CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03004/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2021 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]—44a4G-34M5e-~Irtil-- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo iI ricorso inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per intervenuta rinuncia all'impugnazione. Con atto scritto, da lui sottoscritto (con autentica del proprio difensore) e pervenuto nella cancelleria della Corte di cassazione il 13 agosto scorso, l'imputato ha infatti dichiarato di rinunciare al ricorso. 3. A mente dell'art. 616, cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ancorché per rinuncia all'impugnazione, comporta la condanna del privato proponente al pagamento delle spese processuali, non operando detta norma alcuna distinzione tra le possibili cause d'inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il /*dicembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente