CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 14099/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 1053/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) – ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1053/2021 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Numero sezionale 3109/2022Numero di raccolta generale 14099/2022 Sicilia sez. staccata di Catania n. 3166/05/20, depositata in data Data pubblicazione 04/05/2022 10/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - il contribuente ricorreva avverso un avviso di accertamento notificatogli per IVA e IRPEF 2008; - la CTP accoglieva il ricorso e dichiarava la illegittimità dell’atto impugnato per difetto di sottoscrizione dello stesso; tal pronuncia era impugnata dall’ente impositore; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo; resiste il sig. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso che illustra con memoria; Considerato che: - vanno preliminarmente esaminate e disattese, in quanto infondate, le eccezioni di inammissibilità del ricorso; - quanto alla prima, il Collegio osserva che in realtà la questione trattata risulta decisa in modo difforme dalla giurisprudenza del tutto prevalente di questa Corte: di qui, come si vedrà, l’accoglimento del motivo dedotto; - quanto alla seconda, la stessa è del tutto infondata dal momento che il motivo proposto non affronta alcun profilo di merito, non vertendo affatto su presupposti di fatto, ma introduce invece una precisa questione di diritto; - venendo quindi all’esame, consentito, del motivo di ricorso, esso deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto viziata la sottoscrizione dell’atto impugnato; F i r m a t o D a : N A P O L I T A N O L U C I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 7 3 3 a c 7 b a 7 7 5 b 6 8 8 3 4 b 3 0 c d a 9 b 9 6 0 8 9 2 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 1053/2021 - il motivo è fondato; questa Corte, con giurisprudenza costante, Numero sezionale 3109/2022Numero di raccolta generale 14099/2022 ritiene ormai che (tra molte si rimanda a Cass. Data pubblicazione 04/05/2022 Sez. 5, Sentenza n. 11013 del 19/04/2019 ma vedasi anche Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28850 del 08/11/2019) la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante, con la conseguenza che, nell'ambito dell'organizzazione interna dell'ufficio, l'attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'individuazione della qualifica rivestita dall'impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa; - pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va quindi cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame nel rispetto del principio sopra indicato; p.q.m. accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, sez. staccata di Catania, in diversa composizione, che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità. Così