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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 11877/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 3ohnny, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla integrazione del reato contestato non inquadrabile in quello di semplici minacce, rilevando che le espressioni impiegate erano dirette nei riguardi di pubblici ufficiali al fine di indurli a compiere un atto contrario ai propri doveri e che il contenuto delle stesse era idoneo a incutere loro un reale timore; che, infine, il giudice del gravame ha fatto buon governo dei principi operanti in materia, ritenendo equo il trattamento sanzionatorio previsto in primo grado e, conseguentemente, negando la concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. alla luce dei plurimi precedenti penali, rilievo di per sé bastevole, a fronte di deduzioni aspecifiche e volte a sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere eensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] 3ohnny, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2022 emessa dalla Corte d'appello di Brescia; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. sono inammissibili perché aventi a oggetto censure generiche; Considerato che i motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito: ed invero, la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla integrazione del reato contestato non inquadrabile in quello di semplici minacce, rilevando che le espressioni impiegate erano dirette nei riguardi di pubblici ufficiali al fine di indurli a compiere un atto contrario ai propri doveri e che il contenuto delle stesse era idoneo a incutere loro un reale timore; che, infine, il giudice del gravame ha fatto buon governo dei principi operanti in materia, ritenendo equo il trattamento sanzionatorio previsto in primo grado e, conseguentemente, negando la concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. alla luce dei plurimi precedenti penali, rilievo di per sé bastevole, a fronte di deduzioni aspecifiche e volte a sollecitare una diversa valutazione di merito, non consentita in questa sede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere eensore Il
Sentenza Cassazione n. 11877/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris