CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43910/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 20 OSSERVA Letta anche la memoria del difensore del ricorrente, con cui contesta la rilevata inammissibilità del ricorso, chiedendone la trattazione in pubblica udienza; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono inammissibili; Considerato infatti che tali motivi sono aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della motivazione della sentenza impugnata, dove la Corte di appello ha spiegato con coretti argomenti non manifestamente illogici perché il fatto - anche al di là del dato ponderale, di per sé già significativo, trattandosi di 186 dosi medie giornaliere - non poteva ritenersi lieve, anche confutando la tesi difensiva, rimasta del tutto assertiva, rispetto alle emergenze di segno contrario, della destinazione della sostanza ad uso personale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il