CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 settembre 2021
Cassazione n. 45691/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di MACERATAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Macerata respingeva il reclamo, ex art. 35-bis, comma 5, Ord. pen., avverso la decisione della Direzione della Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] con cui era stata negata ad [OSCURATO:PERSONA] la "installazione di una lampada dietro il letto" della cella. 2. Propone ricorso per cassazione Attanasio tramite il difensore. Lamenta violazione di legge rilevando che, sulla base di inconferenti citazioni di precedenti, si è illegittimamente ritenuto di poter mettere in discussione l'obbligo di ottemperare alle precedente decisione del Magistrato di sorveglianza che aveva definitivamente statuito in ordine alla collocazione della lampada. 3. Il ricorso è inammissibile, poiché articola rilievi che non si confrontano con le corrette considerazioni illustrate nel provvedimento, laddove evidenziano le peculiarità delle ragioni della precedente decisione, in quanto riferibili alle condizioni ambientali rimaste individuate nel 2015 nella camera di detenzione, all'epoca nell'Istituto penitenziario di Ascoli. Sicché, trovandosi ora Attanasio detenuto in una cella invece ubicata nel carcere di Tolmezzo, dovevano ritenersi venuti meno i presupposti alla base del precedente provvedimento che, dunque, non poteva risultare eseguibile in un altro contesto ambientale. Né può minimamente rilevare l'allegazione al ricorso di altro provvedimento al fine di contrastare quanto rilevato nella decisione impugnata in ordine alla natura solo assertiva dei riferimenti in una memoria difensiva s proposito delle condizioni di inadeguata illuminazione presenti anche a Tolmezzo. Infatti, in tal modo, senza osservarsi le regole della proposizione della domanda, si introduce in sede di legittimità una questione relativa all'esecuzione di un diverso provvedimento, a fronte di un reclamo con il quale si era lamentato l'inottemperanza a quello emesso anni prima che aveva riguardato una cella situata in altro istituto. 4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e, considerati i profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore ts [OSCURATO:PERSONA] Ma