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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 gennaio 2024

Cassazione n. 22767/2024

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12351/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona dei rispettivi Ministri e legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; –controricorrenti – avverso la sentenza n. 2794/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] venne trascritto il provvedimento di sequestro immobiliare disposto, quale misura di prevenzione, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], dal Tribunale di Napoli il 9/4/1993.

La trascrizione venne rettificata il 20/10/1995 contro [OSCURATO:PERSONA].

2. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il medesimo Tribunale dispose confisca, divenuta irrevocabile il 3/4/1995 e annotata contro l’Aquino presso la Conservatoria dei RR.II. il 26/10/1995.

3. Il 21/3/1995 venne trascritto atto di vendita del 17/3/1995 del medesimo compendio immobiliare in favore di [OSCURATO:PERSONA] e contro il venditore Aquino. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, con atto del 24/9/1996, trascritto il 24/10/1996, rivendette il complesso a [OSCURATO:PERSONA].

Comunicato avvio di autotutela esecutiva dall’Agenzia del Demanio a uno dei locatari degli immobili, l’incidente d’esecuzione proposto dal Carotenuto venne dichiarato inammissibile dal Tribunale di Napoli, Sezione misure di prevenzione e il provvedimento divenne irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la reiezione del ricorso per cassazione.

4. Successivamente il Carotenuto chiamò in giudizio davanti al giudice civile il Ministero della Giustizia, il Ministero delle Finanze, nonché l’Agenzia del Demanio, chiedendo fosse dichiarata a lui non opponibile la trascrizione registrata a nome di persona diversa dall’intestatario dei beni e non risultando trascritti a carico dell’Aquino, alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], né il decreto di sequestro, né quello di confisca.

Il Tribunale rigettò la domanda.

La Corte d’appello di Napoli disattese l’impugnazione.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi.

6. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria emessa all’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha ordinato al ricorrente di rinnovare la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di cassazione all’Avvocatura generale dello Stato.

7. Dato adempimento all’incombente da parte del ricorrente, rimaste intimate le controparti, il processo viene nuovamente posto in trattazione.

8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2ter l. n. 575/1965, 14 l. n. 55/1990, 240 cod. pen., 2915 cod. civ.

Queste in sintesi le ragioni della doglianza: -la confisca era stata effettuata nei confronti dell’Aquino e non nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta alla misura di prevenzione; era, inoltre, pacifico che i beni erano stati alienati dall’Aquino al [OSCURATO:PERSONA] e da quest’ultimo al Carotenuto dopo la confisca; - il Carotenuto era legittimato a far valere l’invalidità o l’inefficacia della confisca; - ai sensi dell’art. 2 ter l. n. 575/1965, i terzi a cui appartengono i beni sono chiamati a intervenire nel procedimento di prevenzione; - ai sensi dell’art. 240 cod. pen. la confisca non si applica se il bene appartiene a persona estranea alla commissione del reato; - nonostante che il procedimento di prevenzione ha natura giurisdizionale e si conforma ai principi del processo penale, non era stato instaurato contraddittorio nei confronti dell’esponente, così rimasto privato delle garanzie giurisdizionali, fra le quali l’onere per la parte pubblica di provare i presupposti per l’applicazione della misura; - poiché al momento del sequestro e della confisca il terzo (l’Aquino) era proprietario del compendio per atto antecedente, il Carotenuto agiva come avente causa di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta avente causa di [OSCURATO:PERSONA] , subentrando nella posizione di quest’ultimo, avendo quindi diritto a che la confisca venga posta nel nulla .

9. Con il secondo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Richiamata la pronuncia Varvara c.

Italia, si assume essere stato violato il principio di personalità della responsabilità penale, nel rispetto del quale non può essere sanzionata persona che non ha commesso il reato.

10. Con ordinanza n. 583/2024, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], le Sezioni unite hanno rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, co. 3, l. n. 47/1985 dell’art. 31, co. 3, d.P.R. n. 380/1981, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, co. 1, Cost., nonché all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, nella parte in cui viene travolto il diritto del terzo che abbia anteriormente iscritto ipoteca sul fondo.

Pur trattandosi di vicenda non esattamente sovrapponibile, la circostanza che venga in gioco il destino del diritto del terzo (qui di persona estranea al procedimento di prevenzione) nel caso di confisca del bene, consiglia rinviare la trattazione in attesa che la Corte costituzionale decida sulla rimessione di cui detto.

P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte Costituzional

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 12351/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona dei rispettivi Ministri e legali rappresentanti pro tempore, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis; –controricorrenti – avverso la sentenza n. 2794/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] venne trascritto il provvedimento di sequestro immobiliare disposto, quale misura di prevenzione, ai danni di [OSCURATO:PERSONA], dal Tribunale di Napoli il 9/4/1993. La trascrizione venne rettificata il 20/10/1995 contro [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il medesimo Tribunale dispose confisca, divenuta irrevocabile il 3/4/1995 e annotata contro l’Aquino presso la Conservatoria dei RR.II. il 26/10/1995. 3. Il 21/3/1995 venne trascritto atto di vendita del 17/3/1995 del medesimo compendio immobiliare in favore di [OSCURATO:PERSONA] e contro il venditore Aquino. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, con atto del 24/9/1996, trascritto il 24/10/1996, rivendette il complesso a [OSCURATO:PERSONA]. Comunicato avvio di autotutela esecutiva dall’Agenzia del Demanio a uno dei locatari degli immobili, l’incidente d’esecuzione proposto dal Carotenuto venne dichiarato inammissibile dal Tribunale di Napoli, Sezione misure di prevenzione e il provvedimento divenne irrevocabile l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con la reiezione del ricorso per cassazione. 4. Successivamente il Carotenuto chiamò in giudizio davanti al giudice civile il Ministero della Giustizia, il Ministero delle Finanze, nonché l’Agenzia del Demanio, chiedendo fosse dichiarata a lui non opponibile la trascrizione registrata a nome di persona diversa dall’intestatario dei beni e non risultando trascritti a carico dell’Aquino, alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], né il decreto di sequestro, né quello di confisca. Il Tribunale rigettò la domanda. La Corte d’appello di Napoli disattese l’impugnazione. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi. 6. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria emessa all’esito dell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha ordinato al ricorrente di rinnovare la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di cassazione all’Avvocatura generale dello Stato. 7. Dato adempimento all’incombente da parte del ricorrente, rimaste intimate le controparti, il processo viene nuovamente posto in trattazione. 8. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2ter l. n. 575/1965, 14 l. n. 55/1990, 240 cod. pen., 2915 cod. civ. Queste in sintesi le ragioni della doglianza: -la confisca era stata effettuata nei confronti dell’Aquino e non nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta alla misura di prevenzione; era, inoltre, pacifico che i beni erano stati alienati dall’Aquino al [OSCURATO:PERSONA] e da quest’ultimo al Carotenuto dopo la confisca; - il Carotenuto era legittimato a far valere l’invalidità o l’inefficacia della confisca; - ai sensi dell’art. 2 ter l. n. 575/1965, i terzi a cui appartengono i beni sono chiamati a intervenire nel procedimento di prevenzione; - ai sensi dell’art. 240 cod. pen. la confisca non si applica se il bene appartiene a persona estranea alla commissione del reato; - nonostante che il procedimento di prevenzione ha natura giurisdizionale e si conforma ai principi del processo penale, non era stato instaurato contraddittorio nei confronti dell’esponente, così rimasto privato delle garanzie giurisdizionali, fra le quali l’onere per la parte pubblica di provare i presupposti per l’applicazione della misura; - poiché al momento del sequestro e della confisca il terzo (l’Aquino) era proprietario del compendio per atto antecedente, il Carotenuto agiva come avente causa di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta avente causa di [OSCURATO:PERSONA] , subentrando nella posizione di quest’ultimo, avendo quindi diritto a che la confisca venga posta nel nulla . 9. Con il secondo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Richiamata la pronuncia Varvara c. Italia, si assume essere stato violato il principio di personalità della responsabilità penale, nel rispetto del quale non può essere sanzionata persona che non ha commesso il reato. 10. Con ordinanza n. 583/2024, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], le Sezioni unite hanno rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, co. 3, l. n. 47/1985 dell’art. 31, co. 3, d.P.R. n. 380/1981, in riferimento agli artt. 3, 24, 42 e 117, co. 1, Cost., nonché all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, nella parte in cui viene travolto il diritto del terzo che abbia anteriormente iscritto ipoteca sul fondo. Pur trattandosi di vicenda non esattamente sovrapponibile, la circostanza che venga in gioco il destino del diritto del terzo (qui di persona estranea al procedimento di prevenzione) nel caso di confisca del bene, consiglia rinviare la trattazione in attesa che la Corte costituzionale decida sulla rimessione di cui detto. P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Corte Costituzional
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