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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14413/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all' art. 494 cod. pen. (fatto commesso in Barrafranca in data anteriore e prossima al 9 maggio 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi.

Considerato: - che tutti e quattro i motivi di ricorso, con i quali: 1) si contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, sotto il profilo dell'erronea interpretazione delle prove e dell'erronea qualificazione giuridica del fatto; 2) si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e 3) in punto di trattamento sanzionatorio, ci si duole dell'eccessività della pena applicata e del difetto di motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena medesima con la pena pecuniaria o la libertà vigilata e art. 53 e ss.

I. n. 689/1981, sono generici per aspecificità, giacché riproducono le doglianze articolate con i motivi di appello senza per nulla confrontarsi, men che meno in maniera critica, con l'ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata, corretta in diritto e non manifestamente illogica su tutte le questioni prospettate con il gravame (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Rilevato: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la condanna in primo grado inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all' art. 494 cod. pen. (fatto commesso in Barrafranca in data anteriore e prossima al 9 maggio 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando quattro motivi. Considerato: - che tutti e quattro i motivi di ricorso, con i quali: 1) si contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, sotto il profilo dell'erronea interpretazione delle prove e dell'erronea qualificazione giuridica del fatto; 2) si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e 3) in punto di trattamento sanzionatorio, ci si duole dell'eccessività della pena applicata e del difetto di motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena medesima con la pena pecuniaria o la libertà vigilata e art. 53 e ss. I. n. 689/1981, sono generici per aspecificità, giacché riproducono le doglianze articolate con i motivi di appello senza per nulla confrontarsi, men che meno in maniera critica, con l'ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata, corretta in diritto e non manifestamente illogica su tutte le questioni prospettate con il gravame (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata). Rilevato: - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14413/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris