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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 16367/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di uccisione di animali altrui perché il fatto non costituisce reato.

2. Avverso tale sentenza del 26/05/2023 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore.

3. Si deve premettere che l'impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], ancorché da questi qualificata come appello, in quanto è stata proposta contro una sentenza di proscioglimento del giudice di pace, deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

Ciò premesso, si deve rilevare che è pervenuto atto di rinuncia alla suddetta impugnazione, a firma dell'impugnante [OSCURATO:PERSONA], «per sopravvenuta carenza di interesse».

Pertanto, il ricorso per cassazione - così riqualificata l'impugnazione - deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 4.

Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di uccisione di animali altrui perché il fatto non costituisce reato. 2. Avverso tale sentenza del 26/05/2023 del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, ha proposto appello [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore. 3. Si deve premettere che l'impugnazione del [OSCURATO:PERSONA], ancorché da questi qualificata come appello, in quanto è stata proposta contro una sentenza di proscioglimento del giudice di pace, deve essere qualificata come ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, e dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Ciò premesso, si deve rilevare che è pervenuto atto di rinuncia alla suddetta impugnazione, a firma dell'impugnante [OSCURATO:PERSONA], «per sopravvenuta carenza di interesse». Pertanto, il ricorso per cassazione - così riqualificata l'impugnazione - deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 4. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 16367/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris