CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2023
Cassazione n. 22087/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Roma, con sentenza ex art. 599 bis cod.proc.pen. in data 12 luglio 2022, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rideterminava le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CRO' VINCENZO nei termini concordati tra le parti. 1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori; l'Avv.to Ercolino per [OSCURATO:PERSONA]) BOUBEKER e [OSCURATO:PERSONA] deduceva t omessa motivazione in ordine agli aumenti di pena stabiliti per la continuazione. L'avv.to Perone nell'interesse di Laezza e Crò lamentava con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod.pen.; manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 61 n. 5 cod.pen.; difetto di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. L'avv.to Dell'Aquila con distinti atti di ricorso avanzati per Esposito, Labagnara e Maddaloni lamentava violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla qualificazione giuridica del fatto ex art. 640 comma 2 bis cod.pen. in base al quale risultava emessa la condanna. L'avv.to Zobel per Somma deduceva violazione ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. in relazione alla determinazione della pena stabilita per ciascuno dei 22 reati in continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni che devono essere dichiarate inammissibili perché proposte avverso una sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen.. Ed invero al proposito va ricordato il costante orientamento di questa Corte di cassazione secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01). Nel caso di specie i ricorsi prospettano doglianze estranee al parametro dei vizi denunciabili avverso la sentenza di concordato in appello posto che hanno ad oggetto la motivazione degli aumenti per continuazione stabiliti sul consenso delle parti ovvero altre doglianze oggetto di rinuncia come la qualificazione giuridica delle truffe ovvero la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod.pen. non più contestabile nella presente fase di legittimità. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Geppino ago [OSCURATO:PERSONA] IL 22 MAG. 2023 I