CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 marzo 2001
Cassazione n. 25884/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/03/2001 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/11/1988 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile avendo la Corte di appello di Roma valorizzato sia i precedenti specifici (per Foschi) ed il giudizio negativo sulla personalità (per entrambi) oltre all'assenza di elementi favorevoli, con valutazioni di merito che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così •eciso il 19 maggio 2023 Il