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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16196/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 05/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e depositato nota spese chiedendo la liquidazione di provvisionale immediatamente esecutiva. letta la memoria di replica dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] - liquidatore e unico possessore delle quote societarie della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita con sentenza del 4/12/2013 - colpevole di bancarotta documentale semplice ex art. 217 L.F., così riqualificata la originaria imputazione.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi.

2.1. violazione dell'art. 603 co. 1 cod. proc. pen. e correlato vizio della motivazione, per avere la Corte di appello omesso la rinnovazione della prova dichiarativa, consistente nella escussione del teste consulente della difesa dott. [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe potuto deporre in ordine alla circostanza che le scritture contabili - depositate presso il contabile della società rag. [OSCURATO:PERSONA] - non vennero consegnate, per non avere il predetto professionista ottemperato tempestivamente al formale invito della Difesa di consegnare la documentazione sociale in suo possesso.

Il ritardo nella consegna ( avvenuta solo pochi giorni prima dell'udienza dinanzi al Tribunale) non aveva consentito alla Difesa di verificare il contenuto della corposa documentazione e di svolgere adeguata difesa.

2.2. violazione dell'art. 217 L.F. e correlato vizio della motivazione, con riguardo all'elemento soggettivo del reato.

La circostanza che il professionista contabile affidatario delle scritture non le avesse consegnate tempestivamente esclude in radice qualsiasi colpa del ricorrente.

2.3. violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., e correlato vizio della motivazione, con riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena, erroneamente negata ritenendo superato il limite legale di pena; d'altro canto, la presenza di un precedente specifico non è ostativo, ex sé, e la Corte di appello ha del tutto genericamente fatto riferimento alla gravità del fatto, senza ulteriore specificazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Esso non si confronta con la motivazione, puntuale, specifica ed esaustiva, oltre che immune da cadute logiche, della sentenza impugnata, che ha replicato con corretti argomenti alle doglianze dell'appellante.

Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710).

2. E, invero, con riferimento al primo motivo, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della disciplina della rinnovazione dell'istruttoria in appello, illustrando, con condivigibile motivazione, le ragioni dell'infondatezza della domanda dell'appellante, argomentando dall'esistenza di una completa piattaforma probatoria la insussistenza del presupposto di fatto che, ai sensi dell'art. 603 co. 1 cod. proc. pen., può fondare la decisione, discrezionale, del giudice di procedere alla rinnovazione istruttoria.

E' noto, infatti, e, d'altro canto, vi è richiamo espresso al principio, nella sentenza impugnata, che la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove ( comma 1) è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività ( Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Rv. 268657): cosicchè, nell' ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen., è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017,Rv. 269334 -01).

La Corte di appello ha escluso la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori richiamando, a tal fine, sia le dichiarazioni del curatore fallimentare sia, in maniera dirimente, ai fini della decisività, quelle rese dallo stesso imputato al curatore fallimentare, circa la assenza di ulteriori scritture da potere depositare.

Cosicchè la richiesta difensiva si profilava, più che specificamente dirette_ a ottenere un risultato disarticolante rispetto al quadro probatorio già esistente, meramente dilatoria ed esplorativa.

3. Del pari esauriente la motivazione - peraltro correlata logicamente a quanto osservato poc'anzi, ovvero che lo stesso imputato avesse dichiarato al curatore fallimentare exprepis verbis di non avere altra documentazione da depositare - offerta dalla Corte di appello con riguardo al secondo motivo, illustrando i dati che consentono di ravvisare il coefficiente di attribuibilità psichica della condotta, che, come è noto, è costituito, per la bancarotta semplice, indifferentemente dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili obbligatorie per legge (Sez.

V, 28 dicembre 2011, n. 48523, Barbieri; Sez.

V, 23 febbraio 2006, n. 6769, Dalceggio; Sez V, 25 luglio 1991, n. 8081, Minuto).

3.1. La sentenza impugnata ha, in particolare, sottolineato come l'imputato non abbia rappresentato al curatore alcuna difficoltà nel reperimento delle scritture contabili, né comunque abbia mai provveduto al deposito della documentazione, pur quando, anche se tardivamente, ne era venuto in possesso.

Cosicchè, la Corte di appello ha del tutto ragionevolmente concluso nel senso di un maldestro tentativo di addossare le responsabilità sul commercialista, facendo, peraltro, corretta applicazione del consolidato canone ermeneutico a tenore del quale la colpa dell'imprenditore non è esclusa dall'affidamento a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda della tenuta delle scritture e dei libri contabili, perché su di lui grava, oltre all'onere di un'oculata scelta del professionista incaricato e alla connessa eventuale 'culpa in eligendo, anche quella di controllarne l'operato (Sez. 5, n. 32586 del 10/07/2007, Rv. 237105; conf.

Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015, Rv. 265138).

4. Manifestamente infondato anche il motivo con cui ci si duole del mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, giacchè, a prescindere dalla correttezza ( o meno) del rilievo del superamento del limite legale di pena, v'è che la Corte di merito ha escluso di poter concedere il beneficio sulla base di una ponderata valutazione prognostica negativa, ancorata al precedente specifico e alle modalità concrete della condotta, in tal modo facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio in questione, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti ( Sez.4, n.34380 del 14/07/2011, Rv.251509; Sez.3, n.35731 del 26/06/2007, Rv.237542; Sez.1, n.560 del 22/11/1994, dep20/01/1995, Rv.20002).

5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.

Il ricorrente deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute, nel giudizio, dalla parte civile costituita liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorgo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione che liquida in complessivi euro 3.200,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, 01 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la SENTENZA del 05/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA] SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Luigi GIORDANO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e depositato nota spese chiedendo la liquidazione di provvisionale immediatamente esecutiva. letta la memoria di replica dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città - che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] - liquidatore e unico possessore delle quote societarie della [OSCURATO:SOCIETA]. dichiarata fallita con sentenza del 4/12/2013 - colpevole di bancarotta documentale semplice ex art. 217 L.F., così riqualificata la originaria imputazione. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge tre motivi. 2.1. violazione dell'art. 603 co. 1 cod. proc. pen. e correlato vizio della motivazione, per avere la Corte di appello omesso la rinnovazione della prova dichiarativa, consistente nella escussione del teste consulente della difesa dott. [OSCURATO:PERSONA], che avrebbe potuto deporre in ordine alla circostanza che le scritture contabili - depositate presso il contabile della società rag. [OSCURATO:PERSONA] - non vennero consegnate, per non avere il predetto professionista ottemperato tempestivamente al formale invito della Difesa di consegnare la documentazione sociale in suo possesso. Il ritardo nella consegna ( avvenuta solo pochi giorni prima dell'udienza dinanzi al Tribunale) non aveva consentito alla Difesa di verificare il contenuto della corposa documentazione e di svolgere adeguata difesa. 2.2. violazione dell'art. 217 L.F. e correlato vizio della motivazione, con riguardo all'elemento soggettivo del reato. La circostanza che il professionista contabile affidatario delle scritture non le avesse consegnate tempestivamente esclude in radice qualsiasi colpa del ricorrente. 2.3. violazione degli artt. 163 e 164 cod. pen., e correlato vizio della motivazione, con riguardo al diniego della sospensione condizionale della pena, erroneamente negata ritenendo superato il limite legale di pena; d'altro canto, la presenza di un precedente specifico non è ostativo, ex sé, e la Corte di appello ha del tutto genericamente fatto riferimento alla gravità del fatto, senza ulteriore specificazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Esso non si confronta con la motivazione, puntuale, specifica ed esaustiva, oltre che immune da cadute logiche, della sentenza impugnata, che ha replicato con corretti argomenti alle doglianze dell'appellante. Motivi del genere più che specifici, come richiede l'art. 581 cod. proc. pen., risultano soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell'art. 591 cod.proc.pen comma 1 lett. c) all'inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; Sez. 1, Ordinanza n. 4521 del 20/01/2005, Rv. 230751; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425; Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710). 2. E, invero, con riferimento al primo motivo, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione della disciplina della rinnovazione dell'istruttoria in appello, illustrando, con condivigibile motivazione, le ragioni dell'infondatezza della domanda dell'appellante, argomentando dall'esistenza di una completa piattaforma probatoria la insussistenza del presupposto di fatto che, ai sensi dell'art. 603 co. 1 cod. proc. pen., può fondare la decisione, discrezionale, del giudice di procedere alla rinnovazione istruttoria. E' noto, infatti, e, d'altro canto, vi è richiamo espresso al principio, nella sentenza impugnata, che la riassunzione di prove già acquisite o l'assunzione di quelle nuove ( comma 1) è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività ( Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, Rv. 268657): cosicchè, nell' ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 603 cod. proc. pen., è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017,Rv. 269334 -01). La Corte di appello ha escluso la necessità di ulteriori approfondimenti istruttori richiamando, a tal fine, sia le dichiarazioni del curatore fallimentare sia, in maniera dirimente, ai fini della decisività, quelle rese dallo stesso imputato al curatore fallimentare, circa la assenza di ulteriori scritture da potere depositare. Cosicchè la richiesta difensiva si profilava, più che specificamente dirette_ a ottenere un risultato disarticolante rispetto al quadro probatorio già esistente, meramente dilatoria ed esplorativa. 3. Del pari esauriente la motivazione - peraltro correlata logicamente a quanto osservato poc'anzi, ovvero che lo stesso imputato avesse dichiarato al curatore fallimentare exprepis verbis di non avere altra documentazione da depositare - offerta dalla Corte di appello con riguardo al secondo motivo, illustrando i dati che consentono di ravvisare il coefficiente di attribuibilità psichica della condotta, che, come è noto, è costituito, per la bancarotta semplice, indifferentemente dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili obbligatorie per legge (Sez. V, 28 dicembre 2011, n. 48523, Barbieri; Sez. V, 23 febbraio 2006, n. 6769, Dalceggio; Sez V, 25 luglio 1991, n. 8081, Minuto). 3.1. La sentenza impugnata ha, in particolare, sottolineato come l'imputato non abbia rappresentato al curatore alcuna difficoltà nel reperimento delle scritture contabili, né comunque abbia mai provveduto al deposito della documentazione, pur quando, anche se tardivamente, ne era venuto in possesso. Cosicchè, la Corte di appello ha del tutto ragionevolmente concluso nel senso di un maldestro tentativo di addossare le responsabilità sul commercialista, facendo, peraltro, corretta applicazione del consolidato canone ermeneutico a tenore del quale la colpa dell'imprenditore non è esclusa dall'affidamento a soggetti estranei all'amministrazione dell'azienda della tenuta delle scritture e dei libri contabili, perché su di lui grava, oltre all'onere di un'oculata scelta del professionista incaricato e alla connessa eventuale 'culpa in eligendo, anche quella di controllarne l'operato (Sez. 5, n. 32586 del 10/07/2007, Rv. 237105; conf. Sez. 5, n. 24297 del 11/03/2015, Rv. 265138). 4. Manifestamente infondato anche il motivo con cui ci si duole del mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, giacchè, a prescindere dalla correttezza ( o meno) del rilievo del superamento del limite legale di pena, v'è che la Corte di merito ha escluso di poter concedere il beneficio sulla base di una ponderata valutazione prognostica negativa, ancorata al precedente specifico e alle modalità concrete della condotta, in tal modo facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo cui il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio in questione, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti ( Sez.4, n.34380 del 14/07/2011, Rv.251509; Sez.3, n.35731 del 26/06/2007, Rv.237542; Sez.1, n.560 del 22/11/1994, dep20/01/1995, Rv.20002). 5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. Il ricorrente deve essere, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute, nel giudizio, dalla parte civile costituita liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorgo e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile curatela del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione che liquida in complessivi euro 3.200,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, 01 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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