CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46821/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la parte della decisione che ha escluso la concessione delle attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena riproduce analoga doglianza adeguatamente confutata dalla Corte di merito che, confermando la valutazione già espressa dal Tribunale, ha messo in evidenza come fossero carenti elementi positivamente apprezzabili alla luce della condotta che traeva spunto da azione illecita in precedenza posta in essere (attività di parcheggiatore abusivo), nonché formulando una prognosi negativa in ordine alla possibile reiterazione, apprezzata con pertinente riferimento alla condotta in concreto realizzata (continuata anche successivamente all'intervento della Polizia di Stato) in ragione della attività di gestione abusiva dei parcheggi; che la decisione ha riduttivamente apprezzato i pur prospettati comportamenti positivi, non ritenuti idonei a mutare il giudizio espresso in ordine alla pericolosità sociale; rilevato che il giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009, dep. 2010, Miranda, Rv. 246184); rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alla medesima censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de