CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18434/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Ettore [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; uditi, per [OSCURATO:PERSONA] Roberto, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, il quale, illustrati i motivi del ricorso, ha insistito per l'accoglimento e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Cosenza, il quale, illustrati i motivi del ricorso, ha insistito per l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. Con provvedimento a norma dell'art. 309 codice di rito, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza del GIP, con la quale è stata applicata, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Roberto, la misura della custodia cautelare in carcere in relazione alla sua partecipazione, attraverso il gruppo di [OSCURATO:PERSONA] Francesco, a una associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti importate dall'estero e destinate al mercato interno, con condotte poste in essere dal settembre 2017 e sino al luglio 2019, oltre a numerosi reati fine in materia di stupefacenti. 2. Avverso l'ordinanza, ha proposto ricorso l'indagato con difensore, formulando motivi con i quali ha dedotto violazione di legge, inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità, inutilizzabilità, nullità o decadenza e vizio della motivazione con riferimento a numerosi punti. In primo luogo, ha censurato la ritenuta utilizzabilità del materiale intercettato per assenza dei decreti autorizzativi, l'utilizzo del captatore informatico c.d. a strascico, nonché la sussistenza delle esigenze cautelari. La difesa procede, poi, a illustrare i punti, oggetto delle doglianze veicolate in sede di riesame, sui quali ritiene mancante o errata la risposta dei giudici territoriali. In primo luogo, quanto alla competenza territoriale del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rileva che essa è stata ricollegata al reato associativo in maniera non condivisibile, atteso che i singoli gruppi, tra i quali quello del [OSCURATO:PERSONA], del quale si assume far parte il [OSCURATO:PERSONA], sarebbero tra loro distinti e separati rispetto a quello rosarnese, non sussistendo alcun rapporto di esclusiva nella fornitura di droga. Sotto altro profilo, si era ritenuta la nullità dell'ordinanza genetica ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., non avendo il giudice fornito un'autonoma valutazione degli elementi trasfusi nella domanda cautelare e rilevata la inutilizzabilità delle intercettazioni alla luce delle modalità di acquisizione dei numeri intercettati, essendo stato impiegato un cacciatore IMEI invasivo e illegale, del quale non risulta se era stato o meno autorizzato dal Ministero. Si rileva, altresì, la mancata valutazione della memoria difensiva, il cui contenuto viene richiamato e trascritto, contestandosi l'esistenza di elementi sufficienti a fondare la gravità indiziaria nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], mai vocalmente intercettato e neppure controllato, essendo stato egli individuato sulla scorta di un incontro dal significato non univoco. La difesa passa poi in rassegna la gravità indiziarla con riferimento a ciascun reato fine, per inferirne, intanto, la insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, quanto al capo C5), perché così affermato dallo stesso Tribunale in motivazione, ma non in dispositivo; e, in generale, la insussistenza della gravità indiziaria rispetto a tutti i capi d'incolpazione provvisoria, prospettando una diversa lettura del dato intercettativo e contestando le argomentazioni che i giudici di merito hanno formulato con riferimento a tale piattaforma fattuale. a), In particolare, si assume che il capo C19) sarebbe la cartina tornasole dell'intera indagine, i fatti ivi condensati essendo frutto di mere deduzioni investigative non riscontrate. Quanto, poi, al capo A), inerente all'associazione, la difesa evidenzia che il compendio indiziario non avrebbe disvelato alcun legame diretto tra i partecipi al sodalizio rosarnese e il [OSCURATO:PERSONA], né la volontà di costui di farne parte, in quanto semplice cliente del [OSCURATO:PERSONA] e non suo "pari" e, in ogni caso, essendosi l'indagato relazionato solo con il predetto. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto la sua comparsa in un arco temporale ristretto di 53 giorni, a fronte di un'indagine iniziata nel 2017 e terminata nel 2021. 3. La difesa ha depositato motivi aggiunti, con i quali ha sviluppato le argomentazioni di cui ai motivi di ricorso, rilevando: quanto alla incompetenza territoriale del GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], che l'argomento utilizzato dal Tribunale sarebbe meramente retorico, siccome basato sull'evanescente e fallace riferimento all'approvvigionamento dello stupefacente; quanto alla identificazione del [OSCURATO:PERSONA], che l'indagato è stato identificato solo in occasione dell'incontro casuale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui non vi è stata alcuna cessione di stupefacente, mentre è incerta quella del 27/3/2018; quanto alla gravità indiziaria per il delitto associativo, che le cessioni contestate si sarebbero concentrate in un breve arco temporale a fronte dell'operatività del gruppo sin dal 2017, avendo il [OSCURATO:PERSONA] intrattenuto rapporti soltanto con [OSCURATO:PERSONA] e mai con i rosarnesi. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il Tribunale ha ritenuto infondata la preliminare eccezione di incompetenza territoriale, formulata sull'assunto che il delitto più grave, quello cioè associativo, si sarebbe consumato in territorio di Amantea, con conseguente competenza territoriale del GIP del Tribunale di Catanzaro, rilevando che il procedimento riguarda un'associazione che trova il suo epicentro in Rosarno, sede principale ove si erano svolte le attività di programmazione e ideazione dei singoli delitti. In particolare, le principali transazioni di stupefacente erano iniziate in territorio rosarnese ove i singoli vertici dei sotto gruppi affiliati compreso quello del [OSCURATO:PERSONA], del quale il [OSCURATO:PERSONA] è accusato di esser parte, si rivolgevano ai fini dello stabile approvvigionamento, strumentale alla successiva commercializzazione. Erano stati gli indagati rosarnesi, nucleo essenziale dell'associazione investigata, a offrire il supporto strategico e operativo e il [OSCURATO:PERSONA] aveva mantenuto rapporti personali con i vertici rosarnesi. In ogni caso, secondo il Tribunale, anche ove si ritenesse il difetto di elementi atti a dimostrare che il luogo di costituzione dell'associazione fosse Rosarno, quello era certamente il luogo in cui la associazione si era per la prima volta manifestata all'esterno e in cui si erano concretati i primi segni della sua operatività, come dimostrato dai reati fine A6) e C1), quest'ultimo rappresentando, per l'appunto, il primo reato scopo contestato al [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla seconda eccezione, quella cioè di nullità dell'ordinanza genetica per mancata autonoma valutazione degli elementi rappresentati dalla pubblica accusa, il Tribunale ne ha ritenuto la infondatezza alla stregua della circostanza che la domanda cautelare era stata solo parzialmente accolta; che il richiamo ad alcuni passaggi dell'informativa era ampiamente giustificato dalla natura del compendio probatorio e dalla sua mole; che, nel formulare l'eccezione, la difesa aveva omesso di evidenziare le ragioni in base alle quali la mancata autonoma valutazione avrebbe avuto incidenza sulle successive determinazioni del giudice cautelare e di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali l'accettazione acritica avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario e di rilevanza tale da condurre a un risultato diverso da quello recepito nell'ordinanza genetica. Quanto alla gravità indiziaria, quel giudice ha preliminarmente ricostruito la storia del procedimento, prendendo le mosse da altro (operazione "Gerry") in cui era stata accertata la disponibilità (in capo a tale FEDELE [OSCURATO:PERSONA] e al genero CAPPONE Fabio) di utenze utilizzate per gestire un traffico organizzato di sostanze stupefacenti anche attraverso lo schermo di un'attività di rivendita di autoveicoli usati (Autoperla), fittiziamente intestata al secondo e di fatto riconducibile al primo, come comprovato dall'accertata circostanza che era costui a condurre direttamente l'attività di commercializzazione delle auto provenienti dalla Germania. Il prosieguo delle indagini aveva consentito di verificare l'esistenza di un gruppo di soggetti, operanti a Rosarno, che utilizzavano schede telefoniche di provenienza tedesca e intestate a soggetti di comodo o prive di intestatari, che venivano assegnate a contatti fidati e che venivano utilizzate per conversare attraverso sms, mediante un codice cifrato. Associata l'attività di ascolto ai servizi di osservazione e videoripresa, la polizia giudiziaria era stata in grado di identificare gli interlocutori e verificare che il contenuto delle conversazioni era il traffico di stupefacenti: infatti, nonostante il mancato monitoraggio di tutte le trasferte estere, erano stati ricostruiti gli spostamenti, l'attività di supporto e la organizzazione logistica del gruppo estero e individuato un rodato apparato organizzativo alle spalle del gruppo che faceva affidamento su mezzi (telefoni dedicati e criptati, autovetture appositamente adattate al trasporto della droga) che è quello descritto al capo A) contestato nel presente procedimento (operazione "Crypto"), diretta derivazione del primo. L'organizzazione, con sede in Rosarno, era riconducibile al gruppo CACCIOLA-CERTO- PRONESTÌ ed era composta da una pletora di soggetti identificati, i quali, reperito lo stupefacente nel nord dell'Europa, provvedeva poi a trasportarlo via terra sino a Rosarno, occultato in autovetture predisposte, e a rivenderlo sull'intero territorio nazionale. Si delineava, così, una complessa organizzazione, grazie alla quale, la sostanza, una volta giunta nella Piana di [OSCURATO:PERSONA], veniva redistribuita presso diversi gruppi (uno, operante a Amantea e facente capo a [OSCURATO:PERSONA] Francesco; un altro, operante nel torinese e riconducibile a RASO Vincenzo che si avvaleva del corriere e spacciatore VIOLA Gianfranco; altri, operanti nel catanese e riconducibili rispettivamente a CAMBRIA Francesco e a VITALE Franco, VITALE Giuseppe e VITALE Fabio; un altro ancora, operante in Siracusa, Benevento e Milano riconducibile a ZULLO Giuseppe, LIISTRO Carmelo, PIZZO Maurizio e PIZZO Giulio). Secondo la tesi accusatoria, tra il gruppo di Rosarno e tali altri gruppi si era creata una vera e propria sinergia criminale, in virtù della quale gli stessi agivano in mutuo aiuto nella fornitura della droga. Nell'ordinanza vengono quindi analiticamente richiamati, anche mediante trascrizione di taluni passaggi, dialoghi ritenuti eloquenti sulla natura dell'attività che coinvolgeva i soggetti interagenti, traendone quel giudice la conclusione della esistenza di una complessa organizzazione che, assunto come fulcro operativo la cellula di Rosarno, motore dell'intera operazione, si diramava in maniera capillare sull'intero territorio nazionale, attraverso l'attività dei singoli sotto gruppi, convergente verso l'unico obiettivo e legati alla "casa madre" attraverso una affectio che andava al di là della mutua conoscenza tra tutti i sodali, ma che era ricavabile dalla continua disponibilità degli esponenti delle cellule verso il gruppo rosarnese. L'attività di PG correlata alla captazione dei dialoghi aveva poi consentito di operare alcuni sequestri, di verificare quali fossero i luoghi dell'approvvigionamento, di identificare i fornitori e i trasportatori e di ricostruire l'intero traffico, posto in essere attraverso mezzi (utenze dedicate, telefoni criptati, macchine modificate), predisposti per durare nel tempo e non strumentali alla estemporanea perpetrazione dei singoli reati fine. In tale contesto, era emerso anche il sotto-gruppo capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] Francesco, del quale farebbe parte il [OSCURATO:PERSONA], strettamente legato al primo; dal [OSCURATO:PERSONA] egli acquistava la droga poi smerciata al dettaglio sulla piazza cosentina e zone limitrofe. Proprio muovendo dai singoli reati fine, ricostruiti attraverso una minuziosa elencazione degli elementi d'accusa, principalmente rappresentati dagli esiti dell'attività d'intercettazione e dai connessi servizi di controllo e osservazione, il Tribunale ha intanto ritenuto certamente affermata la identificazione del [OSCURATO:PERSONA] (grazie a un appuntamento fissato e poi monitorato dalle forze dell'ordine, in un • luogo che i due interlocutori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avevano dimostrato di conoscere perfettamente, a conferma della loro assodata familiarità), ritenendo irrilevanti le allegazioni difensive intese a dimostrare una spiegazione alternativa della presenza del [OSCURATO:PERSONA] nell'occorso, vuoi per la data successiva della fattura di acquisito prodotta, vuoi per l'anomalia di quel titolo fiscale, il terzo di quell'anno, dopo ben tre mesi di attività dell'esercizio, luogo dell'incontro. Ha, quindi, proceduto alla ricostruzione dei singoli episodi, dando conto degli elementi valorizzati, per ricavarne a valle utili elementi anche a conferma della intraneità del [OSCURATO:PERSONA] al gruppo associativo contestato al capo A). Proprio prendendo le mosse dai capi C1), C2) e C3), quel giudice ha ritenuto la consistenza del compendio probatorio in ordine alla dimostrazione dell'esistenza di un accordo operativo strategico con il gruppo rosarnese, ponendo in risalto i rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con i vertici di quel gruppo. La stabile dedizione del [OSCURATO:PERSONA] ha finito con il riflettersi sul contributo assicurato dal [OSCURATO:PERSONA], indispensabile al primo per mantenere i rapporti con i referenti di Rosarno e, a sua volta, bisognoso di tale collegamento per avvalersi della struttura consolidata approntata che si occupava finanche del trasporto della droga sino a Cosenza. Il [OSCURATO:PERSONA], infatti, non si era limitato a acquistare stabilmente la droga dal [OSCURATO:PERSONA], ma aveva svolto un ruolo anche nella promozione dell'attività del sodalizio, proponendo lui stesso al primo nuovi affari e ponendosi sullo stesso piano del suo interlocutore. Quanto, poi, al profilo cautelare, quel giudice ha ritenuto che, nella specie, al di là di ragionamenti di tipo presuntivo alla stregua del disposto di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sussisteva il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose: il [OSCURATO:PERSONA], perfettamente inserito nelle dinamiche associative, era in grado di interloquire alla pari con il [OSCURATO:PERSONA], a sua volta legato al gruppo rosarnese, nei cui confronti manifestava la volontà di fornire il suo fattivo appoggio; la spregiudicatezza criminale del [OSCURATO:PERSONA], inoltre, era dimostrata anche da altre vicende processuali e da una condanna in materia di armi, sintomatica del suo inserimento in ambienti criminali dediti alle più svariate condotte delinquenziali. Da qui la ritenuta adeguatezza della sola misura infra-muraria. 3. I motivi sono infondati, rilevandosi, peraltro, che la difesa non ha neppure adeguatamente correlato le doglianze agli specifici vizi, richiamati una volta per tutte solo nel l'incipit. In ogni caso e risolutivamente, procedendo secondo le cadenze individuabili in ricorso, deve rilevarsi la manifesta infondatezza della doglianza che attacca la motivazione relativamente alla ritenuta competenza territoriale, la difesa non avendo operato un confronto effettivo con la ricostruzione fattuale dell'indagine, sviluppatasi attorno all'attività della cellula rosarnese, alla quale, secondo la recepita prospettazione accusatoria, si rapportano le altre cellule associative. Il Tribunale ha ampiamente giustificato l'applicazione del criterio principale di cui all'art. 8 cod. proc. pen., avuto riguardo al luogo in cui ha avuto inizio la condotta di collaborazione tra i vari gruppi e quale sede principale in cui è avvenuta l'ideazione e programmazione del reato associativo, ma ha fornito una motivazione rafforzata allorché, in via risolutiva, ha dato atto del fatto che Rosarno era il luogo in cui la associazione si era manifestata per la prima volta, secondo il criterio supplettivo di cui all'art. 9, stesso codice, rinviando ai fatti descritti ai capi A6) e C1) della rubrica, l'ultimo avente a oggetto proprio il primo reato fine contestato al gruppo del [OSCURATO:PERSONA], del quale anche il [OSCURATO:PERSONA] farebbe parte, secondo l'incolpazione provvisoria. Trattasi, a ben vedere, di spiegazione logica e allineata con l'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità. Infatti, deve ricordarsi, in linea generale, che, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (Sez. U, n. 53390 del 26/10/2017, G., RV. 271223) e che il reato associativo ritenuto più grave in relazione ai reati fine determina certamente lo spostamento della competenza nei confronti di tutti gli imputati, in quanto la competenza va determinata unitariamente con riguardo al reato complessivamente considerato (sez. 6, n. 2629 del 14/12/2021, dep. 2022, Manie/li, RV. 282681, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la competenza era stata determinata con riguardo proprio al reato di associazione di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, pur se nei confronti dei partecipi sarebbero stati più gravi i reati fine di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen. e per l'ingente quantitativo). Quanto, poi, al radicamento della competenza per territorio in ordine al reato associativo, la stessa va determinata in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio, assumendo rilievo non tanto il luogo in cui si è radicato il pactum sceleris, quanto quello in cui si è effettivamente manifestata e realizzata l'operatività della struttura (sez. 6, n. 4118 del 10/1/2018, Giordano, Rv. 272185, in fattispecie relativa a misura custodiale applicata per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del giudice competente per territorio con riferimento al luogo in cui il sodalizio criminale organizzava il traffico e lo smercio dello stupefacente, e irrilevante, rispetto a siffatto criterio di collegamento, il luogo di acquisto della sostanza stupefacente; sez. 3, n. 38009 del 10/5/2019, Assisi, Rv. 278166, in cui(nt_ jcipica stato affermahe il criterio del ---ir luogo di commissione dei singoli reati fine rileva solo se consente di individuare il luogo in cui si svolgono le attività di programmazione, ideazione e direzione del gruppo nonché, in subordine, quando è impossibile accertare l'ubicazione di quest'ultimo, a norma dell'art. 9, comma 1, cod. proc. pen., come luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione; sez. 2, n. 7926 del 22/1/2013, Xhaferri, Rv. 255306; n. 26763 del 15/3/2013, Leuzzi, Rv. 256650; sez. 5, n. 44369 del 13/3/2014, Robusti, Rv. 262920; sez. 2, n. 23211 del 9/4/2014, Morinelli, Rv.259653; n. 22953 del 16/5/2012, Tempestilli, Rv. 253189; n. 19177 del 15/3/2013, Vallelonga, Rv.255829). 4. Parimenti, per restare alle questioni preliminari, la difesa ha omesso di confrontarsi con le ragioni attraverso le quali il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 292, comma 1, lett c), cod. proc. pen., avverso l'ordinanza genetica. Sul punto, peraltro, in linea di continuità con i principi più volte affermati da questa Corte, deve rilevarsi che la risposta che il Tribunale ha dato alle doglianze difensive incentrate su tale pretesa nullità per carenza di valutazione autonoma, sia con essi del tutto coerente. Infatti, pur ribadito che - anche a seguito delle modifiche apportate dalla legge 16 aprile 2015, n. 47 all'art. 309, comma 9, cod. proc. pen. - il potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali del provvedimento impugnato non opera nelle ipotesi di motivazione mancante sotto il profilo grafico, apparente o inesistente per inadeguatezza normativa, quale quella in cui il primo giudice si sia limitato ad una sterile rassegna delle fonti di prova a carico dell'indagato, in assenza di qualsiasi riferimento contenutistico e di enucleazione degli specifici elementi reputati indizianti (cfr. sez. 5 n. 643 del 06/12/2017, dep. 2018, Pohl e altri, Rv. 271925; sez. 3 n. 33753 del 15/07/2010, Pmt in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 249148), deve - al contempo - precisarsi che il ricorrente per cassazione che denunci la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza ha l'onere di indicare gli aspetti della motivazione in relazione ai quali detta omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario di tale rilevanza da condurre a conclusioni diverse da quelle adottate (cfr. sez. 1 n. 333 del 28/11/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274760). Quanto all'apparenza della motivazione, inoltre, con riferimento alla valutazione dell'eccepita nullità dell'ordinanza genetica da parte del tribunale del riesame, essa è apprezzabile allorché questi confermi il provvedimento cautelare limitandosi ad affermare, in modo generico e sintetico, che il giudice, "in più parti", ha inserito le proprie conclusioni ed indicato gli elementi valutativi, senza precisare in quali punti, passaggi o pagine dell'ordinanza possa rinvenirsi l'autonoma valutazione che l'art.292 cod. proc. pen. richiede a pena di nullità (cfr. sez. 6 n. 31370 del 19/6/2018, Berardi, Rv. 273451). Inoltre, l'assolvimento dell'obbligo posto dall'art. 292, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 47 del 2015, può dirsi compiuto anche quando l'ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti del procedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione, svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza il ricorso a formuie stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto; tuttavia, in presenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi con modalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole di giudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa purchè, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativa della misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta, considerati per essi sussistenti (cfr. sez. 6 n. 30744 del 20/06/2018, P.M. in proc. Vizzì, Rv. 273658). Tale requisito, infatti, si riferisce alla motivazione nel suo complesso e non a ciascuna contestazione e ad ogni singolo indagato, poichè con esso si esprime l'esito finale della verifica compiuta dal giudice sulla richiesta cautelare (cfr. sez. 5 n. 11985 del 07/12/2017, dep. 2018, P.M. in proc. Santoro e altri, Rv. 272939). Nella specie, il Tribunale calabrese ha operato un confronto tra richiesta cautelare e ordinanza, inferendone l'evidenza di una autonoma valutazione, già alla stregua del fatto che, per numerose posizioni, la domanda cautelare era stata rigettata e rilevando, in maniera del tutto coerente con i principi sopra richiamati, che la parte aveva omesso di indicare specificamente in quali passaggi tale allineamento era avvenuto in maniera acritica e soprattutto se esso aveva inciso sulle determinazioni cautelari e, ancora, di indicare gli aspetti motivazionali rispetto ai quali tale acritica accettazione avrebbe impedito un apprezzamento di segno contrario. 5. Il profilo riguardante l'asserita inutilizzabilità delle intercettazioni, oltre a non correlarsi a uno specifico vizio dedotto, non ha costituito oggetto del riesame, non rinvenendosene traccia nell'ordinanza impugnata, ma neppure nella memoria allegata a difesa. In ogni caso e risolutivamente, deve rilevarsi che, in tema di intercettazioni telefoniche o ambientali, anche a mezzo di captatore informatico, non è causa di inutilizzabilità dei risultati di tali operazioni l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 89 disp. att. cod. proc. pen., anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. del 29 dicembre 2017, n. 216, essendo tale sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 cod. proc. pen. (sez. 5, n. 35010 del 30/9/2020, Monaco, Rv. 2803981ii principio coerente con il diritto vivente, secondo il quale l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'installazione di un captatore informatico in un dispositivo elettronico è consentita nei soli procedimenti per delitti di criminalità organizzata per i quali trova applicazione la disciplina di cui all'art. 13 del D.L. n. 151 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, che consente la captazione anche nei luoghi di privata dimora, senza necessità di preventiva individuazione ed indicazione di tali luoghi e prescindendo dalla dimostrazione che siano sedi di attività criminosa in atto (Sez. U, n. 26889 del 28/4/2016, Scurato, RV. 266905, in cui, peraltro, si è precisato che, in considerazione della forza intrusiva del mezzo usato, la qualificazione del fatto reato, ricompreso nella nozione di criminalità organizzata, deve risultare ancorata a sufficienti, sicuri e obiettivi elementi indiziari, evidenziati nella motivazione del provvedimento di autorizzazione in modo rigoroso).6. Infondata è poi la censura in ordine all'asserita, omessa valutazione della memoria difensiva. Con essa, invero, si sono esposti i temi che il Tribunale ha espressamente affrontato nell'ordinanza censurata. In via risolutiva, peraltro, la doglianza è infondata anche alla luce del principio per il quale, allorquando si deduca un "silenzio" motivazionale in ordine a specifiche osservazioni difensive, deve precisarsi che - in sede di legittimità - non è censurabile una decisione per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione complessivamente considerata (cfr. sez. 1 n. 27825 del 22/5/2013, Caniello e altri, Rv. 256340; sez. 5 n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275500). 7. Infine, quanto alle censure, con le quali si è contestata la gravità indiziaria rispetto ai singoli capi d'incolpazione, la loro manifesta infondatezza discende direttamente dai principi generali in materia di ricorso avverso i provvedimenti riguardanti le misure cautelari personali. Il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Ne consegue la inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione che censura l'erronea applicazione dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Oltre a ciò, va considerata la natura del materiale probatorio esminato dai giudici del merito, per ribadire quello che può considerarsi ormai orientamento consolidato di questa Corte di legittimità: in materia di intercettazioni telefoniche, infatti, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337), diretto precipitato di altro principio consolidato secondo cui, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715). 8. Nella specie, il Tribunale ha analizzato il quadro indiziario alla stregua delle doglianze difensive, dando a queste congrua risposta, tratteggiando in maniera esaustiva i connotati della associazione e la convergenza verso un obiettivo comune del gruppo facente capo al [OSCURATO:PERSONA], dando conto del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] all'interno di quest'ultimo e nei confronti della cellula rosarnese e dei passaggi che hanno portato alla sua identificazione, ponendo in risalto elementi fattuali ricavabili anche dalle modalità di consumazione di alcuni reati fine (nella specie, i capi Cl, C2 e C3), ritenuti descrittivi dell'accordo operativo strategico che collegava il gruppo del [OSCURATO:PERSONA] a quello rosarnese, rtitenuto decisivo nella conferma di tale comune tessuto connettivo criminale, l'utilizzo di un modus operandi, nella fase delle comunicazioni tra i sodali, grazie a sim cards dedicate, mettendo in risalto il rapporto qualificato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, quanto a quest'ultimo, il suo ruolo non già di mero acquirente, ma anche di promotore dell'attività dell'intero sodalizio, l'accordo criminale prevedendo addirittura il trasporto della droga sino a Cosenza. La difesa, di contro, si è limitata a fornire una lettura alternativa delle emergenze fattuali, preclusa in questa sede, deputata unicamente al rilievo di violazioni di legge, tuttavia inesistenti, o di vizi motivazionali smentiti dalla esaustività e logicità delle argomentazioni spese nell'ordinanza impugnata. 9. Tuttavia, quanto alle singole incolpazioni, deve rilevarsi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della ordinanza con riferimento all'aggravante della ingente quantità, limitatamente al capo C5) della incolpazione provvisoria. Che di errore si tratti, peraltro, come tale emendabile in questa sede, non versandosi in ipotesi di ricorso inammissibile (su tale ultimo punto, sez. 5, n. 47621 del 11/9/2019, P., Rv. 278036; sez.4, n. 4114 del 10/1/2014, Cipollone, Rv. 258187; sez. 7, n. 1686 del 10/12/2009, dep. 2010, Friso/i, Rv. 245421), si ricava dal non equivoco tenore della parte motiva del provvedimento impugnato ove, alla pag. 9, il Tribunale ha ritenuto insussistente, quanto a detto reato, un grave quadro indiziario con riferimento all'elemento circostanziale in questione, per mancanza di elementi relativi al principio attivo della sostanza e tenuto conto del quantitativo (Kg. 2) contestato (rilevando la difesa che, per lo stesso capo d'incolpazione, il Tribunale aveva escluso l'aggravante nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], riformando parzialmente l'ordinanza impugnata). Sul punto, il potere di questa Corte di procedere ai sensi dell'art. 619, cod. proc. pen., deriva dai principi in materia di difformità tra dispositivo e motivazione, via via calibrati da questa Corte, sì da attenuare, in relazione al caso concreto, la rigidità di quello della prevalenza del primo sulla seconda (sez. 3, n. 3969 del 25/9/2018, dep. 2019, 8., Rv. 275690, in cui si è affermato che, in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso; sez. 6, n. 7980 del 1/2/2017, Esposito, Rv. 269375, in cui si è precisato, infatti, che il contrasto tra dispositivo e motivazione non determina nullità della sentenza, ma si risolve con la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo, in motivazione avendo la Corte precisato che tale prevalenza non è automatica, bensì dipende dalle specificità del caso posto all'attenzione del giudice di legittimità; sez. 4, n. 43419 del 29/9/2015, Forte, Rv. 26409, in cui si è affermato che l'eventuale divergenza tra dispositivo e motivazione non può essere sempre risolta ricorrendo al criterio della prevalenza del primo sulla seconda, atteso che la motivazione conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni per cui il giudice è pervenuto alla decisione e pertanto ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso; tuttavia, ove la difformità presenti profili di merito non valutabili in sede di legittimità non potrà trovare applicazione la procedura di rettificazione prevista dall'art. 619 cod. proc. pen.; sez. 3, n. 11607 del 26/1/2022, [OSCURATO:PERSONA]; sez. 6, n. 24157 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Cipriano, Rv. 273269). Nella specie, l'esame della parte motiva del provvedimento, in uno con la decisione assunta e correttamente riportata nel dispositivo di quel provvedimento, nei confronti del coindagato [OSCURATO:PERSONA] Francesco (il cui procedimento è stato chiamato alla stessa udienza davanti a questa Corte), con specifico riferimento anche al capo C5) della incolpazione provvisoria, consente di ritenere l'errore e la sua emendabilità in questa sede, non essendo necessaria alcuna valutazione di merito. 10. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché la trasmissione di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. P.Q.M. Disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza impugnata, laddove non prevede l'esclusione della Contestata circostanza aggra