del d.m. n. 55 del 2014. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso . Condanna il ricorrente al pagamento della somma di 4.300,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, nonché le spese generali e gli accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ult