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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02265/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in merito all'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'articolo 648, comma 4, c.p., è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 4 della impugnata sentenza ove si è specificato che il valore della vettura, essendo la stessa commerciabile, è tale da non rendere applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 4, c.p.; Ritenuto che il motivo del ricorso nella parte in cui denuncia la mancata applicazione dell'articolo 62, n. 4, c.p., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art 606, comma 3, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore alla Cassa delle ammende , 12/12/2023 Il c nsiglier est. [OSCURATO:PERSONA] I Il Presidente • '\ [OSCURATO:PERSONA] D' gostini PO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione in merito all'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'articolo 648, comma 4, c.p., è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pagina 4 della impugnata sentenza ove si è specificato che il valore della vettura, essendo la stessa commerciabile, è tale da non rendere applicabile la circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma 4, c.p.; Ritenuto che il motivo del ricorso nella parte in cui denuncia la mancata applicazione dell'articolo 62, n. 4, c.p., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art 606, comma 3, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore alla Cassa delle ammende , 12/12/2023 Il c nsiglier est. [OSCURATO:PERSONA] I Il Presidente • '\ [OSCURATO:PERSONA] D' gostini PO
Sentenza Cassazione n. 02265/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris