Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 1013/2026

ECLI:EU:C:2026:424
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 21 maggio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 730/23 Repubblica di Polonia contro Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] « Inadempimento di uno Stato – Articolo 259 TFUE – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Spedizioni di rifiuti – Articolo 24, paragrafo 2 – Ripresa dei rifiuti da parte dell’autorità competente di spedizione in caso di spedizione illegale – Rifiuto da parte della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] di garantire, entro un termine di 30 giorni, la ripresa di rifiuti spediti dalla [OSCURATO:PERSONA] verso la Polonia – Articolo 28 – Disaccordo in materia di classificazione – Obbligo di considerare i rifiuti in questione come rifiuti di cui all’allegato IV di tale regolamento – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione »

I. Introduzione

1. Con il suo ricorso, la Repubblica di Polonia, sostenuta in parte dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione e, più in particolare, del regolamento (CE) n. 1013/2006 ( 2 ), nonché dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, nel contesto di diverse spedizioni di rifiuti effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] verso sei siti situati in Polonia.

2. La questione principale della presente causa risiede nell’applicazione dei principi di libera produzione e di libera valutazione delle prove nell’ambito di tale regolamento, in occasione di uno dei rari procedimenti di ricorso per inadempimento avviati da uno Stato membro.

II. Contesto normativo

3. L’articolo 24 del regolamento n. 1013/2006, intitolato «Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale», enuncia quanto segue, ai paragrafi da 1 a 3: «1.

Quando un’autorità competente individua una spedizione da essa ritenuta illegale ne informa immediatamente le altre autorità competenti interessate.

2. Se il responsabile della spedizione illegale è il notificatore, l’autorità competente di spedizione provvede affinché i rifiuti in questione siano:

a) ripresi dal notificatore de facto; o, se non è stata trasmessa alcuna notifica,

b) ripresi dal notificatore de iure; o, qualora ciò risulti impossibile,

c) ripresi dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile,

d) recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese di destinazione o spedizione dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile,

e) recuperati o smaltiti in modo alternativo in un paese diverso dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, se tutte le autorità competenti interessate sono d’accordo.

Tale ripresa, recupero o smaltimento devono avvenire entro trenta giorni o entro il termine eventualmente concordato tra le autorità competenti interessate dal momento in cui l’autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei motivi che l’hanno prodotta.

Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, nonché da altre autorità competenti. (...)

3. Se il responsabile della spedizione illegale è il destinatario, l’autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano recuperati o smaltiti con metodi ecologicamente corretti:

a) dal destinatario; o, qualora ciò sia impossibile,

b) dall’autorità competente stessa o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto. (...)»

4. L’articolo 28 di tale regolamento, intitolato «Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti», così prevede, al paragrafo 2: «Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei rifiuti notificati come rifiuti dell’allegato III, III A, III B o IV, i rifiuti si considerano rifiuti dell’allegato IV».

III. Fatti della controversia e procedimento precontenzioso

5. Nel corso degli anni compresi tra il 2015 e il 2019, le autorità polacche hanno constatato la presenza di rifiuti che, a loro avviso, erano stati oggetto di una «spedizione illegale» ai sensi dell’articolo 2, punto 35, del regolamento n. 1013/2006, effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] verso sei siti situati in Polonia, vale a dire: il sito n. 1 (Tuplice), il sito n. 2 ([OSCURATO:PERSONA]), il sito n. 3 (Sobolew), il sito n. 4 (Gliwice), il sito n. 5 (Sarbia) e il sito n. 6 (Bzowo).

6. A seguito delle richieste di riprendere i rifiuti in questione, formulate dalle autorità polacche presso le autorità tedesche e a cui non veniva dato alcun seguito, il 26 luglio 2023 la Repubblica di Polonia ha presentato una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’articolo 259, secondo comma, TFUE, chiedendole di emettere un parere motivato per il fatto che il rifiuto della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] di riprendere tali rifiuti costituiva una violazione del diritto dell’Unione ( 3 ).

7. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte presentate dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e aver sentito quest’ultima nonché la Repubblica di Polonia, la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso, il 18 ottobre 2023, un parere motivato nel quale ha: – in primo luogo, considerato la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] inadempiente, da un lato, rispetto al suo obbligo di riprendere entro un termine di 30 giorni i rifiuti che erano stati oggetto di una spedizione illegale verso il sito n. 1 ( 4 ) e, dall’altro, rispetto ai suoi obblighi relativi al recupero dei rifiuti classificati alla voce 17 08 02 per quanto riguarda la spedizione organizzata da due imprese tedesche verso il sito n. 2 ( 5 ); – in secondo luogo, concluso di non essere in grado di stabilire una violazione del diritto dell’Unione per quanto riguarda le altre censure relative ai siti nn. dal 2 al 6, e, – in terzo luogo, respinto le censure relative alla violazione dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006 e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

8. Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 29 novembre 2023, la Repubblica di Polonia ha presentato il presente ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 259 TFUE.

Essa chiede alla Corte di constatare che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione nell’ambito di spedizioni illegali di rifiuti verso la Polonia, e di condannare tale Stato membro alle spese.

9. Con decisione del 18 aprile 2024, la [OSCURATO:PERSONA] è stata ammessa a intervenire a sostegno della Repubblica di Polonia ( 6 ).

10. La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la Repubblica di Polonia alle spese.

V. Analisi

11. La Repubblica di Polonia solleva tre censure nei confronti della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], relative al fatto che quest’ultima ha, in primo luogo, violato il proprio obbligo di riprendere i rifiuti spediti illegalmente ai sensi del regolamento n. 1013/2006 ( 7 ), in secondo luogo, violato il proprio obbligo di trattare tali rifiuti come rifiuti di cui all’allegato IV di tale regolamento ( 8 ) e, in terzo luogo, violato il proprio obbligo di leale cooperazione essendosi astenuta dall’adottare misure volte a chiarire i fatti relativi alla spedizione illegale di rifiuti ( 9 ).

A. Sulla prima censura, relativa alla violazione dell’obbligo di riprendere i rifiuti spediti illegalmente

1. Osservazioni preliminari

12. Con la sua prima censura, la Repubblica di Polonia sostiene, in sostanza, che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del regolamento n. 1013/2006, non avendo provveduto a riprendere i rifiuti in questione ( 10 ).

13. A tal proposito, in primo luogo, vorrei sottolineare che, ai sensi dell’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, la politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione.

Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga» ( 11 ).

A mio avviso, da tali principi deriva una maggiore responsabilità delle imprese produttrici di rifiuti nei casi in cui esse ne assicurino la spedizione al di fuori dello Stato membro in cui sono prodotti.

14. Su tale base, il regolamento n. 1013/2006 persegue, in particolare, l’obiettivo della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, come definita dal suo articolo 2, punto 8 ( 12 ), il che implica anche, come risulta dall’articolo 2, punto 34, che la spedizione dei rifiuti ha luogo solo ai fini del recupero o dello smaltimento di questi ultimi ( 13 ).

15. In tale contesto, l’articolo 3 di tale regolamento, che disciplina essenzialmente le procedure di spedizione, prevede, al suo paragrafo 1, la «procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte» per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento e di numerose categorie di rifiuti destinati al recupero, nonché, al suo paragrafo 2, la «procedura d’informazione», disciplinata dall’articolo 18 di detto regolamento, che si limita, per quanto riguarda le altre spedizioni di rifiuti (di quantità superiore a 20 kg), facenti parte dell’«elenco verde» ( 14 ), alla compilazione di un modulo e alla conclusione di un contratto tra la persona che organizza la spedizione e il destinatario per quanto riguarda il recupero dei rifiuti ( 15 ), e tali documenti devono essere redatti conformemente alle istruzioni del modulo figurante sull’allegato VII del medesimo regolamento (in prosieguo: il «modulo di cui all’allegato VII»).

16. In caso di spedizione illegale di rifiuti, come definita all’articolo 2, punto 35, del regolamento n. 1013/2006 ( 16 ), l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento prevede che, se il responsabile di tale spedizione illegale è il notificatore, l’autorità competente di spedizione deve provvedere affinché i rifiuti siano ripresi entro un termine, in linea di principio, di 30 giorni o entro il termine eventualmente concordato tra le autorità competenti interessate, a decorrere dal giorno in cui ne è venuta a conoscenza o ne è stata informata dalle autorità competenti di destinazione.

17. In secondo luogo, ricordo che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito di un procedimento per inadempimento, incombe alla [OSCURATO:PERSONA] provare l’esistenza dell’asserito inadempimento e fornire alla Corte tutti gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di tale inadempimento, senza che la [OSCURATO:PERSONA] si possa basare su una qualsivoglia presunzione ( 17 ).

Gli stessi principi si applicano quando un ricorso per inadempimento è proposto da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 259 TFUE ( 18 ).

È quindi alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare gli elementi di prova forniti dalla Repubblica di Polonia, nonché alla luce dei principi della libera produzione e della libera valutazione delle prove, quali sanciti dalla giurisprudenza della Corte ( 19 ).

18. Nel caso di specie, dalle allegazioni della Repubblica di Polonia risulta che i rifiuti in questione sarebbero stati spediti dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Polonia nell’ambito della procedura d’informazione, al di fuori delle condizioni previste dal regolamento n. 1013/2006, sia per quanto riguarda la categoria di rifiuti che poteva essere spedita secondo tale procedura, sia per quanto riguarda le autorizzazioni detenute dalle imprese incaricate del loro trattamento.

Per quanto riguarda il sito n. 1, avendo la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto l’esistenza di spedizioni illegali, la controversia verte unicamente sulla questione se tale Stato membro abbia violato il termine per riprendere tali rifiuti, mentre, per quanto riguarda i siti nn. da 2 a 6, occorre esaminare l’esistenza stessa delle asserite spedizioni illegali addebitabili alle imprese tedesche interessate.

Nel prosieguo delle presenti conclusioni, analizzerò separatamente tali due situazioni.

2. Sul sito n. 1 (Tuplice)

19. La Repubblica di Polonia contesta alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] di aver violato il proprio obbligo di riprendere, entro il termine di 30 giorni, circa 20 000 tonnellate di rifiuti consistenti in scorie di zinco spediti illegalmente ( 20 ).

20. Le parti, così come la [OSCURATO:PERSONA], riconoscono che i rifiuti in questione sono stati oggetto di una spedizione illegale ( 21 ) e concordano sul fatto che la ripresa di tali rifiuti si è conclusa nel mese di dicembre 2024 ( 22 ).

21. Innanzitutto, ritengo che occorra respingere gli argomenti avanzati dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il ricorso sarebbe irricevibile o sarebbe divenuto privo di oggetto, per il motivo che la ripresa dei rifiuti è stata nel frattempo completata.

Infatti, nell’ambito di un ricorso per inadempimento interstatale fondato sull’articolo 259 TFUE, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata alla luce della situazione dello Stato membro convenuto così come si presentava quando ci si è preventivamente rivolti alla [OSCURATO:PERSONA], in conformità con il secondo comma di tale articolo ( 23 ).

Nel caso di specie, a tale data, il termine per la ripresa era ampiamente scaduto ( 24 ).

22. In primo luogo, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le decisioni delle sue autorità nazionali competenti, con cui si imponeva alla società all’origine delle spedizioni di riprendere i rifiuti in questione, sono state oggetto di un procedimento giudiziario.

Essa sostiene inoltre che la ripresa di una tale quantità di rifiuti richiedeva diversi mesi, a causa di vincoli logistici e della necessità di organizzare una procedura di appalto conforme alle norme dell’Unione.

Alla luce di tali circostanze, il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1013/2006 non sarebbe applicabile.

23. Al riguardo, osservo che l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento non prevede alcuna eccezione né motivi che consentano l’interruzione del termine in questione, nemmeno a causa del volume dei rifiuti, in quanto l’unica possibilità offerta al riguardo consiste nella fissazione di un termine alternativo da parte delle autorità competenti interessate ( 25 ).

In ogni caso, il mancato rispetto del termine, nel contesto di un ritardo, come nel caso di specie, di quasi dieci anni, non può essere giustificato da ragioni logistiche, né dal motivo secondo cui l’entità dei rifiuti imporrebbe l’organizzazione di una procedura di gara d’appalto europea ( 26 ).

24. In secondo luogo, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] fa valere l’esistenza, durante il procedimento precontenzioso, di un accordo tra le parti ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006, relativo all’opportunità di attendere l’esito del procedimento giudiziario prima di procedere alla ripresa dei rifiuti in questione, cosa che è tuttavia contestata dalle autorità polacche ( 27 ).

La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] si basa, al riguardo, sulla corrispondenza scambiata tra le autorità polacche e tedesche, nella quale le prime avrebbero acconsentito alla decisione di attendere l’esito del procedimento giudiziario in corso e si sarebbero astenute dal chiedere a queste ultime di riprendere i rifiuti prima della sua conclusione ( 28 ).

25. Tale corrispondenza rivela, a mio avviso, che le autorità polacche non hanno manifestato l’intenzione di sottoporre immediatamente la questione alla Corte.

Se ne potrebbe quindi dedurre che esse abbiano, per un certo periodo, atteso gli sviluppi del procedimento pendente in [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, da tali scambi non emerge in modo univoco che tali autorità abbiano accettato di attendere fino alla conclusione di tale procedimento.

È del resto pacifico tra le parti che, al più tardi in occasione della loro audizione del 20 settembre 2023 dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], le autorità polacche hanno chiaramente indicato che un tale accordo non esisteva.

Pertanto, ritengo che l’esistenza di un accordo sull’opportunità di attendere l’esito del procedimento giudiziario, come sostenuto dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], non sia provata in modo giuridicamente sufficiente.

26. In tali circostanze, propongo di accogliere la prima censura per quanto riguarda il sito n. 1 (Tuplice).

3. Sui siti nn. da 2 a 6

27. Per quanto riguarda i siti nn. da 2 a 6, la Repubblica di Polonia contesta alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] di aver violato le disposizioni relative alla ripresa dei rifiuti spediti illegalmente ( 29 ), mentre quest’ultima respinge tale accusa negando l’esistenza stessa di spedizioni illegali imputabili alle società tedesche interessate ( 30 ).

28. Nel prosieguo delle presenti conclusioni, esaminerò congiuntamente le situazioni che presentano analogie, in particolare per quanto riguarda la categoria dei rifiuti spediti. a) Sui siti nn. 2 ([OSCURATO:PERSONA]) e 3 (Sobolew)

29. La Repubblica di Polonia sostiene che, tra i mesi di aprile e settembre 2018, le autorità polacche hanno constatato, in occasione di controlli effettuati nei siti nn. 2 e 3 ( 31 ), la presenza, rispettivamente, di 1 156 e 1 039 tonnellate di rifiuti ( 32 ) oggetto di spedizioni illegali ( 33 ) da parte di società tedesche ( 34 ).

Al posto dei rifiuti di cemento (voce 17 01 01 ( 35 )) (in prosieguo: i «rifiuti di cemento») dichiarati nei moduli di cui all’allegato VII, tali imprese avrebbero spedito, secondo la procedura d’informazione, rifiuti da costruzione misti a rifiuti contenenti gesso (in prosieguo: i «rifiuti di gesso») ( 36 ) non compresi nell’«elenco verde» a fini di operazioni di recupero per i quali le imprese destinatarie non disporrebbero nemmeno delle autorizzazioni richieste ( 37 ).

Inoltre, in determinati casi, i rifiuti controversi, pur essendo classificati dalle società mittenti tedesche come rifiuti di gesso, sarebbero stati tuttavia spediti a imprese polacche prive di autorizzazione per il recupero di tali rifiuti ( 38 ).

30. A tal proposito, mi sembra opportuno distinguere la questione dell’esistenza delle spedizioni dei rifiuti controversi da quella della responsabilità delle imprese tedesche interessate.

31. Per quanto riguarda l’esistenza delle spedizioni (illegali o meno) dei rifiuti controversi, occorrerà operare inoltre una distinzione tra le spedizioni di rifiuti classificati come rifiuti di cemento e quelli classificati come rifiuti di gesso.

32. In primo luogo, è pacifico tra le parti che la maggior parte dei documenti relativi a tali società – in particolare i contratti di trasporto e i moduli di cui all’allegato VII – menzionino spedizioni di rifiuti di cemento ( 39 ).

La Repubblica di Polonia sostiene tuttavia che tali spedizioni nascondevano, in realtà, spedizioni di rifiuti di gesso, il che sarebbe dimostrato principalmente dai risultati delle ispezioni condotte dalle autorità polacche, le quali hanno constatato, nei siti interessati, la presenza di rifiuti di gesso, oltre ai rifiuti di cemento o a una miscela dei due.

33. Mi sembra che il semplice ritrovamento di rifiuti di gesso nei siti degli impianti controllati dalle autorità polacche costituisca, invero, un indizio del fatto che in tali siti fossero stati spediti rifiuti diversi da quelli oggetto delle autorizzazioni per il recupero.

Tuttavia, tale circostanza non dimostra, di per sé, che tali rifiuti provenissero effettivamente dalle spedizioni controverse.

Infatti, tali spedizioni sono state accompagnate da moduli di cui all’allegato VII e da altri documenti di trasporto concordanti, dai quali risulta che i rifiuti controversi sono stati spediti e ricevuti come rifiuti di cemento.

Non vi è alcun elemento che dimostri che dette spedizioni avrebbero occultato altre categorie di rifiuti, tanto più che, come riconosce la stessa Repubblica di Polonia, nei siti in questione sono stati rinvenuti anche rifiuti di cemento.

34. In secondo luogo, è parimenti pacifico tra le parti che alcune spedizioni di rifiuti siano state classificate dalle imprese interessate come rifiuti di gesso.

35. Per quanto riguarda il sito n. 2, si tratta, in primo luogo, delle spedizioni tra, da un lato, le società mittenti tedesche ALBA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, la società destinataria polacca Bravet.

Tuttavia, non è dimostrato che tali spedizioni siano state oggetto di una richiesta di ripresa.

Infatti, i documenti relativi alle richieste di riprendere i rifiuti invocate dalla Repubblica di Polonia non fanno menzione di siffatte spedizioni ( 40 ).

36. In secondo luogo, le parti concordano sull’esistenza di un contratto di spedizione di rifiuti di gesso tra la società mittente, la tedesca [OSCURATO:PERSONA], e la società destinataria polacca Bravet.

Tuttavia, né i moduli di cui all’allegato VII firmati dalle parti interessate, né altri documenti relativi alle stesse fanno menzione di tali spedizioni.

Manca quindi la prova dell’esecuzione di tale contratto ( 41 ).

37. In terzo luogo, le parti riconoscono inoltre l’esistenza di spedizioni di rifiuti, registrati come rifiuti di gesso, effettuate dalle società mittenti tedesche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] verso gli impianti della società destinataria polacca Bravet.

Tuttavia, secondo gli elementi di prova forniti dalla Repubblica di Polonia, le autorità polacche non hanno formulato una richiesta di ripresa, poiché tali rifiuti erano stati mescolati con altri rifiuti nel sito n. 2, cosicché, a loro avviso, non era più possibile determinare la provenienza dei rifiuti per ciascuna delle imprese interessate ( 42 ).

38. Per quanto riguarda il sito n. 3, le spedizioni di rifiuti dichiarati come rifiuti di gesso riguardavano spedizioni tra la società mittente tedesca [OSCURATO:PERSONA] e la società destinataria polacca [OSCURATO:PERSONA], che, tuttavia, non sono state menzionate in una fase precedente al ricorso presentato dalla Repubblica di Polonia e, come sostiene la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], non sono state oggetto di una richiesta di ripresa da parte delle autorità polacche ( 43 ).

39. In conclusione, ritengo che l’esistenza di spedizioni illegali di rifiuti, per i quali la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a garantire la ripresa, non sia sufficientemente provata e che occorra pertanto respingere la prima censura per quanto riguarda i siti nn. 2 e 3.

40. Ciò premesso, a titolo di completezza, esaminerò ugualmente la questione della responsabilità delle imprese tedesche interessate alla luce delle spedizioni di rifiuti dichiarati come rifiuti di gesso verso impianti privi delle autorizzazioni richieste per il loro recupero.

41. A tale riguardo, le parti non concordano sulla responsabilità del produttore dei rifiuti o dell’organizzatore della loro spedizione in relazione alla legalità delle operazioni di recupero effettuate nei paesi di destinazione dei rifiuti quando, da un lato, l’impresa destinataria dei rifiuti o il gestore dell’impianto di recupero non sia titolare di un’autorizzazione valida per il trattamento di tali rifiuti o quando, dall’altro lato, rifiuti legalmente spediti non siano correttamente recuperati nel paese di destinazione.

La questione riguarda, in particolare, la portata della firma dell’impresa destinataria sul modulo di cui all’allegato VII o della sua dichiarazione nel contratto con l’organizzatore della spedizione per quanto riguarda il possesso delle autorizzazioni richieste.

42. Nel caso di specie, le parti riconoscono che le imprese destinatarie dei rifiuti non disponevano delle autorizzazioni richieste per il recupero dei rifiuti di gesso ( 44 ).

Inoltre, per quanto riguarda il sito n. 2, ritengo, al pari della Repubblica di Polonia, che l’autorizzazione della società destinataria polacca Bravet per la «raccolta» dei rifiuti di gesso, quale definita all’articolo 3, punto 10, della direttiva 2008/98 ( 45 ), non implicherebbe nemmeno la possibilità di un «deposito preliminare» di tali rifiuti, come previsto nell’ambito dell’operazione di recupero R 13 ( 46 ).

Infatti, sebbene i termini di tali definizioni possano prestarsi a confusione, la definizione della nozione di «messa in riserva di rifiuti», corrispondente all’operazione di recupero R 13 di cui all’allegato II di tale direttiva, esclude esplicitamente il «deposito temporaneo» ai sensi dell’articolo 3, punto 10, di detta direttiva.

43. Pertanto, nella misura in cui le autorizzazioni in questione non coprono le operazioni di recupero (R 5 o R 13) per le quali i rifiuti sono stati spediti, occorre esaminare se le imprese tedesche che hanno organizzato la spedizione possano esserne ritenute responsabili, in particolare nel caso in cui la società destinataria di tali rifiuti abbia dichiarato, nel modulo di cui all’allegato VII (caselle 13 e 14) nell’ambito del contratto con l’organizzatore della spedizione, di essere in possesso delle autorizzazioni richieste ( 47 ).

44. A tal proposito, appare evidente che, qualora si dimostrasse che talune imprese erano a conoscenza del fatto che le imprese destinatarie non erano in possesso delle autorizzazioni richieste o della diversione illegale dei rifiuti verso altri siti, esse dovrebbero essere ritenute responsabili delle spedizioni illegali.

Per contro, in assenza di prove di una tale conoscenza, occorre determinare la portata dell’obbligo di diligenza che incombe loro alla luce delle illegalità in questione.

45. In generale, ritengo che, tenuto conto dell’obbligo di diligenza maggiore che grava sul mittente dei rifiuti nell’ambito della spedizione di rifiuti al di fuori dello Stato membro in cui sono prodotti ( 48 ), quest’ultimo non possa assumere un atteggiamento passivo riguardo all’esistenza delle autorizzazioni richieste a carico del destinatario.

In altri termini, contrariamente alla posizione sostenuta dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], il mittente dei rifiuti non può limitarsi a stipulare un contratto di spedizione di rifiuti e a compilare il modulo di cui all’allegato

VII. Senza imporgli obblighi eccessivamente vincolanti, ci si deve tuttavia aspettare da tale mittente che esso richieda la trasmissione di una copia delle autorizzazioni pertinenti, senza che esso sia tuttavia tenuto a procedere a verifiche approfondite, quali indagini o audit relativi alla validità di tali documenti, competenza che spetta esclusivamente alle autorità pubbliche ( 49 ).

46. Nel caso di specie, per quanto riguarda i rifiuti spediti verso il sito n. 2, rilevo che la Bravet, la società polacca che gestisce tale sito, aveva presentato alle imprese mittenti tedesche, da un lato, la ALBA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 50 ) e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 51 ), le proprie autorizzazioni alla raccolta di rifiuti rientranti nelle voci 17 01 01 e 17 08 02, nonché al recupero di rifiuti rientranti esclusivamente nella voce 17 01 01 (e non nella voce 17 08 02).

Nonostante tali elementi, dette imprese hanno organizzato spedizioni, per operazioni di recupero R 13, di rifiuti rientranti nella voce 17 08 02.

47. Pertanto, e fatte salve le spiegazioni sviluppate ai paragrafi 35 e 37 delle presenti conclusioni, sembrerebbe sussistere la responsabilità delle imprese tedesche interessate, nella misura in cui queste erano a conoscenza della situazione dell’impresa destinataria al momento della compilazione del modulo di cui all’allegato VII.

48. Per contro, da un lato, non condivido l’argomento avanzato dalla Repubblica di Polonia secondo cui la responsabilità delle società mittenti tedesche sussisterebbe comunque per il motivo che le società mittenti tedesche ALBA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero indicato come impianto di recupero, nella casella 7 dei loro moduli di cui all’allegato VII, solo la società destinataria polacca Bravet, mentre, trattandosi di una spedizione effettuata verso un impianto intermedio, esse avrebbero dovuto menzionare anche l’impianto di recupero non intermedio.

Infatti, poiché la casella 7 del modulo di cui all’allegato VII riguarda solo l’«impianto di recupero», è dunque sufficiente menzionare l’impianto che, secondo quanto indicato alla casella 8, è tenuto a effettuare un’operazione di recupero R 13, anche se quest’ultima operazione comporta una messa in riserva di rifiuti in attesa di un’altra operazione di recupero (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo di produzione dei rifiuti) ( 52 ).

49. Dall’altro lato, non condivido nemmeno la posizione sostenuta dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’obbligo esplicito di indicare gli impianti non intermedi previsto dal nuovo regolamento (UE) 2024/1157 dimostrerebbe che tale indicazione sarebbe richiesta solo a partire dall’entrata in vigore di tale regolamento ( 53 ).

50. Per quanto riguarda i rifiuti spediti verso il sito n. 3, è pacifico tra le parti che la [OSCURATO:PERSONA], la società polacca che gestisce tale sito, non disponeva delle autorizzazioni richieste per quanto riguarda le parcelle specifiche in cui i rifiuti sarebbero stati scaricati.

51. A tal proposito, mi sembra che, sebbene occorra riconoscere l’esistenza di un obbligo di diligenza maggiore a carico dell’impresa produttrice o mittente dei rifiuti ( 54 ), non si possa tuttavia esigere da tale impresa che essa sia a conoscenza e debba rispondere del luogo esatto di scarico, all’interno dell’impianto di trattamento debitamente identificato nei documenti pertinenti, in cui i rifiuti saranno depositati.

Un tale obbligo andrebbe oltre l’ambito del suo controllo, poiché tale questione rientra esclusivamente nella responsabilità del gestore dell’impianto di trattamento ( 55 ). b) Sui siti nn. 4 (Gliwice) e 5 (Sarbia)

52. La Repubblica di Polonia sostiene che, tra i mesi di febbraio e di maggio 2018, le sue autorità hanno individuato, in occasione di controlli effettuati nei siti nn. 4 e 5 ( 56 ), rispettivamente 1 300 e 8 700 tonnellate di rifiuti oggetto di spedizioni illegali ( 57 ) da parte di imprese tedesche ( 58 ).

A differenza di quanto indicato nei moduli di cui all’allegato VII, che menzionavano rifiuti di plastica e gomma (alla voce 19 12 04) (in prosieguo: i «rifiuti in plastica»), tali imprese avrebbero, nell’ambito della procedura di informazione, trasferito rifiuti non compresi nell’«elenco verde» ai fini di operazioni di recupero.

53. Più in particolare, i rifiuti rilevati nel sito n. 4 sarebbero costituiti da rifiuti di imballaggio compositi di prodotti alimentari in plastica e altri materiali (in prosieguo: i «rifiuti urbani non differenziati») ( 59 ), prodotti dall’azienda tedesca [OSCURATO:PERSONA] e spediti a Gliwice sulla base di una catena di contratti ( 60 ).

I rifiuti rinvenuti nel sito n. 5 consisterebbero in rifiuti compressi in balle avvolte da fil di ferro, non riconducibili ad alcuna voce identificabile ( 61 ), di cui una parte non trascurabile recherebbe scritte e codici a barre attestanti la loro origine tedesca, prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 62 ), e che, sebbene formalmente destinati alla località di Chełmek, sarebbero stati in realtà spediti a Sarbia, dopo l’alterazione dei documenti di trasporto ( 63 ).

Inoltre, l’impresa destinataria dei rifiuti spediti verso il sito n. 4 , avrebbe agito solo in qualità di intermediaria ( 64 ) e disporrebbe solo di un’autorizzazione per la raccolta dei rifiuti in plastica, mentre l’impresa destinataria dei rifiuti spediti verso il sito n. 5 non sarebbe titolare di un’autorizzazione per il recupero di tali rifiuti ( 65 ).

54. Ebbene, per quanto riguarda il sito n. 4, dagli elementi di prova forniti dalla Repubblica di Polonia (moduli di cui all’allegato VII, documenti di trasporto denominati «lettere di vettura CMR» e bolle di pesatura) risulta che i rifiuti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] erano classificati come rifiuti in plastica rientranti nell’«elenco verde» e spediti all’impresa polacca [OSCURATO:PERSONA], la quale era autorizzata a effettuare operazioni di recupero di tali rifiuti e ne ha accusato ricevuta presso il sito di Jawiszowice (e non quello di Gliwice) ( 66 ).

I documenti di trasporto prodotti dalla Repubblica di Polonia, relativi alle spedizioni verso Gliwice, riguardano solo operazioni che coinvolgono le società polacche [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mittente, e A&P, in qualità di destinatario ( 67 ).

Anche supponendo che, come sostiene la Repubblica di Polonia, la presa in carico dei rifiuti provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] sia stata fittizia, essendo i carichi stati trasportati direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] verso Gliwice ( 68 ), tale circostanza non risulta dai documenti redatti dalle società tedesche all’origine delle spedizioni e, soprattutto, non può essere loro direttamente attribuita.

Una tale circostanza rientrerebbe, se del caso, nella responsabilità delle imprese polacche interessate.

Inoltre, nemmeno gli altri elementi di prova prodotti dalla Repubblica di Polonia presentano un carattere decisivo a tale riguardo ( 69 ).

D’altra parte, il ricorso resta vago quanto alla quantità di rifiuti imputabili alle due società tedesche in questione.

55. Per quanto riguarda il sito n. 5, tutti i documenti (in particolare i moduli di cui all’allegato VII) riconducibili alle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riguardavano spedizioni di rifiuti in plastica effettuate verso le imprese polacche [OSCURATO:PERSONA] (da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (da parte della [OSCURATO:PERSONA]) a Chełmek ( 70 ).

Gli altri elementi di prova forniti dalla Repubblica di Polonia ( 71 ) dimostrano certamente la presenza, nel sito di Sarbia, di rifiuti riconducibili alle imprese tedesche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che potrebbero essere stati deviati dalla loro destinazione ufficiale ed essere trasportati direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] a Sarbia.

Tuttavia, tali elementi non sono sufficienti a provare che tali spedizioni siano state organizzate o autorizzate dalle società tedesche interessate, oppure che queste ne fossero a conoscenza.

Infatti, tenuto conto, in particolare, degli ordini di trasporto scambiati tra imprese polacche e contenenti un «ordine di alterazione» ( 72 ), non si può escludere che la diversione di tali rifiuti sia stata occultata a tali società tedesche e che ricada sotto la sola responsabilità delle società polacche in questione ( 73 ).

Inoltre, gli elementi di prova forniti dalla Repubblica di Polonia non consentono di stabilire con sufficiente precisione la quantità di rifiuti che sarebbe stata spedita dalle società tedesche interessate al sito in questione, sul quale è attestata anche la presenza di rifiuti provenienti dalla Polonia e da altri paesi.

Siffatte circostanze non consentono di individuare i rifiuti in questione e ostano quindi alla loro ripresa a titolo delle spedizioni asseritamente illegali ( 74 ). c) Sul sito n. 6 (Bzowo)

56. La Repubblica di Polonia sostiene che, tra i mesi di aprile e di settembre 2017, le sue autorità hanno rilevato, nel corso di controlli effettuati presso il sito n. 6 ( 75 ), 600 tonnellate di rifiuti urbani non differenziati ( 76 ) oggetto di spedizioni illegali ( 77 ) da parte di società tedesche ( 78 ).

Tali rifiuti non rientrerebbero nell’«elenco verde» e l’impresa polacca destinataria non sarebbe titolare di un’autorizzazione per il loro recupero.

57. A tal proposito, mi sembra che gli elementi di prova forniti dalla Repubblica di Polonia ( 79 ) dimostrino, da un lato, la probabile presenza, nel magazzino, di rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, l’assenza di un’autorizzazione per il recupero di tali rifiuti nonché l’assenza di un impianto adeguato nel sito di Bzowo ( 80 ).

58. Tuttavia, non vi sono prove che consentano di dimostrare un coinvolgimento diretto delle imprese tedesche interessate in tali spedizioni ( 81 ).

Inoltre, più in particolare, i documenti di trasporto riconducibili alle società tedesche in questione non menzionano dette spedizioni ( 82 ).

Benché sia vero che uno di tali moduli di cui all’allegato VII, compilato dalla società [OSCURATO:PERSONA], non conteneva alcuna indicazione riguardo all’impianto di recupero ( 83 ), non mi sembra che tale elemento possa, di per sé, provare la responsabilità della società in questione, tenuto conto anche del fatto che tale documento attesta l’invio di rifiuti in plastica (e non di rifiuti urbani non differenziati, come quelli rilevati dalle autorità polacche nel sito in questione), nonché dell’assenza di informazioni sulla natura dei rifiuti presenti in tale sito ( 84 ).

4. Conclusione sulla prima censura

59. Alla luce di quanto sopra, propongo di accogliere la prima censura per quanto riguarda il ritardo della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] nel riprendere i rifiuti relativi al sito n. 1.

Propongo, invece, di respingere tale censura per quanto riguarda la responsabilità di tale Stato membro per la ripresa dei rifiuti spediti ai siti nn. da 2 a

6. B. Sulla seconda censura, relativa alla violazione dell’obbligo di trattamento dei rifiuti

60. La Repubblica di Polonia sostiene che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non ha ottemperato all’obbligo di trattare i rifiuti rinvenuti nei siti nn. da 3 a 6 come rifiuti indicati nell’allegato IV del regolamento n. 1013/2006, nonostante l’esistenza di un disaccordo tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione in merito alla loro classificazione.

Essa ne deduce che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 28, paragrafo 2, di tale regolamento.

61. Per quanto riguarda la ricevibilità della seconda censura, risulta chiaramente che, secondo la denuncia presentata alla [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica di Polonia ha sollevato tale censura solo in relazione al sito n. 5 ( 85 ).

Ritengo pertanto che detta censura sia irricevibile per quanto riguarda i siti nn. 3, 4 e 6.

62. In ogni caso, come illustrerò nel prosieguo delle presenti conclusioni, la stessa censura è infondata anche per quanto riguarda l’insieme dei siti menzionati dalla Repubblica di Polonia nell’ambito della sua seconda censura.

63. Per quanto riguarda la fondatezza della seconda censura, ricordo che, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006, se le autorità competenti di spedizione e di destinazione non raggiungono un accordo in merito alla classificazione dei rifiuti notificati ( 86 ), come rifiuti contenuti nell’«elenco verde» (allegati III, III A e III B) o nell’allegato IV, tali rifiuti sono considerati come rifiuti dell’allegato IV ( 87 ).

64. Innanzitutto, ritengo che dal testo di tale disposizione risulti che il disaccordo in questione può vertere solo sulla «classificazione» dei rifiuti e non sull’esistenza stessa di una spedizione illegale di rifiuti, compresa l’identificazione dell’autore di una tale spedizione.

65. Inoltre, alla luce del contesto in cui si inserisce detta disposizione, risulta che l’articolo 28 del regolamento n. 1013/2006, intitolato «Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti», disciplini, ai suoi paragrafi da 1 a 3, tre situazioni specifiche, vale a dire, in primo luogo, un disaccordo sulla classificazione o meno dell’oggetto della spedizione come rifiuto; in secondo luogo, un disaccordo, come nel caso di specie, sulla classificazione o meno dei rifiuti notificati come rifiuti inclusi nell’«elenco verde»; e, in terzo luogo, un disaccordo sulla classificazione dell’operazione di trattamento dei rifiuti notificata.

Pertanto, la questione dell’esistenza di una spedizione illegale non viene in alcun momento affrontata.

66. Infine, per quanto riguarda l’obiettivo perseguito da tale disposizione, mi sembra che essa miri a risolvere un’impasse procedurale relativa al trattamento del materiale spedito, e non a decidere a monte sulla questione dell’esistenza di una tale spedizione.

67. Pertanto, la questione dell’esistenza di una spedizione, vale a dire quella di cui trattasi nel caso di specie, rientra nelle norme generali in materia di produzione e di valutazione delle prove, e non nelle presunzioni specifiche di cui all’articolo 28 del regolamento n. 1013/2006.

In tale contesto, dalla giurisprudenza della Corte citata al paragrafo 17 delle presenti conclusioni risulta che, nell’ambito di un procedimento per inadempimento, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] o allo Stato membro che ha presentato il ricorso provare l’esistenza dell’asserito inadempimento e fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su una qualsivoglia presunzione.

68. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], o lo Stato membro ricorrente, non può limitarsi a invocare la presunzione di cui all’articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento, né basarsi unicamente sulla constatazione di un disaccordo tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione in merito all’esistenza di una spedizione illegale di rifiuti, per dedurne che una spedizione di rifiuti debba essere sottoposta alla procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte.

69. Tenuto conto di quanto precede, propongo di respingere la seconda censura.

C. Sulla terza censura, relativa alla violazione dell’obbligo di leale cooperazione

70. La Repubblica di Polonia sostiene che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’obbligo di leale cooperazione ad essa incombente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in quanto si è astenuta dall’adottare misure volte a chiarire i fatti relativi alle spedizioni illegali di rifiuti verso i siti in questione e a consentire, di conseguenza, l’esecuzione delle disposizioni di cui trattasi del regolamento n. 1013/2006.

Essa contesta alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, di aver adottato un atteggiamento puramente passivo durante gli scambi, come dimostrerebbe l’assenza di risposta o la risposta tardiva delle autorità tedesche ad alcune lettere inviate dalle autorità polacche; in secondo luogo, di aver semplicemente rinviato il fascicolo al livello regionale quando le autorità federali sono state sollecitate in mancanza di risposta da parte delle autorità regionali competenti; in terzo luogo, di aver rifiutato di partecipare a ispezioni congiunte e, in quarto luogo, di non aver proceduto alla ripresa dei rifiuti relativi al sito n. 1 (Tuplice) per otto anni.

71. Per quanto riguarda la ricevibilità della terza censura, sulla quale la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] esprime riserve, mi limiterò semplicemente a constatare che, nella denuncia presentata alla [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica di Polonia ha sollevato, sebbene in termini molto generici, una censura relativa a una violazione dell’obbligo di leale cooperazione.

72. Per quanto riguarda l’applicabilità dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, contestata dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] in considerazione dell’esistenza di disposizioni specifiche applicabili alla procedura di spedizione dei rifiuti ( 88 ), ritengo che l’esistenza di tali disposizioni puntuali sulla cooperazione tra gli Stati membri interessati nel regolamento n. 1013/2006 non osti all’applicazione, per quanto riguarda gli aspetti non esplicitamente disciplinati da tale regolamento, del principio generale di leale cooperazione tra Stati membri sancito da tale articolo 4, paragrafo 3 ( 89 ).

73. A tal proposito, per quanto riguarda il sito n. 1 (Tuplice), rilevo che, con la sua terza censura, relativa a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, la Repubblica di Polonia fa riferimento, in sostanza, allo stesso comportamento di quello configurante la violazione del termine per riprendere i rifiuti previsto dall’articolo 24, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1013/2006.

Ebbene, poiché tale violazione è stata invocata e constatata nell’ambito della prima censura, tale Stato membro non può invocare anche la violazione di tale articolo 4, paragrafo 3, che costituisce una disposizione di carattere più generale ( 90 ).

74. Per quanto riguarda la fondatezza della terza censura, relativa all’asserita mancanza di cooperazione da parte delle autorità tedesche nei confronti delle autorità polacche, constato che, nonostante la complessità dei fascicoli relativi ai siti interessati e le profonde divergenze tra le parti riguardo alla maggior parte delle informazioni e degli elementi di prova scambiati nel corso del procedimento, queste hanno comunque collaborato al fine di cercare soluzioni, senza che tali iniziative abbiano, nella maggior parte dei casi, prodotto risultati.

75. Innanzitutto, non mi sembra che le autorità tedesche, non dando seguito alle numerose richieste di ripresa formulate dalle autorità polacche, abbiano violato l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, tenuto conto, in particolare, del fatto che, da un lato, le autorità tedesche hanno cooperato con le autorità polacche, in particolare effettuando controlli sulle società che, secondo queste ultime, erano sospettate di essere all’origine delle spedizioni illegali di rifiuti ( 91 ), e che, dall’altro, gli elementi di prova forniti non erano sufficienti a giustificare l’emissione di ordini di ripresa ( 92 ).

76. Inoltre, la circostanza evidenziata dalla Repubblica di Polonia secondo cui, in alcuni casi, le autorità federali tedesche hanno rinviato il fascicolo alle autorità regionali interessate non costituisce, di per sé, la prova di una violazione dell’obbligo di cooperazione da parte delle prime, tenuto conto delle competenze delle seconde in materia di gestione dei rifiuti ( 93 ).

77. Infine, l’asserita mancanza di volontà da parte delle autorità tedesche di partecipare alle ispezioni congiunte relative ai siti nn. 5 e 6 era giustificata dall’assenza di informazioni adeguate sulla natura e sulla provenienza dei rifiuti.

Tale situazione può, a mio avviso, legittimamente spiegare un disaccordo con le autorità polacche, ma non è tuttavia sufficiente a dimostrare una violazione dell’obbligo di leale cooperazione.

78. In conclusione, risulta che le autorità tedesche abbiano risposto alle richieste e alle sollecitazioni formulate dalle autorità polacche e che abbiano condotto le proprie indagini presso i produttori tedeschi di rifiuti segnalati da queste ultime.

Ancorché sia vero che si sono verificati ripetuti ritardi nelle risposte alle loro richieste e sollecitazioni, tali ritardi hanno interessato entrambe le parti, cosicché non si può attribuire esclusivamente alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] un atteggiamento «passivo».

79. Tenuto conto di quanto precede, propongo di respingere la terza censura.

VI. Conclusione

80. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di statuire come segue: – accogliere la prima censura relativa al sito n. 1 (Tuplice) e, – respingere il ricorso per il resto. 1 Lingua originale: il francese. 2 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1). 3 Si tratta, più precisamente, dell’articolo 24, paragrafo 2, primo e secondo comma, e dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006, nonché dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE.

In base all’atto introduttivo, la denuncia riguardava anche le spedizioni di rifiuti verso il sito n. 7 (Babin), che non è oggetto del presente ricorso per inadempimento. 4 Articolo 24, paragrafo 2, primo e secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 35, lettere e) e g), iii), del regolamento n. 1013/2006. 5 Articolo 24, paragrafo 2, primo e secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 35, lettera g), iii), del regolamento n. 1013/2006. 6 [OSCURATO:PERSONA] sostiene le conclusioni del ricorso, nella misura in cui queste vertono sulle violazioni indicate nel suo parere motivato. 7 Articolo 24, paragrafo 2, primo e secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 35, lettere a), b), e) nonché g), i) e iii), del regolamento n. 1013/2006. 8 Articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006. 9 Articolo 4, paragrafo 3, TUE. 10 Articolo 24, paragrafo 2, primo e secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 35, lettere a), b), e) nonché g), i) e iii), di tale regolamento. 11 In particolare, secondo il principio della correzione alla fonte o di prossimità, la legislazione dell’Unione incoraggia lo smaltimento o il recupero dei rifiuti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti, in considerazione della natura eccezionale, a tal riguardo, delle norme in materia di spedizione dei rifiuti, che richiedono un’interpretazione restrittiva.

V., in particolare, articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3), e considerando 20 del regolamento n. 1013/2006.

V., inoltre, per analogia, sentenza del 4 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115, punti da 64 a 66 e giurisprudenza citata). 12 Secondo il considerando 7 del regolamento n. 1013/2006, è importante organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e della salute umana (v. sentenza del 9 giugno 2016, Nutrivet , C‑69/15, EU:C:2016:425, punto 32). 13

V. sentenza del 23 ottobre 2025, Naturvårdsverket (Trattamento dei rifiuti dopo la ripresa) (C‑221/24 e C‑222/24, EU:C:2025:818, punto 49 nonché giurisprudenza citata). 14 L’elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 del regolamento n. 1013/2006 è denominato, nell’allegato III di tale regolamento, «elenco verde». 15 Ai sensi dell’articolo 3, punto 15, della direttiva 2008/98, costituisce «“recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale».

L’allegato II di tale direttiva contiene un elenco non esaustivo di operazioni di recupero, comprese le operazioni R 5 («Riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici») e R 13 [«Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti)»]. 16 In sostanza, tale disposizione definisce, in particolare, la «spedizione illegale» come qualsiasi spedizione di rifiuti che non sia stata oggetto della procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte [fattispecie previste alle lettere a) e b)], che abbia come risultato il recupero o lo smaltimento in contrasto con la normativa pertinente [fattispecie prevista alla lettera e)], o che sia stata sottoposta alla procedura d’informazione per rifiuti non elencati negli allegati III, III A o B, o effettuata in un modo che non è specificato nel modulo di cui all’allegato VII [fattispecie previste alle lettere g), i) e iii)]. 17 V., in particolare, sentenza del 14 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca (C‑399/17, EU:C:2019:200, punto 51 e giurisprudenza citata). 18 V., in particolare, a tal proposito, Prete, L., [OSCURATO:PERSONA] in EU Law , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑sur‑le‑Rhin, 2017, pag.

191. 19 V., in particolare, sentenza del 18 dicembre 2025, Hamoudi/Frontex (C‑136/24 P, EU:C:2025:977, punto 114 e giurisprudenza citata). 20 Ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettere e) e g), iii), del regolamento n. 1013/2006. 21 I rifiuti prodotti dalla società tedesca [OSCURATO:PERSONA] GmbH sono stati spediti in Polonia, nel periodo compreso tra il mese di novembre 2013 e il mese di giugno 2015, da un’altra società tedesca, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] für Planung und Konstruktion GmbH, sotto la voce 10 05 01, al fine di sottoporli alle operazioni di recupero R 13 e R

5. Tali rifiuti sono stati inviati alla società polacca [OSCURATO:PERSONA] S.C., indicata nel modulo di cui all’allegato VII del regolamento n. 1013/2006 come destinataria dei suddetti rifiuti ai fini del loro recupero.

Ebbene, quest’ultima non disponeva dell’autorizzazione per procedere a tale recupero e ha, successivamente, spedito i rifiuti alla società EURO‑[OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o.

Quest’ultima disponeva di un’autorizzazione solo per il recupero di una parte della spedizione e non era, inoltre, menzionata nel modulo di cui all’allegato

VII. 22 Le autorità tedesche avevano inizialmente imposto alla società incaricata dell’organizzazione della spedizione di riprendere i rifiuti, e poi, a seguito del fallimento di quest’ultima, hanno invitato il produttore dei rifiuti a farsi carico dei costi di ripresa. 23

V. conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów) (C‑121/21, EU:C:2022:74, paragrafo 49).

Infatti, la situazione differisce da quella di un ricorso per inadempimento proposto ai sensi dell’articolo 258 TFUE, per il quale risulta da una giurisprudenza costante della Corte che l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in base alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e che la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi [v. sentenza del 5 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari) (C‑192/18, EU:C:2019:924, punto 45 e giurisprudenza citata)]. 24 A titolo accessorio, rilevo che tale termine sarebbe comunque scaduto se si considerasse come dies a quo la data del parere motivato della [OSCURATO:PERSONA], come sostenuto da quest’ultima nelle sue osservazioni scritte. 25 Inoltre, la normativa in vigore prima del regolamento n. 1013/2006, vale a dire il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU 1993, L 30, pag. 1), prevedeva, all’articolo 26, paragrafo 2, lo stesso termine in termini quasi identici, vale a dire «entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l’autorità competente è stata informata del traffico illegale o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate» [v., in una formulazione molto simile, articolo 14, paragrafo 2, della proposta della [OSCURATO:PERSONA] di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, del 10 ottobre 1990, COM(90) 415 def.]. 26 Inoltre, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65), nel caso degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati». 27 Ricordo che l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006 non subordina un tale accordo a particolari formalità. 28 Si tratta di estratti di una lettera del 19 gennaio 2021 (allegato B.6) e di un’e‑mail del 2 maggio 2023 (allegato B.7), inviate dalle autorità polacche alle autorità tedesche.

La prima indicava quanto segue: «[p]lease inform the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] what measures have been taken and whether the approximate date of return the waste to Germany is already known» [«[v]i preghiamo di informare l’ispettore capo della protezione ambientale in merito alle misure adottate e di comunicargli se sia già nota la data approssimativa di reintroduzione dei rifiuti in [OSCURATO:PERSONA]» (traduzione libera)].

La seconda era redatta come segue: «(...) could you provide current stage of the case? Has the court already issued a ruling on the case» [«(...) potreste fornirci informazioni sullo stato attuale della causa? Il tribunale si è già pronunciato?» (traduzione libera)].

A tale riguardo, la Corte è chiamata a effettuare una valutazione di fatto soggetta al principio della libera valutazione delle prove conformemente ai principi richiamati al paragrafo 17 delle presenti conclusioni. 29 La ripresa di tali rifiuti ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006 sarebbe stata richiesta, in alcuni casi, per il motivo che alcune imprese tedesche avrebbero spedito detti rifiuti come rifiuti indicati nell’«elenco verde» (v. nota a piè di pagina 14 delle presenti conclusioni), ricorrendo alla procedura d’informazione, mentre gli stessi rifiuti, non rientranti in tale elenco, avrebbero dovuto essere spediti secondo la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte (v. paragrafo 13 delle presenti conclusioni).

In altri casi, tale ripresa sarebbe stata necessaria per il motivo che le imprese polacche destinatarie dei rifiuti non erano titolari delle autorizzazioni richieste per il trattamento di tali rifiuti. 30 Secondo la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], non è dimostrato che siano state effettuate spedizioni illegali, né che eventuali spedizioni illegali possano essere imputate alle società tedesche interessate. [OSCURATO:PERSONA] condivide tale posizione, salvo che per una parte delle spedizioni relative al sito n. 2. 31 V., rispettivamente, allegati A.14 e A.29 (verbali dei controlli effettuati in tali siti dalle autorità polacche). 32 Per quanto riguarda il sito n. 3, la Repubblica di Polonia indica, nel suo ricorso, una quantità di 3 360 tonnellate e, nella sua replica, una quantità di 1 039 tonnellate (v. allegato C.2).

In udienza, essa ha precisato che si trattava di una stima approssimativa. 33 Ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettere e) e g), iii), del regolamento n. 1013/2006 per quanto riguarda il sito n. 2, nonché ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettere a), b), e) e g), i) e iii), di tale regolamento per quanto riguarda il sito n. 3. 34 Le spedizioni di rifiuti verso il sito n. 2 riguarderebbero, da un lato, le società di produzione o di spedizione tedesche ALBA Niedersachsen‑Anhalt GmbH (con sede a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), ALBA Niedersachsen‑Anhalt GmbH (con sede a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: «ALBA [OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA] und Transport GmbH (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), Schutt‑Karl GmbH, [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), nonché [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), e, dall’altro, la società destinataria polacca Bravet sp. z o.o.

Le spedizioni di rifiuti verso il sito n. 3 riguarderebbero la società mittente tedesca [OSCURATO:PERSONA] e la società destinataria polacca [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. 35 Nel quadro delle presenti conclusioni, faccio riferimento al catalogo europeo dei rifiuti (CER) e alla classificazione ivi stabilita, quali indicati dalla decisione 2000/532/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU 2000, L 226, pag. 3).

Tale decisione è stata modificata, da ultimo, dalla decisione 2014/955/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 18 dicembre 2014 (GU 2014, L 370, pag. 44). 36 Più precisamente, di rifiuti rientranti nella voce 17 08 02, vale a dire «materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01» (quest’ultima voce riguarda i «materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose»). 37 La società polacca Bravet, destinataria dei rifiuti spediti al sito n. 2, disporrebbe di un’autorizzazione per il recupero (operazioni R 5) dei rifiuti di cemento e per la loro raccolta, ma non per il recupero dei rifiuti di gesso.

Per contro, la società polacca [OSCURATO:PERSONA], destinataria dei rifiuti spediti verso il sito n. 3, non disporrebbe di autorizzazione né per la raccolta né per il recupero (operazioni R 5) di tali rifiuti, almeno nei terreni in cui sono stati scaricati. 38 Le imprese tedesche interessate, consapevoli di tale mancanza di autorizzazione, sarebbero pertanto responsabili di tali spedizioni illegali. 39 Tale è il caso, da un lato, di tutte le spedizioni di rifiuti attribuite dalla Repubblica di Polonia alle imprese ALBA Niedersachsen‑Anhalt e Schutt‑Karl, nonché, dall’altro, di una parte delle spedizioni di rifiuti attribuite da tale Stato membro alle imprese ALBA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 40

V. e‑mail dell’11 gennaio 2019 (allegato A.24) e lettera del 5 marzo 2019 (allegato A.25).

A tal riguardo, la Repubblica di Polonia non ha formulato alcuna osservazione supplementare nella sua replica. 41 Inoltre, contrariamente alla posizione sostenuta dalla Repubblica di Polonia, il semplice fatto che siano stati rinvenuti rifiuti di gesso nel sito n. 2 non consente di dimostrare in modo giuridicamente sufficiente che tali rifiuti provenissero dalla società mittente tedesca [OSCURATO:PERSONA]. 42 Infatti, nell’ambito delle loro comunicazioni alle autorità tedesche in merito a tali spedizioni, le autorità polacche hanno precisato, nella loro e‑mail dell’11 gennaio 2019 (allegato A.24), redatta in lingua inglese, quanto segue: «Normally in this situation we would request for take back but the waste has been mixed together with other plasterboard waste that was already deposited on the land.

Therefore it is impossible to distinguish which waste came from which company.

I do not know whether take-back in this situation is possible» [«Di solito, in questo tipo di situazione, chiediamo di riprendere i rifiuti, ma questi sono stati mescolati ad altri rifiuti di cartongesso che erano già stati depositati sul terreno.

È quindi impossibile distinguere quali rifiuti provengano da quale impresa.

Non so se in questo caso sia possibile una ripresa» (traduzione libera)].

Tali autorità hanno anche chiesto il parere dei loro interlocutori su tale situazione («[p]lease let me know your views on this») [«vi prego di farmi sapere cosa ne pensate» (traduzione libera)] e li hanno invitati a informare le società tedesche interessate (vale a dire, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che la società destinataria polacca Bravet non poteva trattare i rifiuti della voce 17 08 02 e che ulteriori spedizioni di tali rifiuti dovevano essere bloccate.

La lettera del 5 marzo 2019 (allegato A.25), nella sua traduzione in lingua inglese redatta a cura di dette autorità, ribadiva il fatto che le spedizioni in questione «were mixed with each other and with the waste already on the site, which made it impossible to distinguish between them and take-back was not possible» [«sono state mescolate tra loro e con i rifiuti già presenti sul sito, il che ha reso impossibile la loro identificazione e la loro ripresa» (traduzione libera)].

Nella sua replica, la Repubblica di Polonia ha precisato che i rifiuti sono stati scaricati e ripartiti nel sito n. 2 mediante un bulldozer. 43 Infatti, tali spedizioni, dichiarate come spedizioni di rifiuti di gesso nei moduli di cui all’allegato VII, non sono state menzionate né nella prima richiesta di ripresa dei rifiuti inviata dalle autorità polacche (allegato A.35), né negli scambi successivi (allegati da A.36 a A.44).

Nella sua replica, la Repubblica di Polonia ha precisato che tale circostanza era stata sollevata per dimostrare che, contrariamente a quanto asserito dalla società mittente tedesca [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima inviava non solo rifiuti di cemento, ma anche rifiuti di gesso.

In udienza, essa ha fatto riferimento all’e‑mail dell’11 gennaio 2024 (allegato A.24) (v. nota a piè di pagina 42 delle presenti conclusioni). 44 Più precisamente, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la società polacca Bravet, impresa destinataria dei rifiuti spediti verso il sito n. 2, disponeva di un’autorizzazione per la raccolta e per il recupero (operazioni R 5) dei rifiuti di cemento, nonché per la raccolta, ma non per il recupero, dei rifiuti di gesso (v. allegati A.15, A.17 e B.12), e che la società polacca [OSCURATO:PERSONA], destinataria dei rifiuti spediti verso il sito n. 3, disponeva di un’autorizzazione per la raccolta dei rifiuti di cemento (su alcune parcelle), ma non per il recupero di tali rifiuti (allegato A.30). 45 Ai fini di tale disposizione, la «raccolta» è definita come «il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento».

Il considerando 15 della direttiva 2008/98 sottolinea che «[è] necessario operare una distinzione tra il deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta, la raccolta di rifiuti e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento» e che «[g]li enti o le imprese che producono rifiuti durante le loro attività non dovrebbero essere considerati impegnati nella gestione dei rifiuti e soggetti ad autorizzazione per il deposito dei propri rifiuti in attesa della raccolta».

Il considerando 16 di tale direttiva precisa, in particolare, che «[n]ell’ambito della definizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti è inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento».

Tale considerando aggiunge che «[d]ovrebbe essere operata una distinzione tra il deposito preliminare di rifiuti in attesa della raccolta e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento, tenuto conto dell’obiettivo della presente direttiva, in funzione del tipo di rifiuti, delle dimensioni e del periodo di deposito e dell’obiettivo della raccolta». 46 L’allegato II della direttiva 2008/98 definisce l’«operazione di recupero R 13» come la «[m]essa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti)».

Inoltre, la nota a piè di pagina relativa a tale definizione precisa che «il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell’articolo 3, punto 10» di tale direttiva (v. nota a piè di pagina 45 delle presenti conclusioni).

Nel caso di specie, risulta che l’autorizzazione rilasciata alla società polacca Bravet per la «raccolta» dei rifiuti (allegati A.17 e B.12) non menzioni le operazioni di recupero R 13 e, in ogni caso, descriva il metodo di raccolta, al punto 2, 3) a), come un’operazione mediante la quale i rifiuti vengono, in particolare, «stoccati per un certo periodo di tempo fino a quando non ne sia stata raccolta una quantità sufficiente, e poi spediti con mezzi di trasporto a un altro detentore di rifiuti in possesso dell’autorizzazione appropriata per la gestione dei rifiuti».

Tale definizione corrisponde, a mio avviso, a quella di «raccolta» ai sensi dell’articolo 3, punto 10, della direttiva 2008/98 e si discosta da quella di «messa in riserva» quale prevista nell’ambito dell’operazione di recupero R

13. 47 Si pone quindi la questione della ripartizione del rischio tra, da un lato, le imprese produttrici o mittenti dei rifiuti e, dall’altro, le imprese destinatarie di tali rifiuti, in caso di informazioni inesatte riportate nel modulo di cui all’allegato VII o in altri documenti relativi alla loro spedizione. 48

V. nota a piè di pagina 11 delle presenti conclusioni. 49 A tal proposito, non condivido pienamente la posizione della [OSCURATO:PERSONA] nel suo parere motivato, secondo la quale, in sostanza, la responsabilità degli organizzatori sarebbe impegnata solo quando essi hanno «facile accesso» alle informazioni relative alle autorizzazioni al momento di compilare il modulo di cui all’allegato

VII. Tale approccio mi sembra infatti troppo vago e restrittivo per quanto riguarda la responsabilità del produttore o del mittente dei rifiuti che, pur non essendo tenuto a effettuare controlli sull’autenticità dei documenti richiesti (un’eventuale falsificazione di tali documenti ricadendo, evidentemente, sotto la sola responsabilità dell’impresa che li ha forniti), non può accontentarsi delle sole dichiarazioni del destinatario, ma è tenuto ad adottare un approccio proattivo consistente, quanto meno, nel richiedere una copia dell’autorizzazione di cui dispone il destinatario (a meno che, ad esempio, una tale copia non gli sia già stata fornita in occasione di spedizioni precedenti).

Inoltre, in udienza, la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di precisare le situazioni concrete in cui un’impresa avrebbe «facile accesso» alle informazioni relative alle autorizzazioni, il che dipende da circostanze di fatto spesso indipendenti dalla volontà di tale impresa e che, pertanto, non sono determinanti ai fini della valutazione della sua diligenza.

Tale approccio relativamente rigoroso nei confronti del produttore o del mittente dei rifiuti trova, inoltre, a mio avviso, il suo fondamento, da un lato, nell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/98, secondo cui, quando i rifiuti sono trasferiti per il trattamento preliminare dal produttore iniziale o dal detentore ad un commerciante o ad un ente o a un’impresa che effettua operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti, la responsabilità dell’esecuzione di un’operazione completa di recupero o smaltimento di regola non è assolta, e, dall’altro lato, nel considerando 18 del regolamento n. 1013/2006, secondo cui, tenuto conto della responsabilità dei produttori di rifiuti in materia di gestione ecologica dei rifiuti, i documenti di notifica e di trasporto dei rifiuti dovrebbero, ove possibile, essere compilati dai produttori.

V., inoltre, in tal senso e per analogia, sentenza del 3 ottobre 2013, Brady (C‑113/12, EU:C:2013:627, punto 78). 50

V. paragrafo 35 delle presenti conclusioni. 51

V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni. 52 È vero che il modulo di cui all’allegato VII rimanda alle istruzioni indicate nell’allegato I C del regolamento n. 1013/2006 e che il punto 21 di tale allegato precisa, in particolare, che, per quanto riguarda la casella relativa all’impianto di recupero, «devono essere fornite (...) le informazioni corrispondenti sull’impianto o sugli impianti in cui saranno effettuate o potrebbero essere effettuate eventuali operazioni successive di tipo R 12/R 13 (...)».

Tuttavia, rilevo, da un lato, che tali istruzioni riguardano i documenti di notifica e si applicano solo in via accessoria ai documenti della procedura di notifica.

L’obbligo di indicare gli impianti di recupero non intermedi è previsto solo all’articolo 15, lettera a), di tale regolamento, che fa parte del capo I dello stesso, che è applicabile alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte e non a quella d’informazione (la disposizione in questione precisa che: «[s]e una spedizione di rifiuti è destinata a un’operazione intermedia di recupero o smaltimento, tutti gli impianti in cui sono previste le operazioni, intermedie e non intermedie, di recupero e smaltimento successive sono parimenti indicati nel documento di notifica, in aggiunta all’operazione intermedia di recupero o smaltimento iniziale»).

Dall’altro lato, osservo che le istruzioni relative alla procedura d’informazione non comportano la precisazione di cui al punto 5, secondo comma, dell’allegato II di detto regolamento, riguardante le informazioni relative alla notifica , secondo la quale «[s]e i rifiuti sono destinati a un’operazione intermedia di recupero o smaltimento, devono essere fornite informazioni analoghe riguardanti tutti gli impianti in cui sono previste operazioni successive, intermedie e non intermedie, di recupero o smaltimento».

L’assenza di tale precisazione nelle istruzioni relative alla procedura d’informazione mi porta a concludere che gli obblighi relativi a quest’ultima siano meno rigorosi di quelli relativi alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte per quanto riguarda l’indicazione degli impianti di recupero. 53 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il [regolamento n. 1013/2006] (GU 2024, L 1157).

L’articolo 18, paragrafo 7, di questo nuovo regolamento prevede, in modo inedito ed esplicito, che «[s]e una spedizione è destinata al recupero intermedio, nel documento di cui all’allegato VII devono essere altresì indicati, oltre al recupero intermedio iniziale, l’impianto in cui è previsto il recupero intermedio o non intermedio direttamente successivo al recupero intermedio iniziale e i codici R di tali operazioni, nonché, se possibile, gli impianti in cui è previsto il recupero successivo intermedio o non intermedio e i codici R di tali operazioni».

A mio avviso, da tale disposizione non discende necessariamente che l’indicazione degli impianti successivi, se una spedizione è destinata a un recupero intermedio (previsto «se possibile»), non sia obbligatoria prima dell’entrata in vigore di detto regolamento, vale a dire il 21 maggio 2026.

In assenza di qualsiasi indicazione in tal senso nei considerando o nei lavori preparatori che hanno portato all’adozione di tale regolamento, detta disposizione potrebbe essere interpretata come una precisazione di un obbligo già previsto, sebbene non identificato esplicitamente, nel regolamento n. 1013/2006. 54

V. nota a piè di pagina11 e paragrafo 45 delle presenti conclusioni. 55 Del resto, anche da un punto di vista puramente fattuale, mi chiedo in che modo il mittente, che normalmente si rivolge a un’impresa di trasporto terza per effettuare il trasporto verso l’impianto di recupero, possa avere un qualche controllo sul luogo esatto, all’interno dell’impianto di recupero, in cui i rifiuti vengono scaricati, o anche solo esserne a conoscenza. 56 V., rispettivamente, allegati A.48 e A.61 (verbali dei controlli effettuati in tali siti dalle autorità polacche). 57 Ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettere a), b), e) e g), i) e iii), del regolamento n. 1013/2006. 58 Le spedizioni di rifiuti verso il sito n. 4 riguarderebbero, da un lato, il produttore tedesco [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), l’esportatore tedesco Trade & [OSCURATO:PERSONA] GmbH e, dall’altro, gli intermediari polacchi Inter‑Nicco sp. z o.o. sp.k. e F.H.U. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), nonché i destinatari polacchi [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») e A&P sp. z o.o., mentre le spedizioni di rifiuti verso il sito n. 5 riguarderebbero, da un lato, le società mittenti tedesche [OSCURATO:PERSONA] GmbH e [OSCURATO:PERSONA] RSW GmbH (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») e, dall’altro lato, i destinatari polacchi [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») e [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), sui terreni di RS [OSCURATO:PERSONA].

Benché nel suo ricorso la Repubblica di Polonia menzioni il codice di un’altra impresa tedesca non precisata, essa chiede solo la ripresa dei rifiuti riguardanti la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA].

Essa fa riferimento, anche nella sua replica, a spedizioni di rifiuti asseritamente illegali provenienti dalle società tedesche PB Solutions GmbH, [OSCURATO:PERSONA] GmbH e ALBA [OSCURATO:PERSONA] GmbH, senza tuttavia fornire prove sufficienti a dimostrare il coinvolgimento di tali società nelle spedizioni di rifiuti verso il sito n. 5.

Del resto, le spedizioni di rifiuti asseritamente imputabili a dette società non sono nemmeno menzionate nell’allegato C.2, che contiene una sintesi delle informazioni e delle prove contenute nella denuncia in relazione alle spedizioni di rifiuti asseritamente illegali, comprese quelle verso il sito n. 4. 59 Più precisamente, si tratta di rifiuti rientranti nella voce 19 12 12, vale a dire «altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 [quest’ultima voce riguarda “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose”]». 60 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe spedito i rifiuti tramite l’organizzatore Trade & [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe stipulato un contratto di spedizione di rifiuti con Inter‑Nicco.

Quest’ultima li avrebbe poi convogliati, sulla base di un contratto di intermediazione con la [OSCURATO:PERSONA], verso un impianto a Gliwice, gestito dalle società [OSCURATO:PERSONA] e A&P, con le quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato contratti di spedizione di rifiuti. 61 Infatti, tali rifiuti in plastica sarebbero contaminati da altri materiali, cosicché non rientrerebbero nella voce dei rifiuti in plastica. 62 V., sulla presenza di altre società, menzionata dalla Repubblica di Polonia, nota a piè di pagina 58 delle presenti conclusioni. 63 Una volta che i trasporti sono entrati nel territorio polacco, i moduli di cui all’allegato VII iniziali sarebbero stati sostituiti da nuovi moduli di cui all’allegato VII indicanti la «Spółdzielnia Socjalna „PLUS” Żagań» come società incaricata della spedizione e la «Sarbia 36» come destinataria.

Inoltre, gli ordini e le fatture di trasporto indicherebbero le località tedesche in cui hanno sede la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] come luogo di carico e Sarbia come luogo di scarico. 64 I rifiuti in questione sarebbero stati trasferiti in un primo momento a tale impresa a Jawiszowice, e successivamente ad altri destinatari a Gliwice. 65 Inoltre, detti rifiuti sarebbero stati trasportati non verso l’impianto di recupero indicato nei documenti di trasporto e nei moduli di cui all’allegato VII, ma direttamente a Sarbia, dove non esisteva alcun impianto di recupero, sulla base, per di più, di documenti di spedizione falsificati. 66

V. allegato B.20. 67

V. allegato A.59 (documenti relativi alla consegna dei rifiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] a Gliwice). 68 Infatti, in base ai documenti prodotti dalla Repubblica di Polonia [quali fatture, ordini di trasporto, lettere di vettura CMR, bolle di pesatura e moduli di cui all’allegato VII (v., al riguardo, allegato A.59)], appare probabile che alcune spedizioni di rifiuti siano partite dalla [OSCURATO:PERSONA] direttamente fino a Gliwice. 69 In particolare, le testimonianze dei conducenti raccolte nell’ambito di un’indagine penale (allegato A.58) e la deposizione del rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] (allegato A.56).

Allo stesso modo, le foto scattate durante il controllo, che mostrano rifiuti di prodotti tedeschi (e austriaci), non sono sufficienti, da sole, per attribuire la responsabilità di tali rifiuti alle società tedesche interessate (allegato A.48).

Inoltre, il fatto che le società A&P ed [OSCURATO:PERSONA] non dispongano di alcuna autorizzazione per il trattamento dei rifiuti non può comportare la responsabilità delle società tedesche all’origine di tali rifiuti, in assenza di un nesso diretto tra le società polacche e tedesche interessate. 70 I moduli di cui all’allegato VII, compilati dalle due società tedesche interessate, classificano i rifiuti come rifiuti in plastica rientranti nell’«elenco verde» e indicano, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] come organizzatore della spedizione, nonché la [OSCURATO:PERSONA] a Chełmek come destinatario e impianto di recupero, nonché, dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] come organizzatore della spedizione, la [OSCURATO:PERSONA] come destinatario e la [OSCURATO:PERSONA] come impianto di recupero. 71 Occorre, in particolare, menzionare l’ispezione effettuata dalle autorità polacche (allegato A.61) e le conclusioni formulate nell’ambito di un’indagine condotta dalla procura regionale di Tarnów (allegato A.67). 72 Tale «ordine di alterazione» sarebbe consistito, in sostanza, nel sostituire i documenti di origine (in particolare i moduli di cui all’allegato VII) con documenti falsificati.

Ad esempio, la Repubblica di Polonia rileva una menzione aggiuntiva nel contratto di trasporto concluso tra le società polacche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale «è essenziale che il conducente non specifichi la destinazione delle merci al momento del carico» (v. allegato A.66). 73 Infatti, non esiste alcuna prova che consenta di stabilire che le società tedesche potessero essere informate di tale diversione, che ricade principalmente sotto la responsabilità delle società polacche.

Al riguardo, la Repubblica di Polonia invoca un modulo di cui all’allegato VII (allegato A.70) che dovrebbe provare l’esistenza di una cooperazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], società che si suppone fosse incaricata del trasporto dei rifiuti direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] a Sarbia.

Tuttavia, tale documento, come gli altri moduli di cui all’allegato VII disponibili, riguarda in realtà una spedizione di rifiuti verso l’impianto di [OSCURATO:PERSONA] a Chełmek.

In tali circostanze, non è determinante sapere in che misura i rifiuti in questione potessero essere classificati nella voce 19 12 04 [corrispondente alla voce B 3010 della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, firmata il 22 marzo 1989, approvata a nome della Comunità economica europea con la decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1º febbraio 1993 (GU 1993, L 39, pag. 1)], tenuto conto del loro livello di contaminazione.

In ogni caso, non mi sembra sia dimostrato che tali rifiuti abbiano superato il livello di contaminazione consentito dalla definizione della voce B 3010 della Convenzione di Basilea, come interpretata alla luce del documento della [OSCURATO:PERSONA] intitolato «[OSCURATO:PERSONA] (FAQs) on Regulation (CE) n. 1013/2006 on shipments waste», consultabile, in lingua inglese, al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/shipments/faq.pdf. 74 Al riguardo, la Repubblica di Polonia si limita, nella sua replica, a ribadire che la quantità di rifiuti presenti a Sarbia era stimata a circa 8 700 tonnellate, la maggior parte delle quali sarebbe di origine tedesca. 75

V. allegati A.72 (verbale del controllo effettuato sul sito dalle autorità polacche) e A.73 (foto scattate in loco ). 76 Rifiuti urbani non differenziati, rientranti nella voce 19 12 12 (circa il 70 % di tali rifiuti), contaminati da composti organici, e altri rifiuti plastici, rientranti nella voce 19 12 04 (circa il 30 % di detti rifiuti), contenenti contaminanti metallici. 77 Ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettere a), b), e) e g), i) e iii), del regolamento n. 1013/2006. 78 Le spedizioni di rifiuti verso il sito in questione riguardano, da un lato, le imprese tedesche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GmbH, WAZ Werstoff‑Aufbereitungs‑Zentrum GmbH e TAK GmbH, nonché, dall’altro, l’impresa polacca [OSCURATO:PERSONA], che è locataria di un magazzino a Bzowo. 79 In particolare, l’ispezione effettuata dalle autorità polacche e le conclusioni formulate nell’ambito di un’indagine penale condotta dalla procura regionale di Tarnów (v. allegato A.74, lettera di quest’ultima). 80

V. autorizzazione rilasciata alla società [OSCURATO:PERSONA] per la raccolta dei rifiuti in plastica (allegato A.72, pag. 3042). 81 Ad esempio, le fotografie scattate nel sito n. 6 (allegati A.72 e A.73), che mostrano rifiuti provvisti di etichette recanti il numero di identificazione di [OSCURATO:PERSONA] (10999), attestano certamente che in quel sito si trovavano rifiuti provenienti da tale impresa, ma non consentono di provare a sufficienza che detta impresa sia stata coinvolta nel loro trasporto.

Sebbene non si possa escludere che essa sia stata informata del trasporto, è anche possibile che le società polacche interessate abbiano organizzato le spedizioni illegali senza alcun coinvolgimento da parte di tale impresa. 82 Ad esempio, gli elementi nei moduli di cui all’allegato VII che possono essere ricondotti alla società [OSCURATO:PERSONA] riguardavano solo le spedizioni di rifiuti in plastica di cui alla voce 19 12 04 effettuati verso [OSCURATO:PERSONA] a Chełmek (v. allegato B.33). 83

V. allegato A.74 (documenti della procura di Tarnów), in particolare pag. 3146. 84 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica di Polonia, non mi sembra che la sentenza del 9 giugno 2016, Nutrivet (C‑69/15, EU:C:2016:425, punti 37 e 38), sia pertinente a tale riguardo.

Infatti, in quella causa, era stato accertato che i documenti di accompagnamento oggetto del procedimento principale indicavano una società diversa da quella alla quale erano effettivamente destinate le spedizioni di rifiuti oggetto del procedimento principale, con sede in un altro Stato membro, la quale era menzionata quale impianto di recupero, pur non essendo situata nel paese di destinazione indicato in tali documenti. 85

V. punto 214 della denuncia (allegati A.81 e B.5).

Per tale ragione, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità di tale censura nella misura in cui essa è sollevata relativamente ai siti nn. 3, 4 e 6, mentre la Repubblica di Polonia, pur riconoscendo che la sua denuncia si riferiva solo al sito n. 5, sostiene che la menzione dei siti nn. 3, 4 e 6 nel ricorso non costituisce un ampliamento della seconda censura, ma solo una precisazione apportata ad essa.

V., in tal senso, Prete, L., [OSCURATO:PERSONA] in EU Law , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑sur‑le‑Rhin, 2017, pag.

203. 86 Sebbene il testo dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006 utilizzi l’espressione «rifiuti “notificati”», mi sembra che questa si applichi anche ai rifiuti inizialmente sottoposti alla procedura d’informazione.

Infatti, un’interpretazione diversa porterebbe al risultato paradossale secondo cui tale disposizione sarebbe applicabile (creando quindi un obbligo di notifica) solo quando i rifiuti sono già stati notificati.

Invece, l’interpretazione da me proposta appare coerente con il contesto in cui si inserisce detta disposizione, che rientra nel capo 5 di tale regolamento, intitolato «Disposizioni amministrative generali», nonché con il suo obiettivo, che consiste precisamente nel risolvere le divergenze di opinione tra le autorità in merito all’applicazione dell’articolo 3 di detto regolamento. 87 In altri termini, l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006 introduce una classificazione sussidiaria dei rifiuti in caso di divergenze di opinione tra le autorità interessate, che comporta l’applicazione della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento.

Tale approccio è conforme ai principi di precauzione e di azione preventiva, in quanto garantisce il livello più elevato di sorveglianza e controllo ai sensi di detto regolamento.

Ne consegue che la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte dev’essere considerata la procedura di default al fine di garantire una sorveglianza e un controllo ottimali delle spedizioni di rifiuti all’interno dell’Unione per proteggere l’ambiente e la salute umana.

La procedura d’informazione, per contro, è appropriata solo per i rifiuti che richiedono un livello minore di sorveglianza e di controllo. 88 Tale Stato membro mette in discussione l’applicabilità dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE nel caso di specie, per il motivo che il regolamento n. 1013/2006 contiene disposizioni specifiche sulla cooperazione tra Stati membri, costituendo così una lex specialis . 89 Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un inadempimento dell’obbligo generale di leale cooperazione che discende dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE si distingue rispetto ad un inadempimento degli obblighi specifici nei quali detto obbligo si manifesta.

Pertanto, un inadempimento del suddetto obbligo generale può essere constatato soltanto a condizione che esso riguardi comportamenti distinti da quelli costituenti la violazione di tali obblighi specifici [sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Slovenia (Archivi della BCE) (C‑316/19, EU:C:2020:1030, punto 121 e giurisprudenza citata)]. 90

V. giurisprudenza citata nella nota a piè di pagina precedente delle presenti conclusioni.

V. anche sentenza del 30 aprile 2024, Lettonia/Svezia (Sistema di garanzia dei depositi) (C‑822/21, EU:C:2024:373, punti 99 e 100, nonché giurisprudenza citata). 91 Infatti, nell’ambito dei ricorsi per inadempimento fondati sull’articolo 258 TFUE, la Corte ha precisato che la [OSCURATO:PERSONA], che non dispone di propri poteri di indagine in materia, dipende in ampia misura dagli elementi forniti da eventuali denuncianti, da organizzazioni private o pubbliche attive sul territorio dello Stato membro interessato, nonché da questo stesso Stato membro, e che spetta innanzi tutto alle autorità nazionali effettuare i controlli necessari sul posto, in uno spirito di cooperazione leale, conformemente al dovere di ogni Stato membro di facilitare l’adempimento del compito generale della [OSCURATO:PERSONA] [v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Slovenia (C‑140/14, EU:C:2015:501, punti da 40 a 43 e giurisprudenza citata)].

Lo stesso principio si applica, per analogia, nell’ambito di un ricorso per inadempimento fondato sull’articolo 259 TFUE. 92

V. la mia analisi nell’ambito della prima censura per quanto riguarda i siti nn. da 2 a

6. 93 Infatti, ancorché la Corte abbia ripetutamente dichiarato che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno, ivi comprese quelle che derivano dalla sua organizzazione federale, per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini imposti dal diritto dell’Unione [v. in tal senso, sentenza 14 maggio 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑383/00, EU:C:2002:289, punto 20)], l’unico caso, invocato dalle autorità polacche al riguardo, relativo al sito n. 3, si è concluso, dopo diversi scambi (allegati A.37, A.39 e A.40), con una risposta di diniego da parte delle autorità competenti (allegato A.44).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 21 maggio 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 730/23 Repubblica di Polonia contro Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] « Inadempimento di uno Stato – Articolo 259 TFUE – Regolamento (CE) n. 1013/2006 – Spedizioni di rifiuti – Articolo 24, paragrafo 2 – Ripresa dei rifiuti da parte dell’autorità competente di spedizione in caso di spedizione illegale – Rifiuto da parte della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] di garantire, entro un termine di 30 giorni, la ripresa di rifiuti spediti dalla [OSCURATO:PERSONA] verso la Polonia – Articolo 28 – Disaccordo in materia di classificazione – Obbligo di considerare i rifiuti in questione come rifiuti di cui all’allegato IV di tale regolamento – Articolo 4, paragrafo 3, TUE – Principio di leale cooperazione » I. Introduzione 1. Con il suo ricorso, la Repubblica di Polonia, sostenuta in parte dalla [OSCURATO:PERSONA] europea, chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione e, più in particolare, del regolamento (CE) n. 1013/2006 ( 2 ), nonché dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, nel contesto di diverse spedizioni di rifiuti effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] verso sei siti situati in Polonia. 2. La questione principale della presente causa risiede nell’applicazione dei principi di libera produzione e di libera valutazione delle prove nell’ambito di tale regolamento, in occasione di uno dei rari procedimenti di ricorso per inadempimento avviati da uno Stato membro. II. Contesto normativo 3. L’articolo 24 del regolamento n. 1013/2006, intitolato «Ripresa dei rifiuti in caso di spedizione illegale», enuncia quanto segue, ai paragrafi da 1 a 3: «1.      Quando un’autorità competente individua una spedizione da essa ritenuta illegale ne informa immediatamente le altre autorità competenti interessate. 2.      Se il responsabile della spedizione illegale è il notificatore, l’autorità competente di spedizione provvede affinché i rifiuti in questione siano: a)      ripresi dal notificatore de facto; o, se non è stata trasmessa alcuna notifica, b)      ripresi dal notificatore de iure; o, qualora ciò risulti impossibile, c)      ripresi dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile, d)      recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese di destinazione o spedizione dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto; o, qualora ciò risulti impossibile, e)      recuperati o smaltiti in modo alternativo in un paese diverso dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, se tutte le autorità competenti interessate sono d’accordo. Tale ripresa, recupero o smaltimento devono avvenire entro trenta giorni o entro il termine eventualmente concordato tra le autorità competenti interessate dal momento in cui l’autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata per iscritto dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei motivi che l’hanno prodotta. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, nonché da altre autorità competenti. (...) 3.      Se il responsabile della spedizione illegale è il destinatario, l’autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano recuperati o smaltiti con metodi ecologicamente corretti: a)      dal destinatario; o, qualora ciò sia impossibile, b)      dall’autorità competente stessa o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto. (...)» 4. L’articolo 28 di tale regolamento, intitolato «Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti», così prevede, al paragrafo 2: «Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano in merito alla classificazione dei rifiuti notificati come rifiuti dell’allegato III, III A, III B o IV, i rifiuti si considerano rifiuti dell’allegato IV». III. Fatti della controversia e procedimento precontenzioso 5. Nel corso degli anni compresi tra il 2015 e il 2019, le autorità polacche hanno constatato la presenza di rifiuti che, a loro avviso, erano stati oggetto di una «spedizione illegale» ai sensi dell’articolo 2, punto 35, del regolamento n. 1013/2006, effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] verso sei siti situati in Polonia, vale a dire: il sito n. 1 (Tuplice), il sito n. 2 ([OSCURATO:PERSONA]), il sito n. 3 (Sobolew), il sito n. 4 (Gliwice), il sito n. 5 (Sarbia) e il sito n. 6 (Bzowo). 6. A seguito delle richieste di riprendere i rifiuti in questione, formulate dalle autorità polacche presso le autorità tedesche e a cui non veniva dato alcun seguito, il 26 luglio 2023 la Repubblica di Polonia ha presentato una denuncia alla [OSCURATO:PERSONA] sulla base dell’articolo 259, secondo comma, TFUE, chiedendole di emettere un parere motivato per il fatto che il rifiuto della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] di riprendere tali rifiuti costituiva una violazione del diritto dell’Unione ( 3 ). 7. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte presentate dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] e aver sentito quest’ultima nonché la Repubblica di Polonia, la [OSCURATO:PERSONA] ha emesso, il 18 ottobre 2023, un parere motivato nel quale ha: –        in primo luogo, considerato la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] inadempiente, da un lato, rispetto al suo obbligo di riprendere entro un termine di 30 giorni i rifiuti che erano stati oggetto di una spedizione illegale verso il sito n. 1 ( 4 ) e, dall’altro, rispetto ai suoi obblighi relativi al recupero dei rifiuti classificati alla voce 17 08 02 per quanto riguarda la spedizione organizzata da due imprese tedesche verso il sito n. 2 ( 5 ); –        in secondo luogo, concluso di non essere in grado di stabilire una violazione del diritto dell’Unione per quanto riguarda le altre censure relative ai siti nn. dal 2 al 6, e, –        in terzo luogo, respinto le censure relative alla violazione dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006 e dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 8. Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 29 novembre 2023, la Repubblica di Polonia ha presentato il presente ricorso per inadempimento ai sensi dell’articolo 259 TFUE. Essa chiede alla Corte di constatare che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione nell’ambito di spedizioni illegali di rifiuti verso la Polonia, e di condannare tale Stato membro alle spese. 9. Con decisione del 18 aprile 2024, la [OSCURATO:PERSONA] è stata ammessa a intervenire a sostegno della Repubblica di Polonia ( 6 ). 10. La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare la Repubblica di Polonia alle spese. V. Analisi 11. La Repubblica di Polonia solleva tre censure nei confronti della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], relative al fatto che quest’ultima ha, in primo luogo, violato il proprio obbligo di riprendere i rifiuti spediti illegalmente ai sensi del regolamento n. 1013/2006 ( 7 ), in secondo luogo, violato il proprio obbligo di trattare tali rifiuti come rifiuti di cui all’allegato IV di tale regolamento ( 8 ) e, in terzo luogo, violato il proprio obbligo di leale cooperazione essendosi astenuta dall’adottare misure volte a chiarire i fatti relativi alla spedizione illegale di rifiuti ( 9 ). A. Sulla prima censura, relativa alla violazione dell’obbligo di riprendere i rifiuti spediti illegalmente 1. Osservazioni preliminari 12. Con la sua prima censura, la Repubblica di Polonia sostiene, in sostanza, che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del regolamento n. 1013/2006, non avendo provveduto a riprendere i rifiuti in questione ( 10 ). 13. A tal proposito, in primo luogo, vorrei sottolineare che, ai sensi dell’articolo 191, paragrafo 2, TFUE, la politica dell’Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga» ( 11 ). A mio avviso, da tali principi deriva una maggiore responsabilità delle imprese produttrici di rifiuti nei casi in cui esse ne assicurino la spedizione al di fuori dello Stato membro in cui sono prodotti. 14. Su tale base, il regolamento n. 1013/2006 persegue, in particolare, l’obiettivo della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti, come definita dal suo articolo 2, punto 8 ( 12 ), il che implica anche, come risulta dall’articolo 2, punto 34, che la spedizione dei rifiuti ha luogo solo ai fini del recupero o dello smaltimento di questi ultimi ( 13 ). 15. In tale contesto, l’articolo 3 di tale regolamento, che disciplina essenzialmente le procedure di spedizione, prevede, al suo paragrafo 1, la «procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte» per le spedizioni di rifiuti destinati allo smaltimento e di numerose categorie di rifiuti destinati al recupero, nonché, al suo paragrafo 2, la «procedura d’informazione», disciplinata dall’articolo 18 di detto regolamento, che si limita, per quanto riguarda le altre spedizioni di rifiuti (di quantità superiore a 20 kg), facenti parte dell’«elenco verde» ( 14 ), alla compilazione di un modulo e alla conclusione di un contratto tra la persona che organizza la spedizione e il destinatario per quanto riguarda il recupero dei rifiuti ( 15 ), e tali documenti devono essere redatti conformemente alle istruzioni del modulo figurante sull’allegato VII del medesimo regolamento (in prosieguo: il «modulo di cui all’allegato VII»). 16. In caso di spedizione illegale di rifiuti, come definita all’articolo 2, punto 35, del regolamento n. 1013/2006 ( 16 ), l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento prevede che, se il responsabile di tale spedizione illegale è il notificatore, l’autorità competente di spedizione deve provvedere affinché i rifiuti siano ripresi entro un termine, in linea di principio, di 30 giorni o entro il termine eventualmente concordato tra le autorità competenti interessate, a decorrere dal giorno in cui ne è venuta a conoscenza o ne è stata informata dalle autorità competenti di destinazione. 17. In secondo luogo, ricordo che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’ambito di un procedimento per inadempimento, incombe alla [OSCURATO:PERSONA] provare l’esistenza dell’asserito inadempimento e fornire alla Corte tutti gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di tale inadempimento, senza che la [OSCURATO:PERSONA] si possa basare su una qualsivoglia presunzione ( 17 ). Gli stessi principi si applicano quando un ricorso per inadempimento è proposto da uno Stato membro ai sensi dell’articolo 259 TFUE ( 18 ). È quindi alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare gli elementi di prova forniti dalla Repubblica di Polonia, nonché alla luce dei principi della libera produzione e della libera valutazione delle prove, quali sanciti dalla giurisprudenza della Corte ( 19 ). 18. Nel caso di specie, dalle allegazioni della Repubblica di Polonia risulta che i rifiuti in questione sarebbero stati spediti dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Polonia nell’ambito della procedura d’informazione, al di fuori delle condizioni previste dal regolamento n. 1013/2006, sia per quanto riguarda la categoria di rifiuti che poteva essere spedita secondo tale procedura, sia per quanto riguarda le autorizzazioni detenute dalle imprese incaricate del loro trattamento. Per quanto riguarda il sito n. 1, avendo la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto l’esistenza di spedizioni illegali, la controversia verte unicamente sulla questione se tale Stato membro abbia violato il termine per riprendere tali rifiuti, mentre, per quanto riguarda i siti nn. da 2 a 6, occorre esaminare l’esistenza stessa delle asserite spedizioni illegali addebitabili alle imprese tedesche interessate. Nel prosieguo delle presenti conclusioni, analizzerò separatamente tali due situazioni. 2. Sul sito n. 1 (Tuplice) 19. La Repubblica di Polonia contesta alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] di aver violato il proprio obbligo di riprendere, entro il termine di 30 giorni, circa 20 000 tonnellate di rifiuti consistenti in scorie di zinco spediti illegalmente ( 20 ). 20. Le parti, così come la [OSCURATO:PERSONA], riconoscono che i rifiuti in questione sono stati oggetto di una spedizione illegale ( 21 ) e concordano sul fatto che la ripresa di tali rifiuti si è conclusa nel mese di dicembre 2024 ( 22 ). 21. Innanzitutto, ritengo che occorra respingere gli argomenti avanzati dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il ricorso sarebbe irricevibile o sarebbe divenuto privo di oggetto, per il motivo che la ripresa dei rifiuti è stata nel frattempo completata. Infatti, nell’ambito di un ricorso per inadempimento interstatale fondato sull’articolo 259 TFUE, l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata alla luce della situazione dello Stato membro convenuto così come si presentava quando ci si è preventivamente rivolti alla [OSCURATO:PERSONA], in conformità con il secondo comma di tale articolo ( 23 ). Nel caso di specie, a tale data, il termine per la ripresa era ampiamente scaduto ( 24 ). 22. In primo luogo, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le decisioni delle sue autorità nazionali competenti, con cui si imponeva alla società all’origine delle spedizioni di riprendere i rifiuti in questione, sono state oggetto di un procedimento giudiziario. Essa sostiene inoltre che la ripresa di una tale quantità di rifiuti richiedeva diversi mesi, a causa di vincoli logistici e della necessità di organizzare una procedura di appalto conforme alle norme dell’Unione. Alla luce di tali circostanze, il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 1013/2006 non sarebbe applicabile. 23. Al riguardo, osservo che l’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento non prevede alcuna eccezione né motivi che consentano l’interruzione del termine in questione, nemmeno a causa del volume dei rifiuti, in quanto l’unica possibilità offerta al riguardo consiste nella fissazione di un termine alternativo da parte delle autorità competenti interessate ( 25 ). In ogni caso, il mancato rispetto del termine, nel contesto di un ritardo, come nel caso di specie, di quasi dieci anni, non può essere giustificato da ragioni logistiche, né dal motivo secondo cui l’entità dei rifiuti imporrebbe l’organizzazione di una procedura di gara d’appalto europea ( 26 ). 24. In secondo luogo, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] fa valere l’esistenza, durante il procedimento precontenzioso, di un accordo tra le parti ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006, relativo all’opportunità di attendere l’esito del procedimento giudiziario prima di procedere alla ripresa dei rifiuti in questione, cosa che è tuttavia contestata dalle autorità polacche ( 27 ). La Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] si basa, al riguardo, sulla corrispondenza scambiata tra le autorità polacche e tedesche, nella quale le prime avrebbero acconsentito alla decisione di attendere l’esito del procedimento giudiziario in corso e si sarebbero astenute dal chiedere a queste ultime di riprendere i rifiuti prima della sua conclusione ( 28 ). 25. Tale corrispondenza rivela, a mio avviso, che le autorità polacche non hanno manifestato l’intenzione di sottoporre immediatamente la questione alla Corte. Se ne potrebbe quindi dedurre che esse abbiano, per un certo periodo, atteso gli sviluppi del procedimento pendente in [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, da tali scambi non emerge in modo univoco che tali autorità abbiano accettato di attendere fino alla conclusione di tale procedimento. È del resto pacifico tra le parti che, al più tardi in occasione della loro audizione del 20 settembre 2023 dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA], le autorità polacche hanno chiaramente indicato che un tale accordo non esisteva. Pertanto, ritengo che l’esistenza di un accordo sull’opportunità di attendere l’esito del procedimento giudiziario, come sostenuto dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], non sia provata in modo giuridicamente sufficiente. 26. In tali circostanze, propongo di accogliere la prima censura per quanto riguarda il sito n. 1 (Tuplice). 3. Sui siti nn. da 2 a 6 27. Per quanto riguarda i siti nn. da 2 a 6, la Repubblica di Polonia contesta alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] di aver violato le disposizioni relative alla ripresa dei rifiuti spediti illegalmente ( 29 ), mentre quest’ultima respinge tale accusa negando l’esistenza stessa di spedizioni illegali imputabili alle società tedesche interessate ( 30 ). 28. Nel prosieguo delle presenti conclusioni, esaminerò congiuntamente le situazioni che presentano analogie, in particolare per quanto riguarda la categoria dei rifiuti spediti. a) Sui siti nn. 2 ([OSCURATO:PERSONA]) e 3 (Sobolew) 29. La Repubblica di Polonia sostiene che, tra i mesi di aprile e settembre 2018, le autorità polacche hanno constatato, in occasione di controlli effettuati nei siti nn. 2 e 3 ( 31 ), la presenza, rispettivamente, di 1 156 e 1 039 tonnellate di rifiuti ( 32 ) oggetto di spedizioni illegali ( 33 ) da parte di società tedesche ( 34 ). Al posto dei rifiuti di cemento (voce 17 01 01 ( 35 )) (in prosieguo: i «rifiuti di cemento») dichiarati nei moduli di cui all’allegato VII, tali imprese avrebbero spedito, secondo la procedura d’informazione, rifiuti da costruzione misti a rifiuti contenenti gesso (in prosieguo: i «rifiuti di gesso») ( 36 ) non compresi nell’«elenco verde» a fini di operazioni di recupero per i quali le imprese destinatarie non disporrebbero nemmeno delle autorizzazioni richieste ( 37 ). Inoltre, in determinati casi, i rifiuti controversi, pur essendo classificati dalle società mittenti tedesche come rifiuti di gesso, sarebbero stati tuttavia spediti a imprese polacche prive di autorizzazione per il recupero di tali rifiuti ( 38 ). 30. A tal proposito, mi sembra opportuno distinguere la questione dell’esistenza delle spedizioni dei rifiuti controversi da quella della responsabilità delle imprese tedesche interessate. 31. Per quanto riguarda l’esistenza delle spedizioni (illegali o meno) dei rifiuti controversi, occorrerà operare inoltre una distinzione tra le spedizioni di rifiuti classificati come rifiuti di cemento e quelli classificati come rifiuti di gesso. 32. In primo luogo, è pacifico tra le parti che la maggior parte dei documenti relativi a tali società – in particolare i contratti di trasporto e i moduli di cui all’allegato VII – menzionino spedizioni di rifiuti di cemento ( 39 ). La Repubblica di Polonia sostiene tuttavia che tali spedizioni nascondevano, in realtà, spedizioni di rifiuti di gesso, il che sarebbe dimostrato principalmente dai risultati delle ispezioni condotte dalle autorità polacche, le quali hanno constatato, nei siti interessati, la presenza di rifiuti di gesso, oltre ai rifiuti di cemento o a una miscela dei due. 33. Mi sembra che il semplice ritrovamento di rifiuti di gesso nei siti degli impianti controllati dalle autorità polacche costituisca, invero, un indizio del fatto che in tali siti fossero stati spediti rifiuti diversi da quelli oggetto delle autorizzazioni per il recupero. Tuttavia, tale circostanza non dimostra, di per sé, che tali rifiuti provenissero effettivamente dalle spedizioni controverse. Infatti, tali spedizioni sono state accompagnate da moduli di cui all’allegato VII e da altri documenti di trasporto concordanti, dai quali risulta che i rifiuti controversi sono stati spediti e ricevuti come rifiuti di cemento. Non vi è alcun elemento che dimostri che dette spedizioni avrebbero occultato altre categorie di rifiuti, tanto più che, come riconosce la stessa Repubblica di Polonia, nei siti in questione sono stati rinvenuti anche rifiuti di cemento. 34. In secondo luogo, è parimenti pacifico tra le parti che alcune spedizioni di rifiuti siano state classificate dalle imprese interessate come rifiuti di gesso. 35. Per quanto riguarda il sito n. 2, si tratta, in primo luogo, delle spedizioni tra, da un lato, le società mittenti tedesche ALBA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, la società destinataria polacca Bravet. Tuttavia, non è dimostrato che tali spedizioni siano state oggetto di una richiesta di ripresa. Infatti, i documenti relativi alle richieste di riprendere i rifiuti invocate dalla Repubblica di Polonia non fanno menzione di siffatte spedizioni ( 40 ). 36. In secondo luogo, le parti concordano sull’esistenza di un contratto di spedizione di rifiuti di gesso tra la società mittente, la tedesca [OSCURATO:PERSONA], e la società destinataria polacca Bravet. Tuttavia, né i moduli di cui all’allegato VII firmati dalle parti interessate, né altri documenti relativi alle stesse fanno menzione di tali spedizioni. Manca quindi la prova dell’esecuzione di tale contratto ( 41 ). 37. In terzo luogo, le parti riconoscono inoltre l’esistenza di spedizioni di rifiuti, registrati come rifiuti di gesso, effettuate dalle società mittenti tedesche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] verso gli impianti della società destinataria polacca Bravet. Tuttavia, secondo gli elementi di prova forniti dalla Repubblica di Polonia, le autorità polacche non hanno formulato una richiesta di ripresa, poiché tali rifiuti erano stati mescolati con altri rifiuti nel sito n. 2, cosicché, a loro avviso, non era più possibile determinare la provenienza dei rifiuti per ciascuna delle imprese interessate ( 42 ). 38. Per quanto riguarda il sito n. 3, le spedizioni di rifiuti dichiarati come rifiuti di gesso riguardavano spedizioni tra la società mittente tedesca [OSCURATO:PERSONA] e la società destinataria polacca [OSCURATO:PERSONA], che, tuttavia, non sono state menzionate in una fase precedente al ricorso presentato dalla Repubblica di Polonia e, come sostiene la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], non sono state oggetto di una richiesta di ripresa da parte delle autorità polacche ( 43 ). 39. In conclusione, ritengo che l’esistenza di spedizioni illegali di rifiuti, per i quali la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a garantire la ripresa, non sia sufficientemente provata e che occorra pertanto respingere la prima censura per quanto riguarda i siti nn. 2 e 3. 40. Ciò premesso, a titolo di completezza, esaminerò ugualmente la questione della responsabilità delle imprese tedesche interessate alla luce delle spedizioni di rifiuti dichiarati come rifiuti di gesso verso impianti privi delle autorizzazioni richieste per il loro recupero. 41. A tale riguardo, le parti non concordano sulla responsabilità del produttore dei rifiuti o dell’organizzatore della loro spedizione in relazione alla legalità delle operazioni di recupero effettuate nei paesi di destinazione dei rifiuti quando, da un lato, l’impresa destinataria dei rifiuti o il gestore dell’impianto di recupero non sia titolare di un’autorizzazione valida per il trattamento di tali rifiuti o quando, dall’altro lato, rifiuti legalmente spediti non siano correttamente recuperati nel paese di destinazione. La questione riguarda, in particolare, la portata della firma dell’impresa destinataria sul modulo di cui all’allegato VII o della sua dichiarazione nel contratto con l’organizzatore della spedizione per quanto riguarda il possesso delle autorizzazioni richieste. 42. Nel caso di specie, le parti riconoscono che le imprese destinatarie dei rifiuti non disponevano delle autorizzazioni richieste per il recupero dei rifiuti di gesso ( 44 ). Inoltre, per quanto riguarda il sito n. 2, ritengo, al pari della Repubblica di Polonia, che l’autorizzazione della società destinataria polacca Bravet per la «raccolta» dei rifiuti di gesso, quale definita all’articolo 3, punto 10, della direttiva 2008/98 ( 45 ), non implicherebbe nemmeno la possibilità di un «deposito preliminare» di tali rifiuti, come previsto nell’ambito dell’operazione di recupero R 13 ( 46 ). Infatti, sebbene i termini di tali definizioni possano prestarsi a confusione, la definizione della nozione di «messa in riserva di rifiuti», corrispondente all’operazione di recupero R 13 di cui all’allegato II di tale direttiva, esclude esplicitamente il «deposito temporaneo» ai sensi dell’articolo 3, punto 10, di detta direttiva. 43. Pertanto, nella misura in cui le autorizzazioni in questione non coprono le operazioni di recupero (R 5 o R 13) per le quali i rifiuti sono stati spediti, occorre esaminare se le imprese tedesche che hanno organizzato la spedizione possano esserne ritenute responsabili, in particolare nel caso in cui la società destinataria di tali rifiuti abbia dichiarato, nel modulo di cui all’allegato VII (caselle 13 e 14) nell’ambito del contratto con l’organizzatore della spedizione, di essere in possesso delle autorizzazioni richieste ( 47 ). 44. A tal proposito, appare evidente che, qualora si dimostrasse che talune imprese erano a conoscenza del fatto che le imprese destinatarie non erano in possesso delle autorizzazioni richieste o della diversione illegale dei rifiuti verso altri siti, esse dovrebbero essere ritenute responsabili delle spedizioni illegali. Per contro, in assenza di prove di una tale conoscenza, occorre determinare la portata dell’obbligo di diligenza che incombe loro alla luce delle illegalità in questione. 45. In generale, ritengo che, tenuto conto dell’obbligo di diligenza maggiore che grava sul mittente dei rifiuti nell’ambito della spedizione di rifiuti al di fuori dello Stato membro in cui sono prodotti ( 48 ), quest’ultimo non possa assumere un atteggiamento passivo riguardo all’esistenza delle autorizzazioni richieste a carico del destinatario. In altri termini, contrariamente alla posizione sostenuta dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], il mittente dei rifiuti non può limitarsi a stipulare un contratto di spedizione di rifiuti e a compilare il modulo di cui all’allegato VII. Senza imporgli obblighi eccessivamente vincolanti, ci si deve tuttavia aspettare da tale mittente che esso richieda la trasmissione di una copia delle autorizzazioni pertinenti, senza che esso sia tuttavia tenuto a procedere a verifiche approfondite, quali indagini o audit relativi alla validità di tali documenti, competenza che spetta esclusivamente alle autorità pubbliche ( 49 ). 46. Nel caso di specie, per quanto riguarda i rifiuti spediti verso il sito n. 2, rilevo che la Bravet, la società polacca che gestisce tale sito, aveva presentato alle imprese mittenti tedesche, da un lato, la ALBA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 50 ) e, dall’altro, la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ( 51 ), le proprie autorizzazioni alla raccolta di rifiuti rientranti nelle voci 17 01 01 e 17 08 02, nonché al recupero di rifiuti rientranti esclusivamente nella voce 17 01 01 (e non nella voce 17 08 02). Nonostante tali elementi, dette imprese hanno organizzato spedizioni, per operazioni di recupero R 13, di rifiuti rientranti nella voce 17 08 02. 47. Pertanto, e fatte salve le spiegazioni sviluppate ai paragrafi 35 e 37 delle presenti conclusioni, sembrerebbe sussistere la responsabilità delle imprese tedesche interessate, nella misura in cui queste erano a conoscenza della situazione dell’impresa destinataria al momento della compilazione del modulo di cui all’allegato VII. 48. Per contro, da un lato, non condivido l’argomento avanzato dalla Repubblica di Polonia secondo cui la responsabilità delle società mittenti tedesche sussisterebbe comunque per il motivo che le società mittenti tedesche ALBA [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avrebbero indicato come impianto di recupero, nella casella 7 dei loro moduli di cui all’allegato VII, solo la società destinataria polacca Bravet, mentre, trattandosi di una spedizione effettuata verso un impianto intermedio, esse avrebbero dovuto menzionare anche l’impianto di recupero non intermedio. Infatti, poiché la casella 7 del modulo di cui all’allegato VII riguarda solo l’«impianto di recupero», è dunque sufficiente menzionare l’impianto che, secondo quanto indicato alla casella 8, è tenuto a effettuare un’operazione di recupero R 13, anche se quest’ultima operazione comporta una messa in riserva di rifiuti in attesa di un’altra operazione di recupero (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo di produzione dei rifiuti) ( 52 ). 49. Dall’altro lato, non condivido nemmeno la posizione sostenuta dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’obbligo esplicito di indicare gli impianti non intermedi previsto dal nuovo regolamento (UE) 2024/1157 dimostrerebbe che tale indicazione sarebbe richiesta solo a partire dall’entrata in vigore di tale regolamento ( 53 ). 50. Per quanto riguarda i rifiuti spediti verso il sito n. 3, è pacifico tra le parti che la [OSCURATO:PERSONA], la società polacca che gestisce tale sito, non disponeva delle autorizzazioni richieste per quanto riguarda le parcelle specifiche in cui i rifiuti sarebbero stati scaricati. 51. A tal proposito, mi sembra che, sebbene occorra riconoscere l’esistenza di un obbligo di diligenza maggiore a carico dell’impresa produttrice o mittente dei rifiuti ( 54 ), non si possa tuttavia esigere da tale impresa che essa sia a conoscenza e debba rispondere del luogo esatto di scarico, all’interno dell’impianto di trattamento debitamente identificato nei documenti pertinenti, in cui i rifiuti saranno depositati. Un tale obbligo andrebbe oltre l’ambito del suo controllo, poiché tale questione rientra esclusivamente nella responsabilità del gestore dell’impianto di trattamento ( 55 ). b) Sui siti nn. 4 (Gliwice) e 5 (Sarbia) 52. La Repubblica di Polonia sostiene che, tra i mesi di febbraio e di maggio 2018, le sue autorità hanno individuato, in occasione di controlli effettuati nei siti nn. 4 e 5 ( 56 ), rispettivamente 1 300 e 8 700 tonnellate di rifiuti oggetto di spedizioni illegali ( 57 ) da parte di imprese tedesche ( 58 ). A differenza di quanto indicato nei moduli di cui all’allegato VII, che menzionavano rifiuti di plastica e gomma (alla voce 19 12 04) (in prosieguo: i «rifiuti in plastica»), tali imprese avrebbero, nell’ambito della procedura di informazione, trasferito rifiuti non compresi nell’«elenco verde» ai fini di operazioni di recupero. 53. Più in particolare, i rifiuti rilevati nel sito n. 4 sarebbero costituiti da rifiuti di imballaggio compositi di prodotti alimentari in plastica e altri materiali (in prosieguo: i «rifiuti urbani non differenziati») ( 59 ), prodotti dall’azienda tedesca [OSCURATO:PERSONA] e spediti a Gliwice sulla base di una catena di contratti ( 60 ). I rifiuti rinvenuti nel sito n. 5 consisterebbero in rifiuti compressi in balle avvolte da fil di ferro, non riconducibili ad alcuna voce identificabile ( 61 ), di cui una parte non trascurabile recherebbe scritte e codici a barre attestanti la loro origine tedesca, prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] ( 62 ), e che, sebbene formalmente destinati alla località di Chełmek, sarebbero stati in realtà spediti a Sarbia, dopo l’alterazione dei documenti di trasporto ( 63 ). Inoltre, l’impresa destinataria dei rifiuti spediti verso il sito n. 4 , avrebbe agito solo in qualità di intermediaria ( 64 ) e disporrebbe solo di un’autorizzazione per la raccolta dei rifiuti in plastica, mentre l’impresa destinataria dei rifiuti spediti verso il sito n. 5 non sarebbe titolare di un’autorizzazione per il recupero di tali rifiuti ( 65 ). 54. Ebbene, per quanto riguarda il sito n. 4, dagli elementi di prova forniti dalla Repubblica di Polonia (moduli di cui all’allegato VII, documenti di trasporto denominati «lettere di vettura CMR» e bolle di pesatura) risulta che i rifiuti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] erano classificati come rifiuti in plastica rientranti nell’«elenco verde» e spediti all’impresa polacca [OSCURATO:PERSONA], la quale era autorizzata a effettuare operazioni di recupero di tali rifiuti e ne ha accusato ricevuta presso il sito di Jawiszowice (e non quello di Gliwice) ( 66 ). I documenti di trasporto prodotti dalla Repubblica di Polonia, relativi alle spedizioni verso Gliwice, riguardano solo operazioni che coinvolgono le società polacche [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mittente, e A&P, in qualità di destinatario ( 67 ). Anche supponendo che, come sostiene la Repubblica di Polonia, la presa in carico dei rifiuti provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA] sia stata fittizia, essendo i carichi stati trasportati direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] verso Gliwice ( 68 ), tale circostanza non risulta dai documenti redatti dalle società tedesche all’origine delle spedizioni e, soprattutto, non può essere loro direttamente attribuita. Una tale circostanza rientrerebbe, se del caso, nella responsabilità delle imprese polacche interessate. Inoltre, nemmeno gli altri elementi di prova prodotti dalla Repubblica di Polonia presentano un carattere decisivo a tale riguardo ( 69 ). D’altra parte, il ricorso resta vago quanto alla quantità di rifiuti imputabili alle due società tedesche in questione. 55. Per quanto riguarda il sito n. 5, tutti i documenti (in particolare i moduli di cui all’allegato VII) riconducibili alle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] riguardavano spedizioni di rifiuti in plastica effettuate verso le imprese polacche [OSCURATO:PERSONA] (da parte della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (da parte della [OSCURATO:PERSONA]) a Chełmek ( 70 ). Gli altri elementi di prova forniti dalla Repubblica di Polonia ( 71 ) dimostrano certamente la presenza, nel sito di Sarbia, di rifiuti riconducibili alle imprese tedesche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che potrebbero essere stati deviati dalla loro destinazione ufficiale ed essere trasportati direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] a Sarbia. Tuttavia, tali elementi non sono sufficienti a provare che tali spedizioni siano state organizzate o autorizzate dalle società tedesche interessate, oppure che queste ne fossero a conoscenza. Infatti, tenuto conto, in particolare, degli ordini di trasporto scambiati tra imprese polacche e contenenti un «ordine di alterazione» ( 72 ), non si può escludere che la diversione di tali rifiuti sia stata occultata a tali società tedesche e che ricada sotto la sola responsabilità delle società polacche in questione ( 73 ). Inoltre, gli elementi di prova forniti dalla Repubblica di Polonia non consentono di stabilire con sufficiente precisione la quantità di rifiuti che sarebbe stata spedita dalle società tedesche interessate al sito in questione, sul quale è attestata anche la presenza di rifiuti provenienti dalla Polonia e da altri paesi. Siffatte circostanze non consentono di individuare i rifiuti in questione e ostano quindi alla loro ripresa a titolo delle spedizioni asseritamente illegali ( 74 ). c) Sul sito n. 6 (Bzowo) 56. La Repubblica di Polonia sostiene che, tra i mesi di aprile e di settembre 2017, le sue autorità hanno rilevato, nel corso di controlli effettuati presso il sito n. 6 ( 75 ), 600 tonnellate di rifiuti urbani non differenziati ( 76 ) oggetto di spedizioni illegali ( 77 ) da parte di società tedesche ( 78 ). Tali rifiuti non rientrerebbero nell’«elenco verde» e l’impresa polacca destinataria non sarebbe titolare di un’autorizzazione per il loro recupero. 57. A tal proposito, mi sembra che gli elementi di prova forniti dalla Repubblica di Polonia ( 79 ) dimostrino, da un lato, la probabile presenza, nel magazzino, di rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altro, l’assenza di un’autorizzazione per il recupero di tali rifiuti nonché l’assenza di un impianto adeguato nel sito di Bzowo ( 80 ). 58. Tuttavia, non vi sono prove che consentano di dimostrare un coinvolgimento diretto delle imprese tedesche interessate in tali spedizioni ( 81 ). Inoltre, più in particolare, i documenti di trasporto riconducibili alle società tedesche in questione non menzionano dette spedizioni ( 82 ). Benché sia vero che uno di tali moduli di cui all’allegato VII, compilato dalla società [OSCURATO:PERSONA], non conteneva alcuna indicazione riguardo all’impianto di recupero ( 83 ), non mi sembra che tale elemento possa, di per sé, provare la responsabilità della società in questione, tenuto conto anche del fatto che tale documento attesta l’invio di rifiuti in plastica (e non di rifiuti urbani non differenziati, come quelli rilevati dalle autorità polacche nel sito in questione), nonché dell’assenza di informazioni sulla natura dei rifiuti presenti in tale sito ( 84 ). 4. Conclusione sulla prima censura 59. Alla luce di quanto sopra, propongo di accogliere la prima censura per quanto riguarda il ritardo della Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] nel riprendere i rifiuti relativi al sito n. 1. Propongo, invece, di respingere tale censura per quanto riguarda la responsabilità di tale Stato membro per la ripresa dei rifiuti spediti ai siti nn. da 2 a 6. B. Sulla seconda censura, relativa alla violazione dell’obbligo di trattamento dei rifiuti 60. La Repubblica di Polonia sostiene che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non ha ottemperato all’obbligo di trattare i rifiuti rinvenuti nei siti nn. da 3 a 6 come rifiuti indicati nell’allegato IV del regolamento n. 1013/2006, nonostante l’esistenza di un disaccordo tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione in merito alla loro classificazione. Essa ne deduce che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’articolo 28, paragrafo 2, di tale regolamento. 61. Per quanto riguarda la ricevibilità della seconda censura, risulta chiaramente che, secondo la denuncia presentata alla [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica di Polonia ha sollevato tale censura solo in relazione al sito n. 5 ( 85 ). Ritengo pertanto che detta censura sia irricevibile per quanto riguarda i siti nn. 3, 4 e 6. 62. In ogni caso, come illustrerò nel prosieguo delle presenti conclusioni, la stessa censura è infondata anche per quanto riguarda l’insieme dei siti menzionati dalla Repubblica di Polonia nell’ambito della sua seconda censura. 63. Per quanto riguarda la fondatezza della seconda censura, ricordo che, ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006, se le autorità competenti di spedizione e di destinazione non raggiungono un accordo in merito alla classificazione dei rifiuti notificati ( 86 ), come rifiuti contenuti nell’«elenco verde» (allegati III, III A e III B) o nell’allegato IV, tali rifiuti sono considerati come rifiuti dell’allegato IV ( 87 ). 64. Innanzitutto, ritengo che dal testo di tale disposizione risulti che il disaccordo in questione può vertere solo sulla «classificazione» dei rifiuti e non sull’esistenza stessa di una spedizione illegale di rifiuti, compresa l’identificazione dell’autore di una tale spedizione. 65. Inoltre, alla luce del contesto in cui si inserisce detta disposizione, risulta che l’articolo 28 del regolamento n. 1013/2006, intitolato «Disaccordo in merito alla classificazione dei rifiuti», disciplini, ai suoi paragrafi da 1 a 3, tre situazioni specifiche, vale a dire, in primo luogo, un disaccordo sulla classificazione o meno dell’oggetto della spedizione come rifiuto; in secondo luogo, un disaccordo, come nel caso di specie, sulla classificazione o meno dei rifiuti notificati come rifiuti inclusi nell’«elenco verde»; e, in terzo luogo, un disaccordo sulla classificazione dell’operazione di trattamento dei rifiuti notificata. Pertanto, la questione dell’esistenza di una spedizione illegale non viene in alcun momento affrontata. 66. Infine, per quanto riguarda l’obiettivo perseguito da tale disposizione, mi sembra che essa miri a risolvere un’impasse procedurale relativa al trattamento del materiale spedito, e non a decidere a monte sulla questione dell’esistenza di una tale spedizione. 67. Pertanto, la questione dell’esistenza di una spedizione, vale a dire quella di cui trattasi nel caso di specie, rientra nelle norme generali in materia di produzione e di valutazione delle prove, e non nelle presunzioni specifiche di cui all’articolo 28 del regolamento n. 1013/2006. In tale contesto, dalla giurisprudenza della Corte citata al paragrafo 17 delle presenti conclusioni risulta che, nell’ambito di un procedimento per inadempimento, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] o allo Stato membro che ha presentato il ricorso provare l’esistenza dell’asserito inadempimento e fornire alla Corte gli elementi necessari alla verifica, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di tale inadempimento, senza potersi basare su una qualsivoglia presunzione. 68. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA], o lo Stato membro ricorrente, non può limitarsi a invocare la presunzione di cui all’articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento, né basarsi unicamente sulla constatazione di un disaccordo tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione in merito all’esistenza di una spedizione illegale di rifiuti, per dedurne che una spedizione di rifiuti debba essere sottoposta alla procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte. 69. Tenuto conto di quanto precede, propongo di respingere la seconda censura. C. Sulla terza censura, relativa alla violazione dell’obbligo di leale cooperazione 70. La Repubblica di Polonia sostiene che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] ha violato l’obbligo di leale cooperazione ad essa incombente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, in quanto si è astenuta dall’adottare misure volte a chiarire i fatti relativi alle spedizioni illegali di rifiuti verso i siti in questione e a consentire, di conseguenza, l’esecuzione delle disposizioni di cui trattasi del regolamento n. 1013/2006. Essa contesta alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, di aver adottato un atteggiamento puramente passivo durante gli scambi, come dimostrerebbe l’assenza di risposta o la risposta tardiva delle autorità tedesche ad alcune lettere inviate dalle autorità polacche; in secondo luogo, di aver semplicemente rinviato il fascicolo al livello regionale quando le autorità federali sono state sollecitate in mancanza di risposta da parte delle autorità regionali competenti; in terzo luogo, di aver rifiutato di partecipare a ispezioni congiunte e, in quarto luogo, di non aver proceduto alla ripresa dei rifiuti relativi al sito n. 1 (Tuplice) per otto anni. 71. Per quanto riguarda la ricevibilità della terza censura, sulla quale la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] esprime riserve, mi limiterò semplicemente a constatare che, nella denuncia presentata alla [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica di Polonia ha sollevato, sebbene in termini molto generici, una censura relativa a una violazione dell’obbligo di leale cooperazione. 72. Per quanto riguarda l’applicabilità dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, contestata dalla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] in considerazione dell’esistenza di disposizioni specifiche applicabili alla procedura di spedizione dei rifiuti ( 88 ), ritengo che l’esistenza di tali disposizioni puntuali sulla cooperazione tra gli Stati membri interessati nel regolamento n. 1013/2006 non osti all’applicazione, per quanto riguarda gli aspetti non esplicitamente disciplinati da tale regolamento, del principio generale di leale cooperazione tra Stati membri sancito da tale articolo 4, paragrafo 3 ( 89 ). 73. A tal proposito, per quanto riguarda il sito n. 1 (Tuplice), rilevo che, con la sua terza censura, relativa a una violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE, la Repubblica di Polonia fa riferimento, in sostanza, allo stesso comportamento di quello configurante la violazione del termine per riprendere i rifiuti previsto dall’articolo 24, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1013/2006. Ebbene, poiché tale violazione è stata invocata e constatata nell’ambito della prima censura, tale Stato membro non può invocare anche la violazione di tale articolo 4, paragrafo 3, che costituisce una disposizione di carattere più generale ( 90 ). 74. Per quanto riguarda la fondatezza della terza censura, relativa all’asserita mancanza di cooperazione da parte delle autorità tedesche nei confronti delle autorità polacche, constato che, nonostante la complessità dei fascicoli relativi ai siti interessati e le profonde divergenze tra le parti riguardo alla maggior parte delle informazioni e degli elementi di prova scambiati nel corso del procedimento, queste hanno comunque collaborato al fine di cercare soluzioni, senza che tali iniziative abbiano, nella maggior parte dei casi, prodotto risultati. 75. Innanzitutto, non mi sembra che le autorità tedesche, non dando seguito alle numerose richieste di ripresa formulate dalle autorità polacche, abbiano violato l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, tenuto conto, in particolare, del fatto che, da un lato, le autorità tedesche hanno cooperato con le autorità polacche, in particolare effettuando controlli sulle società che, secondo queste ultime, erano sospettate di essere all’origine delle spedizioni illegali di rifiuti ( 91 ), e che, dall’altro, gli elementi di prova forniti non erano sufficienti a giustificare l’emissione di ordini di ripresa ( 92 ). 76. Inoltre, la circostanza evidenziata dalla Repubblica di Polonia secondo cui, in alcuni casi, le autorità federali tedesche hanno rinviato il fascicolo alle autorità regionali interessate non costituisce, di per sé, la prova di una violazione dell’obbligo di cooperazione da parte delle prime, tenuto conto delle competenze delle seconde in materia di gestione dei rifiuti ( 93 ). 77. Infine, l’asserita mancanza di volontà da parte delle autorità tedesche di partecipare alle ispezioni congiunte relative ai siti nn.  5 e 6 era giustificata dall’assenza di informazioni adeguate sulla natura e sulla provenienza dei rifiuti. Tale situazione può, a mio avviso, legittimamente spiegare un disaccordo con le autorità polacche, ma non è tuttavia sufficiente a dimostrare una violazione dell’obbligo di leale cooperazione. 78. In conclusione, risulta che le autorità tedesche abbiano risposto alle richieste e alle sollecitazioni formulate dalle autorità polacche e che abbiano condotto le proprie indagini presso i produttori tedeschi di rifiuti segnalati da queste ultime. Ancorché sia vero che si sono verificati ripetuti ritardi nelle risposte alle loro richieste e sollecitazioni, tali ritardi hanno interessato entrambe le parti, cosicché non si può attribuire esclusivamente alla Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] un atteggiamento «passivo». 79. Tenuto conto di quanto precede, propongo di respingere la terza censura. VI. Conclusione 80. Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di statuire come segue: –        accogliere la prima censura relativa al sito n. 1 (Tuplice) e, –        respingere il ricorso per il resto. 1 Lingua originale: il francese. 2 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1). 3 Si tratta, più precisamente, dell’articolo 24, paragrafo 2, primo e secondo comma, e dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006, nonché dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE. In base all’atto introduttivo, la denuncia riguardava anche le spedizioni di rifiuti verso il sito n. 7 (Babin), che non è oggetto del presente ricorso per inadempimento. 4 Articolo 24, paragrafo 2, primo e secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 35, lettere e) e g), iii), del regolamento n. 1013/2006. 5 Articolo 24, paragrafo 2, primo e secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 35, lettera g), iii), del regolamento n. 1013/2006. 6 [OSCURATO:PERSONA] sostiene le conclusioni del ricorso, nella misura in cui queste vertono sulle violazioni indicate nel suo parere motivato. 7 Articolo 24, paragrafo 2, primo e secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 35, lettere a), b), e) nonché g), i) e iii), del regolamento n. 1013/2006. 8 Articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006. 9 Articolo 4, paragrafo 3, TUE. 10 Articolo 24, paragrafo 2, primo e secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 2, punto 35, lettere a), b), e) nonché g), i) e iii), di tale regolamento. 11 In particolare, secondo il principio della correzione alla fonte o di prossimità, la legislazione dell’Unione incoraggia lo smaltimento o il recupero dei rifiuti il più vicino possibile al luogo in cui vengono prodotti, in considerazione della natura eccezionale, a tal riguardo, delle norme in materia di spedizione dei rifiuti, che richiedono un’interpretazione restrittiva. V., in particolare, articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU 2008, L 312, pag. 3), e considerando 20 del regolamento n. 1013/2006. V., inoltre, per analogia, sentenza del 4 marzo 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (C‑297/08, EU:C:2010:115, punti da 64 a 66 e giurisprudenza citata). 12 Secondo il considerando 7 del regolamento n. 1013/2006, è importante organizzare e disciplinare la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti secondo modalità che tengano conto della necessità di preservare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente e della salute umana (v. sentenza del 9 giugno 2016, Nutrivet , C‑69/15, EU:C:2016:425, punto 32). 13 V. sentenza del 23 ottobre 2025, Naturvårdsverket (Trattamento dei rifiuti dopo la ripresa) (C‑221/24 e C‑222/24, EU:C:2025:818, punto 49 nonché giurisprudenza citata). 14 L’elenco dei rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione di cui all’articolo 18 del regolamento n. 1013/2006 è denominato, nell’allegato III di tale regolamento, «elenco verde». 15 Ai sensi dell’articolo 3, punto 15, della direttiva 2008/98, costituisce «“recupero”: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale». L’allegato II di tale direttiva contiene un elenco non esaustivo di operazioni di recupero, comprese le operazioni R 5 («Riciclaggio/recupero di altri materiali inorganici») e R 13 [«Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti)»]. 16 In sostanza, tale disposizione definisce, in particolare, la «spedizione illegale» come qualsiasi spedizione di rifiuti che non sia stata oggetto della procedura di notifica e di autorizzazione preventive scritte [fattispecie previste alle lettere a) e b)], che abbia come risultato il recupero o lo smaltimento in contrasto con la normativa pertinente [fattispecie prevista alla lettera e)], o che sia stata sottoposta alla procedura d’informazione per rifiuti non elencati negli allegati III, III A o B, o effettuata in un modo che non è specificato nel modulo di cui all’allegato VII [fattispecie previste alle lettere g), i) e iii)]. 17 V., in particolare, sentenza del 14 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Repubblica ceca (C‑399/17, EU:C:2019:200, punto 51 e giurisprudenza citata). 18 V., in particolare, a tal proposito, Prete, L., [OSCURATO:PERSONA] in EU Law , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑sur‑le‑Rhin, 2017, pag. 191. 19 V., in particolare, sentenza del 18 dicembre 2025, Hamoudi/Frontex (C‑136/24 P, EU:C:2025:977, punto 114 e giurisprudenza citata). 20 Ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettere e) e g), iii), del regolamento n. 1013/2006. 21 I rifiuti prodotti dalla società tedesca [OSCURATO:PERSONA] GmbH sono stati spediti in Polonia, nel periodo compreso tra il mese di novembre 2013 e il mese di giugno 2015, da un’altra società tedesca, vale a dire la [OSCURATO:PERSONA] für Planung und Konstruktion GmbH, sotto la voce 10 05 01, al fine di sottoporli alle operazioni di recupero R 13 e R 5. Tali rifiuti sono stati inviati alla società polacca [OSCURATO:PERSONA] S.C., indicata nel modulo di cui all’allegato VII del regolamento n. 1013/2006 come destinataria dei suddetti rifiuti ai fini del loro recupero. Ebbene, quest’ultima non disponeva dell’autorizzazione per procedere a tale recupero e ha, successivamente, spedito i rifiuti alla società EURO‑[OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. Quest’ultima disponeva di un’autorizzazione solo per il recupero di una parte della spedizione e non era, inoltre, menzionata nel modulo di cui all’allegato VII. 22 Le autorità tedesche avevano inizialmente imposto alla società incaricata dell’organizzazione della spedizione di riprendere i rifiuti, e poi, a seguito del fallimento di quest’ultima, hanno invitato il produttore dei rifiuti a farsi carico dei costi di ripresa. 23 V. conclusioni dell’avvocato generale Pikamäe nella causa Repubblica ceca/Polonia (Miniera di Turów) (C‑121/21, EU:C:2022:74, paragrafo 49). Infatti, la situazione differisce da quella di un ricorso per inadempimento proposto ai sensi dell’articolo 258 TFUE, per il quale risulta da una giurisprudenza costante della Corte che l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata in base alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato, e che la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi [v. sentenza del 5 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Indipendenza dei tribunali ordinari) (C‑192/18, EU:C:2019:924, punto 45 e giurisprudenza citata)]. 24 A titolo accessorio, rilevo che tale termine sarebbe comunque scaduto se si considerasse come dies a quo la data del parere motivato della [OSCURATO:PERSONA], come sostenuto da quest’ultima nelle sue osservazioni scritte. 25 Inoltre, la normativa in vigore prima del regolamento n. 1013/2006, vale a dire il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU 1993, L 30, pag.  1), prevedeva, all’articolo 26, paragrafo 2, lo stesso termine in termini quasi identici, vale a dire «entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l’autorità competente è stata informata del traffico illegale o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate» [v., in una formulazione molto simile, articolo 14, paragrafo 2, della proposta della [OSCURATO:PERSONA] di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, del 10 ottobre 1990, COM(90) 415 def.]. 26 Inoltre, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65), nel caso degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati». 27 Ricordo che l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006 non subordina un tale accordo a particolari formalità. 28 Si tratta di estratti di una lettera del 19 gennaio 2021 (allegato B.6) e di un’e‑mail del 2 maggio 2023 (allegato B.7), inviate dalle autorità polacche alle autorità tedesche. La prima indicava quanto segue: «[p]lease inform the [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] what measures have been taken and whether the approximate date of return the waste to Germany is already known» [«[v]i preghiamo di informare l’ispettore capo della protezione ambientale in merito alle misure adottate e di comunicargli se sia già nota la data approssimativa di reintroduzione dei rifiuti in [OSCURATO:PERSONA]» (traduzione libera)]. La seconda era redatta come segue: «(...) could you provide current stage of the case? Has the court already issued a ruling on the case» [«(...) potreste fornirci informazioni sullo stato attuale della causa? Il tribunale si è già pronunciato?» (traduzione libera)]. A tale riguardo, la Corte è chiamata a effettuare una valutazione di fatto soggetta al principio della libera valutazione delle prove conformemente ai principi richiamati al paragrafo 17 delle presenti conclusioni. 29 La ripresa di tali rifiuti ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006 sarebbe stata richiesta, in alcuni casi, per il motivo che alcune imprese tedesche avrebbero spedito detti rifiuti come rifiuti indicati nell’«elenco verde» (v. nota a piè di pagina 14 delle presenti conclusioni), ricorrendo alla procedura d’informazione, mentre gli stessi rifiuti, non rientranti in tale elenco, avrebbero dovuto essere spediti secondo la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte (v. paragrafo 13 delle presenti conclusioni). In altri casi, tale ripresa sarebbe stata necessaria per il motivo che le imprese polacche destinatarie dei rifiuti non erano titolari delle autorizzazioni richieste per il trattamento di tali rifiuti. 30 Secondo la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA], non è dimostrato che siano state effettuate spedizioni illegali, né che eventuali spedizioni illegali possano essere imputate alle società tedesche interessate. [OSCURATO:PERSONA] condivide tale posizione, salvo che per una parte delle spedizioni relative al sito n. 2. 31 V., rispettivamente, allegati A.14 e A.29 (verbali dei controlli effettuati in tali siti dalle autorità polacche). 32 Per quanto riguarda il sito n. 3, la Repubblica di Polonia indica, nel suo ricorso, una quantità di 3 360 tonnellate e, nella sua replica, una quantità di 1 039 tonnellate (v. allegato C.2). In udienza, essa ha precisato che si trattava di una stima approssimativa. 33 Ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettere e) e g), iii), del regolamento n. 1013/2006 per quanto riguarda il sito n. 2, nonché ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettere a), b), e) e g), i) e iii), di tale regolamento per quanto riguarda il sito n. 3. 34 Le spedizioni di rifiuti verso il sito n. 2 riguarderebbero, da un lato, le società di produzione o di spedizione tedesche ALBA Niedersachsen‑Anhalt GmbH (con sede a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), ALBA Niedersachsen‑Anhalt GmbH (con sede a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; in prosieguo: «ALBA [OSCURATO:PERSONA]»), [OSCURATO:PERSONA] und Transport GmbH (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), Schutt‑Karl GmbH, [OSCURATO:PERSONA] GmbH, [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), nonché [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), e, dall’altro, la società destinataria polacca Bravet sp. z o.o. Le spedizioni di rifiuti verso il sito n. 3 riguarderebbero la società mittente tedesca [OSCURATO:PERSONA] e la società destinataria polacca [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. 35 Nel quadro delle presenti conclusioni, faccio riferimento al catalogo europeo dei rifiuti (CER) e alla classificazione ivi stabilita, quali indicati dalla decisione 2000/532/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all’articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU 2000, L 226, pag. 3). Tale decisione è stata modificata, da ultimo, dalla decisione 2014/955/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 18 dicembre 2014 (GU 2014, L 370, pag. 44). 36 Più precisamente, di rifiuti rientranti nella voce 17 08 02, vale a dire «materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01» (quest’ultima voce riguarda i «materiali da costruzione a base di gesso contaminati da sostanze pericolose»). 37 La società polacca Bravet, destinataria dei rifiuti spediti al sito n. 2, disporrebbe di un’autorizzazione per il recupero (operazioni R 5) dei rifiuti di cemento e per la loro raccolta, ma non per il recupero dei rifiuti di gesso. Per contro, la società polacca [OSCURATO:PERSONA], destinataria dei rifiuti spediti verso il sito n. 3, non disporrebbe di autorizzazione né per la raccolta né per il recupero (operazioni R 5) di tali rifiuti, almeno nei terreni in cui sono stati scaricati. 38 Le imprese tedesche interessate, consapevoli di tale mancanza di autorizzazione, sarebbero pertanto responsabili di tali spedizioni illegali. 39 Tale è il caso, da un lato, di tutte le spedizioni di rifiuti attribuite dalla Repubblica di Polonia alle imprese ALBA Niedersachsen‑Anhalt e Schutt‑Karl, nonché, dall’altro, di una parte delle spedizioni di rifiuti attribuite da tale Stato membro alle imprese ALBA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 40 V. e‑mail dell’11 gennaio 2019 (allegato A.24) e lettera del 5 marzo 2019 (allegato A.25). A tal riguardo, la Repubblica di Polonia non ha formulato alcuna osservazione supplementare nella sua replica. 41 Inoltre, contrariamente alla posizione sostenuta dalla Repubblica di Polonia, il semplice fatto che siano stati rinvenuti rifiuti di gesso nel sito n. 2 non consente di dimostrare in modo giuridicamente sufficiente che tali rifiuti provenissero dalla società mittente tedesca [OSCURATO:PERSONA]. 42 Infatti, nell’ambito delle loro comunicazioni alle autorità tedesche in merito a tali spedizioni, le autorità polacche hanno precisato, nella loro e‑mail dell’11 gennaio 2019 (allegato A.24), redatta in lingua inglese, quanto segue: «Normally in this situation we would request for take back but the waste has been mixed together with other plasterboard waste that was already deposited on the land. Therefore it is impossible to distinguish which waste came from which company. I do not know whether take-back in this situation is possible» [«Di solito, in questo tipo di situazione, chiediamo di riprendere i rifiuti, ma questi sono stati mescolati ad altri rifiuti di cartongesso che erano già stati depositati sul terreno. È quindi impossibile distinguere quali rifiuti provengano da quale impresa. Non so se in questo caso sia possibile una ripresa» (traduzione libera)]. Tali autorità hanno anche chiesto il parere dei loro interlocutori su tale situazione («[p]lease let me know your views on this») [«vi prego di farmi sapere cosa ne pensate» (traduzione libera)] e li hanno invitati a informare le società tedesche interessate (vale a dire, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che la società destinataria polacca Bravet non poteva trattare i rifiuti della voce 17 08 02 e che ulteriori spedizioni di tali rifiuti dovevano essere bloccate. La lettera del 5 marzo 2019 (allegato A.25), nella sua traduzione in lingua inglese redatta a cura di dette autorità, ribadiva il fatto che le spedizioni in questione «were mixed with each other and with the waste already on the site, which made it impossible to distinguish between them and take-back was not possible» [«sono state mescolate tra loro e con i rifiuti già presenti sul sito, il che ha reso impossibile la loro identificazione e la loro ripresa» (traduzione libera)]. Nella sua replica, la Repubblica di Polonia ha precisato che i rifiuti sono stati scaricati e ripartiti nel sito n. 2 mediante un bulldozer. 43 Infatti, tali spedizioni, dichiarate come spedizioni di rifiuti di gesso nei moduli di cui all’allegato VII, non sono state menzionate né nella prima richiesta di ripresa dei rifiuti inviata dalle autorità polacche (allegato A.35), né negli scambi successivi (allegati da A.36 a A.44). Nella sua replica, la Repubblica di Polonia ha precisato che tale circostanza era stata sollevata per dimostrare che, contrariamente a quanto asserito dalla società mittente tedesca [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima inviava non solo rifiuti di cemento, ma anche rifiuti di gesso. In udienza, essa ha fatto riferimento all’e‑mail dell’11 gennaio 2024 (allegato A.24) (v. nota a piè di pagina 42 delle presenti conclusioni). 44 Più precisamente, dal fascicolo sottoposto alla Corte risulta che la società polacca Bravet, impresa destinataria dei rifiuti spediti verso il sito n. 2, disponeva di un’autorizzazione per la raccolta e per il recupero (operazioni R 5) dei rifiuti di cemento, nonché per la raccolta, ma non per il recupero, dei rifiuti di gesso (v. allegati A.15, A.17 e B.12), e che la società polacca [OSCURATO:PERSONA], destinataria dei rifiuti spediti verso il sito n. 3, disponeva di un’autorizzazione per la raccolta dei rifiuti di cemento (su alcune parcelle), ma non per il recupero di tali rifiuti (allegato A.30). 45 Ai fini di tale disposizione, la «raccolta» è definita come «il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento». Il considerando 15 della direttiva 2008/98 sottolinea che «[è] necessario operare una distinzione tra il deposito preliminare dei rifiuti in attesa della loro raccolta, la raccolta di rifiuti e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento» e che «[g]li enti o le imprese che producono rifiuti durante le loro attività non dovrebbero essere considerati impegnati nella gestione dei rifiuti e soggetti ad autorizzazione per il deposito dei propri rifiuti in attesa della raccolta». Il considerando 16 di tale direttiva precisa, in particolare, che «[n]ell’ambito della definizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti è inteso come attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o smaltimento». Tale considerando aggiunge che «[d]ovrebbe essere operata una distinzione tra il deposito preliminare di rifiuti in attesa della raccolta e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento, tenuto conto dell’obiettivo della presente direttiva, in funzione del tipo di rifiuti, delle dimensioni e del periodo di deposito e dell’obiettivo della raccolta». 46 L’allegato II della direttiva 2008/98 definisce l’«operazione di recupero R 13» come la «[m]essa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti)». Inoltre, la nota a piè di pagina relativa a tale definizione precisa che «il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell’articolo 3, punto 10» di tale direttiva (v. nota a piè di pagina 45 delle presenti conclusioni). Nel caso di specie, risulta che l’autorizzazione rilasciata alla società polacca Bravet per la «raccolta» dei rifiuti (allegati A.17 e B.12) non menzioni le operazioni di recupero R 13 e, in ogni caso, descriva il metodo di raccolta, al punto 2, 3) a), come un’operazione mediante la quale i rifiuti vengono, in particolare, «stoccati per un certo periodo di tempo fino a quando non ne sia stata raccolta una quantità sufficiente, e poi spediti con mezzi di trasporto a un altro detentore di rifiuti in possesso dell’autorizzazione appropriata per la gestione dei rifiuti». Tale definizione corrisponde, a mio avviso, a quella di «raccolta» ai sensi dell’articolo 3, punto 10, della direttiva 2008/98 e si discosta da quella di «messa in riserva» quale prevista nell’ambito dell’operazione di recupero R 13. 47 Si pone quindi la questione della ripartizione del rischio tra, da un lato, le imprese produttrici o mittenti dei rifiuti e, dall’altro, le imprese destinatarie di tali rifiuti, in caso di informazioni inesatte riportate nel modulo di cui all’allegato VII o in altri documenti relativi alla loro spedizione. 48 V. nota a piè di pagina 11 delle presenti conclusioni. 49 A tal proposito, non condivido pienamente la posizione della [OSCURATO:PERSONA] nel suo parere motivato, secondo la quale, in sostanza, la responsabilità degli organizzatori sarebbe impegnata solo quando essi hanno «facile accesso» alle informazioni relative alle autorizzazioni al momento di compilare il modulo di cui all’allegato VII. Tale approccio mi sembra infatti troppo vago e restrittivo per quanto riguarda la responsabilità del produttore o del mittente dei rifiuti che, pur non essendo tenuto a effettuare controlli sull’autenticità dei documenti richiesti (un’eventuale falsificazione di tali documenti ricadendo, evidentemente, sotto la sola responsabilità dell’impresa che li ha forniti), non può accontentarsi delle sole dichiarazioni del destinatario, ma è tenuto ad adottare un approccio proattivo consistente, quanto meno, nel richiedere una copia dell’autorizzazione di cui dispone il destinatario (a meno che, ad esempio, una tale copia non gli sia già stata fornita in occasione di spedizioni precedenti). Inoltre, in udienza, la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di precisare le situazioni concrete in cui un’impresa avrebbe «facile accesso» alle informazioni relative alle autorizzazioni, il che dipende da circostanze di fatto spesso indipendenti dalla volontà di tale impresa e che, pertanto, non sono determinanti ai fini della valutazione della sua diligenza. Tale approccio relativamente rigoroso nei confronti del produttore o del mittente dei rifiuti trova, inoltre, a mio avviso, il suo fondamento, da un lato, nell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2008/98, secondo cui, quando i rifiuti sono trasferiti per il trattamento preliminare dal produttore iniziale o dal detentore ad un commerciante o ad un ente o a un’impresa che effettua operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti, la responsabilità dell’esecuzione di un’operazione completa di recupero o smaltimento di regola non è assolta, e, dall’altro lato, nel considerando 18 del regolamento n. 1013/2006, secondo cui, tenuto conto della responsabilità dei produttori di rifiuti in materia di gestione ecologica dei rifiuti, i documenti di notifica e di trasporto dei rifiuti dovrebbero, ove possibile, essere compilati dai produttori. V., inoltre, in tal senso e per analogia, sentenza del 3 ottobre 2013, Brady (C‑113/12, EU:C:2013:627, punto 78). 50 V. paragrafo 35 delle presenti conclusioni. 51 V. paragrafo 37 delle presenti conclusioni. 52 È vero che il modulo di cui all’allegato VII rimanda alle istruzioni indicate nell’allegato I C del regolamento n. 1013/2006 e che il punto 21 di tale allegato precisa, in particolare, che, per quanto riguarda la casella relativa all’impianto di recupero, «devono essere fornite (...) le informazioni corrispondenti sull’impianto o sugli impianti in cui saranno effettuate o potrebbero essere effettuate eventuali operazioni successive di tipo R 12/R 13 (...)». Tuttavia, rilevo, da un lato, che tali istruzioni riguardano i documenti di notifica e si applicano solo in via accessoria ai documenti della procedura di notifica. L’obbligo di indicare gli impianti di recupero non intermedi è previsto solo all’articolo 15, lettera a), di tale regolamento, che fa parte del capo I dello stesso, che è applicabile alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte e non a quella d’informazione (la disposizione in questione precisa che: «[s]e una spedizione di rifiuti è destinata a un’operazione intermedia di recupero o smaltimento, tutti gli impianti in cui sono previste le operazioni, intermedie e non intermedie, di recupero e smaltimento successive sono parimenti indicati nel documento di notifica, in aggiunta all’operazione intermedia di recupero o smaltimento iniziale»). Dall’altro lato, osservo che le istruzioni relative alla procedura d’informazione non comportano la precisazione di cui al punto 5, secondo comma, dell’allegato II di detto regolamento, riguardante le informazioni relative alla notifica , secondo la quale «[s]e i rifiuti sono destinati a un’operazione intermedia di recupero o smaltimento, devono essere fornite informazioni analoghe riguardanti tutti gli impianti in cui sono previste operazioni successive, intermedie e non intermedie, di recupero o smaltimento». L’assenza di tale precisazione nelle istruzioni relative alla procedura d’informazione mi porta a concludere che gli obblighi relativi a quest’ultima siano meno rigorosi di quelli relativi alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte per quanto riguarda l’indicazione degli impianti di recupero. 53 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il [regolamento n. 1013/2006] (GU 2024, L 1157). L’articolo 18, paragrafo 7, di questo nuovo regolamento prevede, in modo inedito ed esplicito, che «[s]e una spedizione è destinata al recupero intermedio, nel documento di cui all’allegato VII devono essere altresì indicati, oltre al recupero intermedio iniziale, l’impianto in cui è previsto il recupero intermedio o non intermedio direttamente successivo al recupero intermedio iniziale e i codici R di tali operazioni, nonché, se possibile, gli impianti in cui è previsto il recupero successivo intermedio o non intermedio e i codici R di tali operazioni». A mio avviso, da tale disposizione non discende necessariamente che l’indicazione degli impianti successivi, se una spedizione è destinata a un recupero intermedio (previsto «se possibile»), non sia obbligatoria prima dell’entrata in vigore di detto regolamento, vale a dire il 21 maggio 2026. In assenza di qualsiasi indicazione in tal senso nei considerando o nei lavori preparatori che hanno portato all’adozione di tale regolamento, detta disposizione potrebbe essere interpretata come una precisazione di un obbligo già previsto, sebbene non identificato esplicitamente, nel regolamento n. 1013/2006. 54 V. nota a piè di pagina11 e paragrafo 45 delle presenti conclusioni. 55 Del resto, anche da un punto di vista puramente fattuale, mi chiedo in che modo il mittente, che normalmente si rivolge a un’impresa di trasporto terza per effettuare il trasporto verso l’impianto di recupero, possa avere un qualche controllo sul luogo esatto, all’interno dell’impianto di recupero, in cui i rifiuti vengono scaricati, o anche solo esserne a conoscenza. 56 V., rispettivamente, allegati A.48 e A.61 (verbali dei controlli effettuati in tali siti dalle autorità polacche). 57 Ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettere a), b), e) e g), i) e iii), del regolamento n. 1013/2006. 58 Le spedizioni di rifiuti verso il sito n. 4 riguarderebbero, da un lato, il produttore tedesco [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), l’esportatore tedesco Trade & [OSCURATO:PERSONA] GmbH e, dall’altro, gli intermediari polacchi Inter‑Nicco sp. z o.o. sp.k. e F.H.U. [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), nonché i destinatari polacchi [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») e A&P sp. z o.o., mentre le spedizioni di rifiuti verso il sito n. 5 riguarderebbero, da un lato, le società mittenti tedesche [OSCURATO:PERSONA] GmbH e [OSCURATO:PERSONA] RSW GmbH (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») e, dall’altro lato, i destinatari polacchi [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]») e [OSCURATO:PERSONA] sp. z o.o. (in prosieguo: «[OSCURATO:PERSONA]»), sui terreni di RS [OSCURATO:PERSONA]. Benché nel suo ricorso la Repubblica di Polonia menzioni il codice di un’altra impresa tedesca non precisata, essa chiede solo la ripresa dei rifiuti riguardanti la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. Essa fa riferimento, anche nella sua replica, a spedizioni di rifiuti asseritamente illegali provenienti dalle società tedesche PB Solutions GmbH, [OSCURATO:PERSONA] GmbH e ALBA [OSCURATO:PERSONA] GmbH, senza tuttavia fornire prove sufficienti a dimostrare il coinvolgimento di tali società nelle spedizioni di rifiuti verso il sito n. 5. Del resto, le spedizioni di rifiuti asseritamente imputabili a dette società non sono nemmeno menzionate nell’allegato C.2, che contiene una sintesi delle informazioni e delle prove contenute nella denuncia in relazione alle spedizioni di rifiuti asseritamente illegali, comprese quelle verso il sito n. 4. 59 Più precisamente, si tratta di rifiuti rientranti nella voce 19 12 12, vale a dire «altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 [quest’ultima voce riguarda “altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, contenenti sostanze pericolose”]». 60 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe spedito i rifiuti tramite l’organizzatore Trade & [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe stipulato un contratto di spedizione di rifiuti con Inter‑Nicco. Quest’ultima li avrebbe poi convogliati, sulla base di un contratto di intermediazione con la [OSCURATO:PERSONA], verso un impianto a Gliwice, gestito dalle società [OSCURATO:PERSONA] e A&P, con le quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato contratti di spedizione di rifiuti. 61 Infatti, tali rifiuti in plastica sarebbero contaminati da altri materiali, cosicché non rientrerebbero nella voce dei rifiuti in plastica. 62 V., sulla presenza di altre società, menzionata dalla Repubblica di Polonia, nota a piè di pagina 58 delle presenti conclusioni. 63 Una volta che i trasporti sono entrati nel territorio polacco, i moduli di cui all’allegato VII iniziali sarebbero stati sostituiti da nuovi moduli di cui all’allegato VII indicanti la «Spółdzielnia Socjalna „PLUS” Żagań» come società incaricata della spedizione e la «Sarbia 36» come destinataria. Inoltre, gli ordini e le fatture di trasporto indicherebbero le località tedesche in cui hanno sede la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] come luogo di carico e Sarbia come luogo di scarico. 64 I rifiuti in questione sarebbero stati trasferiti in un primo momento a tale impresa a Jawiszowice, e successivamente ad altri destinatari a Gliwice. 65 Inoltre, detti rifiuti sarebbero stati trasportati non verso l’impianto di recupero indicato nei documenti di trasporto e nei moduli di cui all’allegato VII, ma direttamente a Sarbia, dove non esisteva alcun impianto di recupero, sulla base, per di più, di documenti di spedizione falsificati. 66 V. allegato B.20. 67 V. allegato A.59 (documenti relativi alla consegna dei rifiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] a Gliwice). 68 Infatti, in base ai documenti prodotti dalla Repubblica di Polonia [quali fatture, ordini di trasporto, lettere di vettura CMR, bolle di pesatura e moduli di cui all’allegato VII (v., al riguardo, allegato A.59)], appare probabile che alcune spedizioni di rifiuti siano partite dalla [OSCURATO:PERSONA] direttamente fino a Gliwice. 69 In particolare, le testimonianze dei conducenti raccolte nell’ambito di un’indagine penale (allegato A.58) e la deposizione del rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] (allegato A.56). Allo stesso modo, le foto scattate durante il controllo, che mostrano rifiuti di prodotti tedeschi (e austriaci), non sono sufficienti, da sole, per attribuire la responsabilità di tali rifiuti alle società tedesche interessate (allegato A.48). Inoltre, il fatto che le società A&P ed [OSCURATO:PERSONA] non dispongano di alcuna autorizzazione per il trattamento dei rifiuti non può comportare la responsabilità delle società tedesche all’origine di tali rifiuti, in assenza di un nesso diretto tra le società polacche e tedesche interessate. 70 I moduli di cui all’allegato VII, compilati dalle due società tedesche interessate, classificano i rifiuti come rifiuti in plastica rientranti nell’«elenco verde» e indicano, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] come organizzatore della spedizione, nonché la [OSCURATO:PERSONA] a Chełmek come destinatario e impianto di recupero, nonché, dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] come organizzatore della spedizione, la [OSCURATO:PERSONA] come destinatario e la [OSCURATO:PERSONA] come impianto di recupero. 71 Occorre, in particolare, menzionare l’ispezione effettuata dalle autorità polacche (allegato A.61) e le conclusioni formulate nell’ambito di un’indagine condotta dalla procura regionale di Tarnów (allegato A.67). 72 Tale «ordine di alterazione» sarebbe consistito, in sostanza, nel sostituire i documenti di origine (in particolare i moduli di cui all’allegato VII) con documenti falsificati. Ad esempio, la Repubblica di Polonia rileva una menzione aggiuntiva nel contratto di trasporto concluso tra le società polacche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale «è essenziale che il conducente non specifichi la destinazione delle merci al momento del carico» (v. allegato A.66). 73 Infatti, non esiste alcuna prova che consenta di stabilire che le società tedesche potessero essere informate di tale diversione, che ricade principalmente sotto la responsabilità delle società polacche. Al riguardo, la Repubblica di Polonia invoca un modulo di cui all’allegato VII (allegato A.70) che dovrebbe provare l’esistenza di una cooperazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], società che si suppone fosse incaricata del trasporto dei rifiuti direttamente dalla [OSCURATO:PERSONA] a Sarbia. Tuttavia, tale documento, come gli altri moduli di cui all’allegato VII disponibili, riguarda in realtà una spedizione di rifiuti verso l’impianto di [OSCURATO:PERSONA] a Chełmek. In tali circostanze, non è determinante sapere in che misura i rifiuti in questione potessero essere classificati nella voce 19 12 04 [corrispondente alla voce B 3010 della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, firmata il 22 marzo 1989, approvata a nome della Comunità economica europea con la decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1º febbraio 1993 (GU 1993, L 39, pag. 1)], tenuto conto del loro livello di contaminazione. In ogni caso, non mi sembra sia dimostrato che tali rifiuti abbiano superato il livello di contaminazione consentito dalla definizione della voce B 3010 della Convenzione di Basilea, come interpretata alla luce del documento della [OSCURATO:PERSONA] intitolato «[OSCURATO:PERSONA] (FAQs) on Regulation (CE) n. 1013/2006 on shipments waste», consultabile, in lingua inglese, al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/environment/pdf/waste/shipments/faq.pdf. 74 Al riguardo, la Repubblica di Polonia si limita, nella sua replica, a ribadire che la quantità di rifiuti presenti a Sarbia era stimata a circa 8 700 tonnellate, la maggior parte delle quali sarebbe di origine tedesca. 75 V. allegati A.72 (verbale del controllo effettuato sul sito dalle autorità polacche) e A.73 (foto scattate in loco ). 76 Rifiuti urbani non differenziati, rientranti nella voce 19 12 12 (circa il 70 % di tali rifiuti), contaminati da composti organici, e altri rifiuti plastici, rientranti nella voce 19 12 04 (circa il 30 % di detti rifiuti), contenenti contaminanti metallici. 77 Ai sensi dell’articolo 2, punto 35, lettere a), b), e) e g), i) e iii), del regolamento n. 1013/2006. 78 Le spedizioni di rifiuti verso il sito in questione riguardano, da un lato, le imprese tedesche [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] GmbH, WAZ Werstoff‑Aufbereitungs‑Zentrum GmbH e TAK GmbH, nonché, dall’altro, l’impresa polacca [OSCURATO:PERSONA], che è locataria di un magazzino a Bzowo. 79 In particolare, l’ispezione effettuata dalle autorità polacche e le conclusioni formulate nell’ambito di un’indagine penale condotta dalla procura regionale di Tarnów (v. allegato A.74, lettera di quest’ultima). 80 V. autorizzazione rilasciata alla società [OSCURATO:PERSONA] per la raccolta dei rifiuti in plastica (allegato A.72, pag. 3042). 81 Ad esempio, le fotografie scattate nel sito n. 6 (allegati A.72 e A.73), che mostrano rifiuti provvisti di etichette recanti il numero di identificazione di [OSCURATO:PERSONA] (10999), attestano certamente che in quel sito si trovavano rifiuti provenienti da tale impresa, ma non consentono di provare a sufficienza che detta impresa sia stata coinvolta nel loro trasporto. Sebbene non si possa escludere che essa sia stata informata del trasporto, è anche possibile che le società polacche interessate abbiano organizzato le spedizioni illegali senza alcun coinvolgimento da parte di tale impresa. 82 Ad esempio, gli elementi nei moduli di cui all’allegato VII che possono essere ricondotti alla società [OSCURATO:PERSONA] riguardavano solo le spedizioni di rifiuti in plastica di cui alla voce 19 12 04 effettuati verso [OSCURATO:PERSONA] a Chełmek (v. allegato B.33). 83 V. allegato A.74 (documenti della procura di Tarnów), in particolare pag. 3146. 84 Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica di Polonia, non mi sembra che la sentenza del 9 giugno 2016, Nutrivet (C‑69/15, EU:C:2016:425, punti 37 e 38), sia pertinente a tale riguardo. Infatti, in quella causa, era stato accertato che i documenti di accompagnamento oggetto del procedimento principale indicavano una società diversa da quella alla quale erano effettivamente destinate le spedizioni di rifiuti oggetto del procedimento principale, con sede in un altro Stato membro, la quale era menzionata quale impianto di recupero, pur non essendo situata nel paese di destinazione indicato in tali documenti. 85 V. punto 214 della denuncia (allegati A.81 e B.5). Per tale ragione, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità di tale censura nella misura in cui essa è sollevata relativamente ai siti nn. 3, 4 e 6, mentre la Repubblica di Polonia, pur riconoscendo che la sua denuncia si riferiva solo al sito n. 5, sostiene che la menzione dei siti nn. 3, 4 e 6 nel ricorso non costituisce un ampliamento della seconda censura, ma solo una precisazione apportata ad essa. V., in tal senso, Prete, L., [OSCURATO:PERSONA] in EU Law , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]‑sur‑le‑Rhin, 2017, pag. 203. 86 Sebbene il testo dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006 utilizzi l’espressione «rifiuti “notificati”», mi sembra che questa si applichi anche ai rifiuti inizialmente sottoposti alla procedura d’informazione. Infatti, un’interpretazione diversa porterebbe al risultato paradossale secondo cui tale disposizione sarebbe applicabile (creando quindi un obbligo di notifica) solo quando i rifiuti sono già stati notificati. Invece, l’interpretazione da me proposta appare coerente con il contesto in cui si inserisce detta disposizione, che rientra nel capo 5 di tale regolamento, intitolato «Disposizioni amministrative generali», nonché con il suo obiettivo, che consiste precisamente nel risolvere le divergenze di opinione tra le autorità in merito all’applicazione dell’articolo 3 di detto regolamento. 87 In altri termini, l’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento n. 1013/2006 introduce una classificazione sussidiaria dei rifiuti in caso di divergenze di opinione tra le autorità interessate, che comporta l’applicazione della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento. Tale approccio è conforme ai principi di precauzione e di azione preventiva, in quanto garantisce il livello più elevato di sorveglianza e controllo ai sensi di detto regolamento. Ne consegue che la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte dev’essere considerata la procedura di default al fine di garantire una sorveglianza e un controllo ottimali delle spedizioni di rifiuti all’interno dell’Unione per proteggere l’ambiente e la salute umana. La procedura d’informazione, per contro, è appropriata solo per i rifiuti che richiedono un livello minore di sorveglianza e di controllo. 88 Tale Stato membro mette in discussione l’applicabilità dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE nel caso di specie, per il motivo che il regolamento n. 1013/2006 contiene disposizioni specifiche sulla cooperazione tra Stati membri, costituendo così una lex specialis . 89 Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che un inadempimento dell’obbligo generale di leale cooperazione che discende dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE si distingue rispetto ad un inadempimento degli obblighi specifici nei quali detto obbligo si manifesta. Pertanto, un inadempimento del suddetto obbligo generale può essere constatato soltanto a condizione che esso riguardi comportamenti distinti da quelli costituenti la violazione di tali obblighi specifici [sentenza del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA]/Slovenia (Archivi della BCE) (C‑316/19, EU:C:2020:1030, punto 121 e giurisprudenza citata)]. 90 V. giurisprudenza citata nella nota a piè di pagina precedente delle presenti conclusioni. V. anche sentenza del 30 aprile 2024, Lettonia/Svezia (Sistema di garanzia dei depositi) (C‑822/21, EU:C:2024:373, punti 99 e 100, nonché giurisprudenza citata). 91 Infatti, nell’ambito dei ricorsi per inadempimento fondati sull’articolo 258 TFUE, la Corte ha precisato che la [OSCURATO:PERSONA], che non dispone di propri poteri di indagine in materia, dipende in ampia misura dagli elementi forniti da eventuali denuncianti, da organizzazioni private o pubbliche attive sul territorio dello Stato membro interessato, nonché da questo stesso Stato membro, e che spetta innanzi tutto alle autorità nazionali effettuare i controlli necessari sul posto, in uno spirito di cooperazione leale, conformemente al dovere di ogni Stato membro di facilitare l’adempimento del compito generale della [OSCURATO:PERSONA] [v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/Slovenia (C‑140/14, EU:C:2015:501, punti da 40 a 43 e giurisprudenza citata)]. Lo stesso principio si applica, per analogia, nell’ambito di un ricorso per inadempimento fondato sull’articolo 259 TFUE. 92 V. la mia analisi nell’ambito della prima censura per quanto riguarda i siti nn. da 2 a 6. 93 Infatti, ancorché la Corte abbia ripetutamente dichiarato che uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del suo ordinamento giuridico interno, ivi comprese quelle che derivano dalla sua organizzazione federale, per giustificare l’inosservanza degli obblighi e dei termini imposti dal diritto dell’Unione [v. in tal senso, sentenza 14 maggio 2002, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑383/00, EU:C:2002:289, punto 20)], l’unico caso, invocato dalle autorità polacche al riguardo, relativo al sito n. 3, si è concluso, dopo diversi scambi (allegati A.37, A.39 e A.40), con una risposta di diniego da parte delle autorità competenti (allegato A.44).
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1013/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris