CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 21663/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale PIETROMOLINO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo, in esito a giudizioabbreviato, ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala, emessa il 23 febbraio 2024,che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazionedi un ciclomotore di provenienza furtiva.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo:1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica delfatto come ricettazione anziché come incauto acquisto, non avendo la Corte considerato chepoteva esservi in capo all’imputato al massimo il mero sospetto della provenienza illecita delbene, integrativo della contravvenzione di cui all’art. 712 cod.pen.;2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta recidiva, applicatafacendo riferimento soltanto ai precedenti penali del ricorrente ed alla commissione di unreato della stessa indole, attraverso un inaccettabile automatismo;3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’aumento di pena per larecidiva, pari al raddoppio della pena base di mesi nove di reclusione ed euro 300 di multae, più in generale, in ordine al trattamento sanzionatorio, tenuto conto della concessione, daparte del primo giudice, della circostanza attenuante di cui all’art. 648, quarto comma,cod.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è fondato solo relativamente al trattamento sanzionatorio.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.Secondo pacifica giurisprudenza, la circostanza che l’imputato sia stato scoperto nelpossesso del bene di provenienza illecita e non abbia fornito alcuna giustificazione in ordinea tale possesso, integra pacificamente il dolo del delitto di ricettazione, poiché consente diritenere provata la consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni (tra le tante, Sez. 2,n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang,Rv. 268643; Sez. 1, n.13599 del 13/03/2012, Pomella, Rv. 252285).Nel caso in esame, peraltro, oltre al possesso non giustificato del ciclomotore diprovenienza furtiva sul quale il ricorrente stava viaggiando, la Corte ha indicato a suosfavore il fatto che il mezzo fosse privo di targa e che egli aveva tentato di nasconderlo e didarsi alla fuga, circostanze collegate, senza vizi logico-ricostruttivi, ad una pienaconsapevolezza dell’origine delittuosa del bene, con la conseguente impossibilità di ognidiversa e più benevola qualificazione giuridica del fatto.2. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte hagiustificato l’applicazione della recidiva ritenendo che il fatto, rispetto ai precedenti specifici,fosse espressione di rinnovata capacità criminale e pericolosità sociale del ricorrente.In proposito, si ricordi il principio secondo cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiestaal giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza dellastessa. (In motivazione la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui,con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativaprosecuzione di un processo delinquenziale già avviato) (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018,3. E’ fondato il terzo motivo.Il primo giudice aveva ritenuto di concedere al ricorrente la circostanza attenuante dicui all’art. 648, comma quarto, cod.pen., considerando il fatto di particolare tenuità.D’altra parte, è stata ritenuta sussistente la recidiva specifica, reiterata edinfraquinquennale siccome contestata, che ha determinato un aumento di pena quantificatodalla Corte di appello nel doppio della pena detentiva (da mesi nove di reclusione ad anniuno e mesi sei di reclusione).Così facendo, è stato commesso un doppio errore di diritto che deve essere emendatoInfatti, oltre all’aumento illegale di pena per la recidiva (che, al massimo, poteva esseredi due terzi e non del doppio, ai sensi dell’art. 99, comma 4, cod.pen.), vi è alla base che ilcontemporaneo riconoscimento di una circostanza attenuante e di una aggravante dovevaportare al giudizio di bilanciamento ai sensi dell’art. 69 cod.pen., a seguito del qualedeterminare la pena finale.Occorrerà, pertanto, fermo restando il divieto di reformatio in peius, che il giudice delrinvio provveda al corretto bilanciamento tra circostanze eterogenee, anche, se del caso, nelsenso della prevalenza della attenuante concessa sulla recidiva qualificata, evenienzapossibile a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2014. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovogiudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Dichiara inammissibilenel resto il ricorso.Così è deciso, 17/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]