CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2024
Cassazione n. 37432/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di MANTOVAnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo affermarsi la competenza del Tribunale di Modena. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Mantova, con ordinanza pronunciata nel corso dell'udienza del 6 giugno 2024, ha rimesso gli atti a questa Corte regolatrice, ai sensi dell'art. 24-bis cod. proc. pen., per la ris5luzione in via pregiudiziale della questione di competenza per territorio sollevata dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 2. [OSCURATO:PERSONA] rimettente ha premesso che, originariamente, la Procura della Repubblica mantovana aveva trasmesso all'omoloTo„pfficio di [OSCURATO:PERSONA] il procedimento che qui occupa (avente ad ()letto i delitti di cui agli artt. 81, 110, 48-479 e 648-bis cod. pen., relativi ad autovetture di provenie lza straniera, reimmatricolate in Italia, previa falsificazione dei telai e della docu -nentazione di corredo), alla stregua del criterio della residenza, nell'incertezza del luogo di commissione dei fatti. Gli inquirenti campani avevano invitato i col eghi lombardi a rivedere le proprie valutazioni, dal momento che le pratiche di imr atricolazione erano avvenute nel circondario di Mantova, con conseguente consu mazione della condotta di riciclaggio. In sede di udienza preliminare, infine, la dife ha eccepito l'incompetenza territoriale dell'Ufficio procedente, ipotizzando ch i la ricezione delle autovetture fosse avvenuta - al pari delle attività di immutaz one dei segni identificativi e dei documenti - immediatamente dopo il furto, così radicando la competenza dell'Autorità giudiziaria napoletana. In primo luogo, l'ordinanza di rinvio pregiudiziale ritiene infondata la suddetta eccezione, in difetto di elementi di effettivo conforto. Nondimen si afferma, altresì, di non condividere le riflessioni poste alla base della trasmiss ione degli atti da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torr é Annunziata, poiché, trattandosi di delitti connessi e operando pertanto l'art. 16 cc d. proc. pen., il riciclaggio, delitto più grave, dovrebbe ritenersi consumato già al r nomento della ripunzonatura dei telai, restando ininfluente il successivo avvio elle pratiche presso la Motorizzazione. Peraltro, il delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen., quantomer o nel caso di specie, secondo l'Ufficio remittente, non potrebbe essere considera to un reato a consumazione prolungata, qualora eseguito con modalità frammentarie e progressive; verrebbe, pertanto, in decisivo rilievo il criterio supple ivo ex art. 9, comma 2, cod. proc. pen., unico applicabile in base al successivo a t. 16, comma 1. Opinando altrimenti (ovvero considerando le condotte di falso per induzione rilevanti anche per l'integrazione del riciclaggio), dovrebbe, al contrario, concludersi per la competenza del Tribunale di Mantova, ex art. 9, omma 1, cod. proc. pen. È agi;atti anche la memoria depositata dal difensore di Vincen2 o [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], onde eccepire l'incompetenza per territorio del Tribunale di Mantova. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 di cembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, com a 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, de reto-legge 22 giugno 2023, n. 75). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il rinvio pregiudiziale è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] condivide e ribadisce l'interpretazione del uovo istituto processuale elaborata da Sez. 1, n. 20612 del 12/04/2023, R. 284720-01, secondo cui, «premesso che il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione si presenta come meccanismo risolutivo preventivo che si aggiung agli ordinari strumenti di impugnazione nel sistema della definizione della q estione sulla competenza territoriale [,.., applicando] i canoni interpretativi laborati dalla giurisprudenza per l'applicazione dell'art. 30 cod. proc. pen., d ve, semmai, ritenersi la sussistenza di un obbligo dell'immediata trasmissione degli atti alla Corte di cassazione, ai sensi del comma 2 [dell'art. 24-bis cod proc. pen.], esclusivamente ove sia astrattamente configurabile una situazione in cui vi siano due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutar9 di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla medesima persona. I ...] Di contro, qualora la parte si limiti a sollecitare il giudice affinché crei esso la situazione potenziale di conflitto, declinando la propria competenza, questo, o re non ritenga di aderire a tale sollecitazione, deve considerare l'atto alla stregua c i una comune eccezione di incompetenza, ovvero di una generica richiesta formulata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. [...], se, al contrario, si ritiene incompetente, dovrà pronunciare sentenza di incompetenza». «La ratio della norma (evitare che l'eccezione di incompetenza territoriale tempestivamente sollevata venga respinta, ma resti come un "vizi occulto" del processo, con la possibilità che essa, accolta nei gradi successivi determini la caducazione dell'attività processuale svolta medio tempore e la necessità di ricominciare l'iter processuale)» e i «principi costituzionali dell'efficienza e della ragionevole durata del processo, di "responsabilizzare il giudice di merito" nella valutazione del rinvio incidentale alla Corte per la definizione della q uestione sulla competenza territoriale» rendono «invero evidente che il giudi b.e si trova a rimettere la questione quando la parte prospetti la sua incompetenza ed egli, invece, si ritenga competente» (conformi anche Sez. 4, n. 46181 del 25/10/2023, Barbieri, Rv. 285424-01; Sez. 3, n. 41594 del 06/07/2023, [OSCURATO:PERSONA]. 285114- 01; Sez. 1, n. 22326 del 03/05/2023, non mass.; Sez. 2, I. 37881 del 16/06/2023, non mass.; Sez. 2, n. 28561 del 20/06/2023, non maSs.). 2. Appare dunque evidente che, quanto alla rimessione della questione sulla competenza territoriale (unica questione suscettibile di rituale devoluzione in questa sede incidentale), non risulta allo stato neppure strattamente configurabile alcuna situazione di conflitto. Nell'architettura delineata dall'art. 24-bis cod. proc. per ., il giudice procedente «può» (non «deve») utilizzare il rinvio pregiudiziale, chiarendone le ragioni poste a fondamento e prendendo esplicita posizione rispetto alle due opzioni possibili: se si ritiene competente, deve procedere; se si ritiene incompetente, deve trasmettere gli atti al giudice ritenuto competente, a meno che quest'ultimo gli avesse già trasmesso gli atti per competenza i nel qual caso deve sollevare il conflitto). Solo il giudice, che si ritiene compe ente (perché altrimenti avrebbe dovuto declinare la propria competenza o sollev re il conflitto) e non ritenga pretestuose le eccezioni difensive, può ritualmente utilizzare il rinvio pregiudiziale. Ragionando diversamente, si costruirebbe il nuovo istituto corThe una delega del giudice di merito al giudice di legittimità per la soluzione della questione di competenza, disegnando in tal modo uno strumento indeterminato dispersivo. 3. Nel caso di specie, il Giudice remittente ha direttamen e, e dunque irritualmente, rimesso gli atti a questa Corte, all'esito di una conclusione perplessa in punto di diritto, laddove eventualmente avrebbe dovuto - sulla bas.e dell'opzione esegetica da lui reputata preferibile, ma non definitivamente fatta propria - pronunciare sentenza di incompetenza, ordinando la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Il rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 24 -bis cod. proc. pen. deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente restituzione degli atti al Tribunale di Mantova. P.Q.M. Dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale ex art. 24-bis cod. )roc. pen. con restituzione degli atti al Tribunale di