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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 17754/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 52) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 19.5.2022, la Corte di appello Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di guida senza patente di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, per aver circolato alla guida di un autocarro benché fosse privo della patente di guida (fatto commesso in Rho il 31.7.2017).

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai seguenti profili: difetto di prova della reiterazione nel biennio; omessa considerazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen.; mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e omessa conversione della pena detentiva in pena pecuniaria.

3. Preliminarmente, sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 116 cod. strada, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione pari ad anni cinque, trattandosi di fatto commesso in data 31.7.2017.

Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità.

Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata.

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione.

Va disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Milano per quanto di competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Manda alla Cancelleria dell'Ufficio di provenienza per la trasmissione degli atti al Prefetto di Milano.

Così deciso il 16 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] re esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 52) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 19.5.2022, la Corte di appello Milano ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di guida senza patente di cui all'art. 116, commi 15 e 17, cod. strada, per aver circolato alla guida di un autocarro benché fosse privo della patente di guida (fatto commesso in Rho il 31.7.2017). 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai seguenti profili: difetto di prova della reiterazione nel biennio; omessa considerazione della causa di giustificazione di cui all'art. 54 cod. pen.; mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. e omessa conversione della pena detentiva in pena pecuniaria. 3. Preliminarmente, sussistono i presupposti per rilevare l'intervenuta causa estintiva del reato di cui all'art. 116 cod. strada, essendo spirato il relativo termine massimo di prescrizione pari ad anni cinque, trattandosi di fatto commesso in data 31.7.2017. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità, per manifesta infondatezza delle doglianze ovvero perché basato su censure non deducibili in sede di legittimità. Pertanto, sussistono i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. maturate, come nel caso di specie, successivamente rispetto alla sentenza impugnata. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto-reato. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato in disamina estinto per prescrizione. Va disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Milano per quanto di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Manda alla Cancelleria dell'Ufficio di provenienza per la trasmissione degli atti al Prefetto di Milano. Così deciso il 16 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] re esten
Sentenza Cassazione n. 17754/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris