CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2022
Cassazione n. 41216/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria trasmessa dalla difesa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, diretti, in particolare, a mettere in discussione il giudizio di responsabilità ( per l'asserito uso personale della sostanza detenuta) e la qualificazione data al fatto dai Giudici di merito ( il comma 1 dell'art 73 Tus in luogo del comma 5), contrastati tramite doglianze meramente riproduttive dei profili di censura prospettati con il gravame di merito, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale all'esito di una valutazione del compendio istruttorio priva di manifeste incongruenze logiche ( si veda la pagina 2, dal secondo al quarto capoverso dedicato ai motivi sul primo tema e dall'ultimo capoverso in punto di qualificazione, coerentemente validata alla luce di una complessiva considerazione dei costituti propri della disposizione invocata dalla difesa, valorizzati alla luce delle specifiche connotazione del fatto a giudizio e dando coerente rilievo al dato quantitativo e qualitativo della sostanza detenuta); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022