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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05437/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Bari condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro mille di multa, perché ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 56, 515 cod. pen. - così riqualificata l'imputazione, originariamente contestata come ipotesi consumata - per aver compiuto, quale legale rappresentante dell'esercizio commerciale Eureka s.r.I., atti diretti in modo non equivoco a porre in commercio dispositivi di protezione individuale (mascherine antivirus deputate alla protezione delle vie respiratorie) del tipo FFP2 muniti di marchiatura CE contraffatta, perché rilasciata da un ente sconosciuto.

2. Avverso l'indicata sentenza l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, con cui deduce l'erronea applicazione degli artt. 56 e 515 cod. pen.

Evidenzia il difensore che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non è stata provata la destinazione commerciale delle mascherine rinvenute dalla G.d.F. all'interno del magazzino; nel caso in esame, non vi sarebbe prova che la società abbia tentato di vendere le mascherine, ciò che esclude il reato, come affermato, in una situazione analoga, da Cass., Sez. 3, n. 29578 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve perciò essere rigettato.

2. Nel caso in esame, non è contestato che la stampigliatura della marcatura CE riportata sulle 1.780 mascherine recanti la dicitura FFP2 9H Stars sia contraffatta, in quanto il ricorrente limita le sue censure al fatto che mancherebbe la prova della destinazione alla vendita di dette mascherine, indicando un precedente di questa Sezione, che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe in termini.

3. In primo luogo va chiarito che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non è affatto pertinente il richiamo a Cass., Sez. 3, n. 29578 del 2020 (non massimata); in quel caso, la vicenda riguardava mere mascherine chirurgiche prive della marcatura CEE e la Corte ha ritenuto che non fosse provato che le stesse fossero state vendute come "presidi medici ai fini della 2 /// prevenzione del contagio da Covid-19, unica condizione questa che, imponendo le certificazioni sarebbe stata necessaria e idonea a far ritenere astrattamente integrato il reato"; nella vicenda in esame, per contro, si tratta di mascherine antivirus deputate alla protezione delle vie respiratorie del tipo FFP2.

Si rammenta, infatti, che le mascherine in discorso sono annoverate tra i dispositivi di protezione individuale, soggetti alla disciplina di cui al [OSCURATO:PERSONA] n. 425/2016, che ne stabilisce le condizioni di immissione sul mercato, nonché i requisiti essenziali di sicurezza che devono osservare per preservare la salute e garantire la incolumità degli utilizzatori.

In particolare, con riguardo alle mascherine qualificate come i dispositivi di protezione individuale (DPI) che appartengono alla Classe III, il fabbricante, deve, tra l'altro, redigere la Dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili nella fabbricazione del dispositivo e apporre la marcatura CE.

Da segnalare, inoltre, che l'art. 11 fa obbligo ai distributori, prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, di verificare che esso "rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti" di sicurezza previsti dagli artt. 8, par. 5 e 6, e 10, par. 3.

4. Ciò posto, per costante giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di tentativo di frode in commercio il detenere, anche presso un esercizio commerciale di distribuzione e vendita all'ingrosso, prodotti privi di marcatura "CE" o con marcatura "CE" contraffatta (Sez. 3, n. 17686 del 14/12/2018, dep. 29/04/2019, la, Rv. 275932; Sez. 3, n. 27704 del 21/04/2010, dep. 16/07/2010, Amato, Rv. 248133); si ricorda, inoltre, che per la configurabilità del tentativo di frode nell'esercizio del commercio non si richiede l'effettiva messa in vendita del prodotto, essendo sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita del prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite (Sez. 3, Sentenza n. 41758 del 28/10/2010, dep. 25/11/2010, p.m. in c.

Misrteoni, Rv. 248703).

5. Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi ora evocati, ravvisando la sussistenza del delitto in contestazione, correttamente qualificato alla stregua del tentativo di frode in commercio, ritenendo provata la destinazione alla vendita della mascherine in esame, valorizzando sia il fatto che esse furono rinvenute in scatoloni presso l'esercizio commerciale dell'imputato dalla G.d.F. nell'ambito di accertamenti sul commercio di mascherine di protezione in genere (cd. chirurgiche) e dei dispositivi di protezione individuale, sia l'ingente numero di mascherine tipo FFP2, pari a 1.780, che si somma a quello delle mascherine in seguito dissequestrate dal G.i.p. per aver ricevuto dall'Inail una validazione di emergenza in deroga.

In altri termini, il quantitativo non trascurabile, le modalità di confezionamento e il luogo di rinvenimento sono elementi da cui il Tribunale, in maniera non certo implausibile, ha desunto che le mascherine in esame fossero detenute per la vendita, anche considerando che l'imputato, nel corso del controllo, ha omesso di consegnare la documentazione che attesta la regolarità dell'apposizione del marchio CE, condotta che, come chiarito da questa Corte, costituisce un comportamento significativo, in assenza di elementi contrari, della irregolarità dell'apposizione, non comportando un'inammissibile inversione dell'onere della prova della sussistenza del reato di tentativo di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 cod. pen. (Sez. 3, n. 50783 del 26/09/2019, dep. 16/12/2019, Shi, Rv. 277688).

6. Per i motivi indicati, il ricorso deve perciò essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e conda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Bari condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro mille di multa, perché ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 56, 515 cod. pen. - così riqualificata l'imputazione, originariamente contestata come ipotesi consumata - per aver compiuto, quale legale rappresentante dell'esercizio commerciale Eureka s.r.I., atti diretti in modo non equivoco a porre in commercio dispositivi di protezione individuale (mascherine antivirus deputate alla protezione delle vie respiratorie) del tipo FFP2 muniti di marchiatura CE contraffatta, perché rilasciata da un ente sconosciuto. 2. Avverso l'indicata sentenza l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, con cui deduce l'erronea applicazione degli artt. 56 e 515 cod. pen. Evidenzia il difensore che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, non è stata provata la destinazione commerciale delle mascherine rinvenute dalla G.d.F. all'interno del magazzino; nel caso in esame, non vi sarebbe prova che la società abbia tentato di vendere le mascherine, ciò che esclude il reato, come affermato, in una situazione analoga, da Cass., Sez. 3, n. 29578 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve perciò essere rigettato. 2. Nel caso in esame, non è contestato che la stampigliatura della marcatura CE riportata sulle 1.780 mascherine recanti la dicitura FFP2 9H Stars sia contraffatta, in quanto il ricorrente limita le sue censure al fatto che mancherebbe la prova della destinazione alla vendita di dette mascherine, indicando un precedente di questa Sezione, che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe in termini. 3. In primo luogo va chiarito che, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non è affatto pertinente il richiamo a Cass., Sez. 3, n. 29578 del 2020 (non massimata); in quel caso, la vicenda riguardava mere mascherine chirurgiche prive della marcatura CEE e la Corte ha ritenuto che non fosse provato che le stesse fossero state vendute come "presidi medici ai fini della 2 /// prevenzione del contagio da Covid-19, unica condizione questa che, imponendo le certificazioni sarebbe stata necessaria e idonea a far ritenere astrattamente integrato il reato"; nella vicenda in esame, per contro, si tratta di mascherine antivirus deputate alla protezione delle vie respiratorie del tipo FFP2. Si rammenta, infatti, che le mascherine in discorso sono annoverate tra i dispositivi di protezione individuale, soggetti alla disciplina di cui al [OSCURATO:PERSONA] n. 425/2016, che ne stabilisce le condizioni di immissione sul mercato, nonché i requisiti essenziali di sicurezza che devono osservare per preservare la salute e garantire la incolumità degli utilizzatori. In particolare, con riguardo alle mascherine qualificate come i dispositivi di protezione individuale (DPI) che appartengono alla Classe III, il fabbricante, deve, tra l'altro, redigere la Dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] al fine di dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di salute e sicurezza applicabili nella fabbricazione del dispositivo e apporre la marcatura CE. Da segnalare, inoltre, che l'art. 11 fa obbligo ai distributori, prima di mettere un DPI a disposizione sul mercato, di verificare che esso "rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti, dalle istruzioni e dalle informazioni di cui al punto 1.4 dell'allegato II, in una lingua facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali dello Stato membro in cui il DPI è messo a disposizione sul mercato, e che il fabbricante e l'importatore abbiano soddisfatto i requisiti" di sicurezza previsti dagli artt. 8, par. 5 e 6, e 10, par. 3. 4. Ciò posto, per costante giurisprudenza di questa Corte, integra il reato di tentativo di frode in commercio il detenere, anche presso un esercizio commerciale di distribuzione e vendita all'ingrosso, prodotti privi di marcatura "CE" o con marcatura "CE" contraffatta (Sez. 3, n. 17686 del 14/12/2018, dep. 29/04/2019, la, Rv. 275932; Sez. 3, n. 27704 del 21/04/2010, dep. 16/07/2010, Amato, Rv. 248133); si ricorda, inoltre, che per la configurabilità del tentativo di frode nell'esercizio del commercio non si richiede l'effettiva messa in vendita del prodotto, essendo sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita del prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite (Sez. 3, Sentenza n. 41758 del 28/10/2010, dep. 25/11/2010, p.m. in c. Misrteoni, Rv. 248703). 5. Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi ora evocati, ravvisando la sussistenza del delitto in contestazione, correttamente qualificato alla stregua del tentativo di frode in commercio, ritenendo provata la destinazione alla vendita della mascherine in esame, valorizzando sia il fatto che esse furono rinvenute in scatoloni presso l'esercizio commerciale dell'imputato dalla G.d.F. nell'ambito di accertamenti sul commercio di mascherine di protezione in genere (cd. chirurgiche) e dei dispositivi di protezione individuale, sia l'ingente numero di mascherine tipo FFP2, pari a 1.780, che si somma a quello delle mascherine in seguito dissequestrate dal G.i.p. per aver ricevuto dall'Inail una validazione di emergenza in deroga. In altri termini, il quantitativo non trascurabile, le modalità di confezionamento e il luogo di rinvenimento sono elementi da cui il Tribunale, in maniera non certo implausibile, ha desunto che le mascherine in esame fossero detenute per la vendita, anche considerando che l'imputato, nel corso del controllo, ha omesso di consegnare la documentazione che attesta la regolarità dell'apposizione del marchio CE, condotta che, come chiarito da questa Corte, costituisce un comportamento significativo, in assenza di elementi contrari, della irregolarità dell'apposizione, non comportando un'inammissibile inversione dell'onere della prova della sussistenza del reato di tentativo di frode nell'esercizio del commercio di cui all'art. 515 cod. pen. (Sez. 3, n. 50783 del 26/09/2019, dep. 16/12/2019, Shi, Rv. 277688). 6. Per i motivi indicati, il ricorso deve perciò essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e conda
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