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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16256/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE di APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese di giudizio come da nota spese depositata.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Spoleto, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta distrattiva ( capo B), condannandola alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessori, e con la generica condanna risarcitoria in favore della costituita parte civile; con la medesima sentenza, l'imputata veniva assolta dal reato, contestato sub A) di bancarotta documentale , per non aver commesso il fatto.

1.1. Secondo la ricostruzione di merito, la ricorrente, quale amministratore unico dal 17/04/2002 al 21/03/2013 della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ha distratto il patrimonio sociale - costituito dall'azienda commerciale sita in Orvieto, acquistata dalla fallita il 12/12/2012, avendo esercitato l'opzione di acquisto correlata all'iniziale acquisizione in locazione finanziaria - mediante cessione onerosa della stessa azienda tre giorni dopo alla società GIURA. s.r.I., del figlio dell'imputata; tuttavia dalla transazione erano stati esclusi i rapporti contrattuali accesi e i debiti ei crediti facenti capo all'azienda ceduta che rimanevano in capo all'[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; quindi, il 18/12/2012 la [OSCURATO:SOCIETA]. stipulava con la fallita un contratto di affitto avente a oggetto la medesima azienda ceduta.

In tal modo, la fallita dismetteva la titolarità dell'azienda, sottraendola alle azioni dei creditori, senza acquisire liquidità dalla cessione, a causa del corrispettivo dovuto per l'affitto dell'azienda.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difersore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge quattro motivi.

2.1. Nullità assoluta della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 178, 179 c.p.p., per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello all'imputato presso i domicilio eletto, avendo la Corte territoriale notificato al solo difensore l'avviso previsto dal comma n.5 dell'art. 601 cod. proc. pen. 2.2.

Manifesta illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 216 e 223 L.F.

Secondo la tesi difensiva, non si potrebbe affermare la responsabilità dell'imputata poiché questa aveva pacificamente concluso la sua attività di amministratore unico della società fallita due anni prima della dichiarazione di fallimento, peraltro, risultando dalle stesse sentenze di merito la regolare tenuta, durante la sua gestione, delle scritture contabili.

2.3. Vizi della motivazione con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219 L.F. e al diniego delle attenuanti generiche.

La Corte di appello avrebbe escluso le attenuanti generiche sul presupposto, errato, della applicabilità della circostanza aggravante fallimentare, laddove, ove esclusa quest'ultima, avrebbe ponto commisurarsi più adeguatamente la pena alle effettive responsabilità dell'imputata, e riconoscerle anche la sospensione condizionale delle pena.

2.4. Con l'ultimo motivo si sostiene che il reato risulterebbe estinto per intervenuta prescrizione, essa decorrendo dal 15.12.2012, data di cessione dei beni aziendali alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.11 primo motivo, che svolge una censura processuale, è manifestamente infondato.

Risulta dalla consultazione del fascicolo processuale - a cui la Corte di legittimità accede per la natura del vizio dedotto ( error in procedendo) - che, in data 10.04.2018, l'od erna ricorrente ha eletto domicilio presso lo studio del difensore in Todi P.zza Umberto I, 2, che è esattamente il domicilio presso cui è stata eseguita la notifica del decreto di citazione a giudizio in favore dell'imputato.

Infatti, il decreto è stato notificato al difensore quale domiciliatario dell'imputato, ai sensi dell'art. 429 - 601 co. 1 cod. proc. pen; mentre, il difensore ha ricevuto, per sé, l'avviso di udienza, notificato in proprio, ai sensi dell'art. 601 co. 5 cod. proc. pen.

Dunque, non vi è stata alcuna compromissione della sfera di garanzie e tutele poste a presidio del dintto di difesa dell'odierna ricorrente, dal momento che "la notifica eseguita presso il difensore di fiducia, nel domicilio dichiarato, è certamente idonea ad assicurare la conoscenza degli atti al soggetto che ha effettuato l'elezione" (sez. 5, n. 47561 del 11.10.2016, Rv. 268701).

2. E' infondato in modo manifesto anche il secondo motivo, con cui vengono svolte generiche doglianze che si risolvono nella prospettazione di una alternativa ricostruzione dei fatti.

Ma, come è noto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa.

D'altro canto, la Difesa ricorrente non si confronta - così esponendosi anche al vizio di genericità - con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata che, infatti, dà conto adeguatamente delle rilevanti mancanze di scritture contabili e dell'esito degli accertamenti, che hanno portato a ritenere che l'effettivo fine delle operazione fosse da individuare nella volontà di depauperare la società prima del fallimento.

In tal senso, vale richiamare la sentenza di primo grado -la cui motivazione deve essere apprezzata congiuntamente a quella della sentenza oggi impugnata, in presenza di una "doppia conforme" ( .Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) - che ha enucleato gli elementi significativi della natura distrattiva delle operazioni contestate, avendo il Tribunale sottolineato "che le difficoltà della fallita si erano palesate già nel 2012; i rapporti familiari tra gli amministratori di [OSCURATO:SOCIETA]. e di Giu.ra. s.r.I., la rapidità con cui [OSCURATO:SOCIETA]. si spogliava della titolarità dell'azienda commerciale di Orvieto, l'anomalia insita nella vendita e nell'immediato affitto della medesima azienda, l'oggetto sociale, portano a ritenere che le operazioni indicate costituiscono attività distrattiva".

Anche il profilo della attribuibilità soggettiva della condotta distrattiva alla ricorrente è stato adeguatamente scrutinato dai giudici di merito, i quali hanno osservato come la ricorrente sia uscita dalla società solo dopo che la cessione dell'azienda in favore del figlio si era perfezionata, essendo presente quando venne pianificato e conseguito l'effetto pregiudizievole per i creditori, derivante dall'acquisto, dalla vendita e dal successivo affitto dell'azienda commerciale, avendo la ricorrente sottoscritto i relativi atti ( sentenza di primo grado pg. 6); in tal senso la Corte di appello ha osservato come la [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto il ruolo di portare l'[OSCURATO:SOCIETA]al fallimento.

3. Anche il terzo motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che facendo leva sulla gravità della condotta, costituita dalla pluralità di negozi giuridici posti in essere per sottrarre il patrimonio della società ai creditori e sul ruolo fondamentale svolto dalla [OSCURATO:PERSONA], ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui "l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse."( Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590).

Il provvedimento impugnato si colloca, dunque, nell'alveo del costante dictum del Giudice di legittimità, a tenore del quale "ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri datale valutazione"(Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Rv. 256172).

3.1. D'altro canto, con specifico riferimento alla concreta dosimetria della pena, di poco superiore al minimo edittale, la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986,Ronzan, Rv. 171948; conf.

Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015; nel senso della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, rv. 255153 ).

4. Manifestamente infondato il quarto motivo, con il quale [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il reato risulterebbe estinto per intervenuta prescrizione, collocando il fatto alla data di cessione dei beni aziendali alla [OSCURATO:SOCIETA]. (15.12.2012), dal momento che, invece, il momento cui fare riferimento per verificare la consumazione dell'offesa è quello della dichiarazione giudiziale di fallimento e non già quello in cui sia stato commesso l'atto, in ipotesi, antidoveroso (Sez. 5, n. 39043 del 21/09/2007, Rv. 238212; conf.

Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011 Rv. 2497219.

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge art. 616 cod.proc.pen ) la condanna detk ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

5.1. Nulla è dovuto alla parte civile, che si è limitata a generiche conclusioni senza articolare alcuna argomentazione critica rispetto alla pretesa dell'imputato.

Le Sezioni Unite (Sez.

U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716- 01), con orientamento che, ancora una volta, il Collegio condivide e ribadisce, hanno, infatti, già chiarito che, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d.

"non partecipato", quando il ricDrso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi.

Il principio è stato ribadito costantemente in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, e, da ultimo, ribadito da Sez.

Un.n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep. 12/01/2023 ), in motivazione par.

20. Pertanto, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.

P,' Q M« Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ih\ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 della CORTE di APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese di giudizio come da nota spese depositata.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Perugia ha confermato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Spoleto, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di bancarotta fraudolenta distrattiva ( capo B), condannandola alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessori, e con la generica condanna risarcitoria in favore della costituita parte civile; con la medesima sentenza, l'imputata veniva assolta dal reato, contestato sub A) di bancarotta documentale , per non aver commesso il fatto. 1.1. Secondo la ricostruzione di merito, la ricorrente, quale amministratore unico dal 17/04/2002 al 21/03/2013 della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ha distratto il patrimonio sociale - costituito dall'azienda commerciale sita in Orvieto, acquistata dalla fallita il 12/12/2012, avendo esercitato l'opzione di acquisto correlata all'iniziale acquisizione in locazione finanziaria - mediante cessione onerosa della stessa azienda tre giorni dopo alla società GIURA. s.r.I., del figlio dell'imputata; tuttavia dalla transazione erano stati esclusi i rapporti contrattuali accesi e i debiti ei crediti facenti capo all'azienda ceduta che rimanevano in capo all'[OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; quindi, il 18/12/2012 la [OSCURATO:SOCIETA]. stipulava con la fallita un contratto di affitto avente a oggetto la medesima azienda ceduta. In tal modo, la fallita dismetteva la titolarità dell'azienda, sottraendola alle azioni dei creditori, senza acquisire liquidità dalla cessione, a causa del corrispettivo dovuto per l'affitto dell'azienda. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, per il tramite del difersore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale svolge quattro motivi. 2.1. Nullità assoluta della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 178, 179 c.p.p., per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio in appello all'imputato presso i domicilio eletto, avendo la Corte territoriale notificato al solo difensore l'avviso previsto dal comma n.5 dell'art. 601 cod. proc. pen. 2.2. Manifesta illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 216 e 223 L.F. Secondo la tesi difensiva, non si potrebbe affermare la responsabilità dell'imputata poiché questa aveva pacificamente concluso la sua attività di amministratore unico della società fallita due anni prima della dichiarazione di fallimento, peraltro, risultando dalle stesse sentenze di merito la regolare tenuta, durante la sua gestione, delle scritture contabili. 2.3. Vizi della motivazione con riferimento al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219 L.F. e al diniego delle attenuanti generiche. La Corte di appello avrebbe escluso le attenuanti generiche sul presupposto, errato, della applicabilità della circostanza aggravante fallimentare, laddove, ove esclusa quest'ultima, avrebbe ponto commisurarsi più adeguatamente la pena alle effettive responsabilità dell'imputata, e riconoscerle anche la sospensione condizionale delle pena. 2.4. Con l'ultimo motivo si sostiene che il reato risulterebbe estinto per intervenuta prescrizione, essa decorrendo dal 15.12.2012, data di cessione dei beni aziendali alla [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.11 primo motivo, che svolge una censura processuale, è manifestamente infondato. Risulta dalla consultazione del fascicolo processuale - a cui la Corte di legittimità accede per la natura del vizio dedotto ( error in procedendo) - che, in data 10.04.2018, l'od erna ricorrente ha eletto domicilio presso lo studio del difensore in Todi P.zza Umberto I, 2, che è esattamente il domicilio presso cui è stata eseguita la notifica del decreto di citazione a giudizio in favore dell'imputato. Infatti, il decreto è stato notificato al difensore quale domiciliatario dell'imputato, ai sensi dell'art. 429 - 601 co. 1 cod. proc. pen; mentre, il difensore ha ricevuto, per sé, l'avviso di udienza, notificato in proprio, ai sensi dell'art. 601 co. 5 cod. proc. pen. Dunque, non vi è stata alcuna compromissione della sfera di garanzie e tutele poste a presidio del dintto di difesa dell'odierna ricorrente, dal momento che "la notifica eseguita presso il difensore di fiducia, nel domicilio dichiarato, è certamente idonea ad assicurare la conoscenza degli atti al soggetto che ha effettuato l'elezione" (sez. 5, n. 47561 del 11.10.2016, Rv. 268701). 2. E' infondato in modo manifesto anche il secondo motivo, con cui vengono svolte generiche doglianze che si risolvono nella prospettazione di una alternativa ricostruzione dei fatti. Ma, come è noto, il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. D'altro canto, la Difesa ricorrente non si confronta - così esponendosi anche al vizio di genericità - con l'apparato motivazionale della sentenza impugnata che, infatti, dà conto adeguatamente delle rilevanti mancanze di scritture contabili e dell'esito degli accertamenti, che hanno portato a ritenere che l'effettivo fine delle operazione fosse da individuare nella volontà di depauperare la società prima del fallimento. In tal senso, vale richiamare la sentenza di primo grado -la cui motivazione deve essere apprezzata congiuntamente a quella della sentenza oggi impugnata, in presenza di una "doppia conforme" ( .Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218) - che ha enucleato gli elementi significativi della natura distrattiva delle operazioni contestate, avendo il Tribunale sottolineato "che le difficoltà della fallita si erano palesate già nel 2012; i rapporti familiari tra gli amministratori di [OSCURATO:SOCIETA]. e di Giu.ra. s.r.I., la rapidità con cui [OSCURATO:SOCIETA]. si spogliava della titolarità dell'azienda commerciale di Orvieto, l'anomalia insita nella vendita e nell'immediato affitto della medesima azienda, l'oggetto sociale, portano a ritenere che le operazioni indicate costituiscono attività distrattiva". Anche il profilo della attribuibilità soggettiva della condotta distrattiva alla ricorrente è stato adeguatamente scrutinato dai giudici di merito, i quali hanno osservato come la ricorrente sia uscita dalla società solo dopo che la cessione dell'azienda in favore del figlio si era perfezionata, essendo presente quando venne pianificato e conseguito l'effetto pregiudizievole per i creditori, derivante dall'acquisto, dalla vendita e dal successivo affitto dell'azienda commerciale, avendo la ricorrente sottoscritto i relativi atti ( sentenza di primo grado pg. 6); in tal senso la Corte di appello ha osservato come la [OSCURATO:PERSONA] abbia avuto il ruolo di portare l'[OSCURATO:SOCIETA]al fallimento. 3. Anche il terzo motivo non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che facendo leva sulla gravità della condotta, costituita dalla pluralità di negozi giuridici posti in essere per sottrarre il patrimonio della società ai creditori e sul ruolo fondamentale svolto dalla [OSCURATO:PERSONA], ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo cui "l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse."( Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). Il provvedimento impugnato si colloca, dunque, nell'alveo del costante dictum del Giudice di legittimità, a tenore del quale "ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri datale valutazione"(Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Rv. 256172). 3.1. D'altro canto, con specifico riferimento alla concreta dosimetria della pena, di poco superiore al minimo edittale, la sua applicazione rappresenta il frutto di una valutazione intuitiva e globale operata dal giudice di merito in rapporto alla complessiva considerazione del fatto e alla personalità dell'imputato ( Sez. 3, n. 1571 del 10/01/1986,Ronzan, Rv. 171948; conf. Sez. 3 n. 38251 del 16/06/2016; Sez. 4 n. 46412 del 05/11/2015; nel senso della necessaria motivazione specifica in ordine ai criteri soggettivi e oggettivi elencati nell'art. 133 cod.pen., nel caso di irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale, Sez. 3 n. 10095 del 10/01/2013, rv. 255153 ). 4. Manifestamente infondato il quarto motivo, con il quale [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il reato risulterebbe estinto per intervenuta prescrizione, collocando il fatto alla data di cessione dei beni aziendali alla [OSCURATO:SOCIETA]. (15.12.2012), dal momento che, invece, il momento cui fare riferimento per verificare la consumazione dell'offesa è quello della dichiarazione giudiziale di fallimento e non già quello in cui sia stato commesso l'atto, in ipotesi, antidoveroso (Sez. 5, n. 39043 del 21/09/2007, Rv. 238212; conf. Sez. 5, n. 8402 del 03/02/2011 Rv. 2497219. 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge art. 616 cod.proc.pen ) la condanna detk ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. 5.1. Nulla è dovuto alla parte civile, che si è limitata a generiche conclusioni senza articolare alcuna argomentazione critica rispetto alla pretesa dell'imputato. Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716- 01), con orientamento che, ancora una volta, il Collegio condivide e ribadisce, hanno, infatti, già chiarito che, nel procedimento che si svolge dinanzi alla Corte di cassazione in camera di consiglio nelle forme previste dagli artt. 610 e 611 cod. proc. pen., ovvero con rito camerale c.d. "non partecipato", quando il ricDrso dell'imputato viene dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, ne va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, purché, in sede di legittimità, la stessa parte civile abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi. Il principio è stato ribadito costantemente in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, e, da ultimo, ribadito da Sez. Un.n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep. 12/01/2023 ), in motivazione par. 20. Pertanto, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P,' Q M« Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ih\ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa
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