CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 25 maggio 2026
Cassazione n. 16261/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ensore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 14714/2024Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 16261/2026Data pubblicazione 25/05/2026-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di l'Aquila n. 496/2024depositata il 15/04/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano azione revocatoriaordinaria ai sensi dell’art. 2901 c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],nonché delle figlie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo ladeclaratoria di inefficacia, nei loro confronti, del trasferimento di beniimmobili disposto in favore di queste ultime nell’ambito del ricorso perseparazione consensuale dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],depositato il 15 gennaio 2015 e omologato il 1° aprile 2015.Gli attori deducevano che il trasferimento aveva natura gratuita e cheesso aveva sottratto gli unici beni immobili della debitrice alla garanziapatrimoniale del loro credito, derivante dalle spese processuali liquidate inloro favore in precedenti giudizi.Il Tribunale di Vasto, con sentenza n. 182 del 2018, accoglieva ladomanda revocatoria, dichiarando l’inefficacia del trasferimentoimmobiliare nei confronti degli attori, ritenendo sussistenti l’eventus damnie la consapevolezza della debitrice, nonché condannando Maria TeresaBosco al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;dichiarava, inoltre, la carenza di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso tale decisione proponeva appello la Bosco, deducendo, tral’altro, che i trasferimenti immobiliari disposti in sede di separazione nonavevano natura gratuita, bensì costituivano corrispettivo del pagamento,da parte delle figlie Paola e [OSCURATO:PERSONA], dei debiti giudiziari gravantiNumero registro generale 14714/2024Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 16261/2026Data pubblicazione 25/05/2026sulla madre, relativi a una procedura esecutiva immobiliare promossa neisuoi confronti e definita nel 2014 mediante integrale soddisfazione deicreditori, tra i quali figuravano gli stessi [OSCURATO:PERSONA].Nel giudizio di appello si costituivano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anchequali eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto del gravame. [OSCURATO:PERSONA] disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti diPaola, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2.1. Con sentenza n. 496 del 2024, la Corte d’appello di L’Aquila rigettaval’appello, confermando integralmente la decisione di primo grado. Inparticolare, la Corte territoriale qualificava il trasferimento immobiliarecome atto a titolo gratuito, valorizzando il dato formale dell’assenza di uncorrispettivo nel ricorso per separazione consensuale, e riteneva pertantolegittima l’azione revocatoria promossa dai creditori. Condannaval’appellante al pagamento delle spese del grado in favore dei [OSCURATO:PERSONA] edichiarava la contumacia delle appellate [OSCURATO:PERSONA] e LoredanaStefano.3. Avverso la suindicata pronunzia della Corte di merito ha propostoricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.3.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato un atto da essequalificato come controricorso adesivo al ricorso, ai sensi dell’art. 370c.p.c.Tutte le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.1. Con il motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 2901,comma 3, c.c., censurando la sentenza nella parte in cui la Corte d’appelloha ritenuto esperibile l’azione revocatoria nonostante il trasferimentoimmobiliare disposto in sede di separazione consensuale costituisseadempimento di un debito pregresso della disponente, assolto dalle figlieNumero registro generale 14714/2024Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 16261/2026Data pubblicazione 25/05/2026mediante il pagamento delle somme dovute nella procedura esecutiva asuo carico. Si deduce che l’atto, ancorché formalmente privo di indicazionedel corrispettivo, doveva essere qualificato come cessione a titolo oneroso,documentalmente provata, e dunque non soggetta a revoca, conconseguente erronea applicazione dei presupposti dell’eventus damni edella scientia damni.4.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione degli artt.769 e ss. c.c., censurando la sentenza nella parte in cui la Corte d’appelloha qualificato come donazione – e dunque come atto a titolo gratuito – iltrasferimento immobiliare disposto da [OSCURATO:PERSONA] in favore dellefiglie, fondando tale qualificazione sulla sola assenza di un corrispettivoindicato nel ricorso per separazione.Deduce che, alla luce delle risultanze documentali, il trasferimentocostituiva invece cessione a titolo oneroso, quale controprestazione delpagamento, da parte delle figlie, dei debiti giudiziari gravanti sulla madre,con conseguente esclusione dell’animus donandi, della gratuità e dellaspontaneità richieste per la donazione, nonché dell’ipotesi di donazioneremuneratoria o di negozio misto con donazione, e con conseguenteerronea applicazione dell’art. 2901 c.c.4.3. Con il terzo motivo, la Bosco denuncia la violazione dell’art. 2901c.c., censurando la sentenza nella parte in cui la Corte d’appello haritenuto sussistenti l’eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio incapo alle figlie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonostante ladocumentata buona fede delle stesse e l’assenza di qualsiasi partecipatiofraudis. Deduce che il trasferimento immobiliare, avvenuto qualecorrispettivo del pagamento di debiti pregressi della madre ed in epocaanteriore al credito azionato dai [OSCURATO:PERSONA], escludeva sia il pregiudizio alleragioni creditorie sia la consapevolezza di ledere tali diritti, conconseguente insussistenza dei presupposti soggettivi e oggettividell’azione revocatoria.Numero registro generale 14714/2024Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 16261/2026Data pubblicazione 25/05/20265. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati data la lorostretta connessione, sono infondati.La questione concerne l’assoggettabilità ad azione revocatoria, ai sensidell’art. 2901 c.c., di un trasferimento immobiliare disposto in sede diseparazione consensuale, quando sia volto a estinguere un’obbligazionepecuniaria preesistente del coniuge disponente.Come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare, gli accordipatrimoniali traslativi stipulati in sede di separazione consensuale nonsono riconducibili né alla compravendita né alla donazione, ma sono voltialla sistemazione complessiva dei rapporti economici tra i coniugi,costituendo pertanto negozi giuridici suscettibili di revocatoria ex art. 2901c.c. (Cass., sez. III, ord. 15 aprile 2019, n. 10443).L’assenza di un corrispettivo costituisce, in tal senso, significativo indice digratuità.Nella specie correttamente la corte territoriale ha escluso la necessità diaccertare il consilium fraudis in capo alle beneficiarie, valorizzando latitolarità esclusiva dei beni in capo alla disponente [OSCURATO:PERSONA] e lanatura gratuita dell’atto, circostanze che rendono sufficiente, ai fini dellarevocatoria, la sola scientia damni del debitore, senza necessità di provarela partecipazione del terzo (Cass., 18 giugno 2019, n. 16221; Cass., 17agosto 2011, n. 17327; Cass., 22 agosto 2007, n. 17687).Nel caso in esame l’atto non prevedeva alcun corrispettivo né facevariferimento alla definizione di pregressi rapporti patrimoniali, mentre lestesse deduzioni difensive della disponente hanno ricondotto iltrasferimento a finalità di liberalità (animus donandi), rendendo irrilevantel’asserito pagamento di debiti dei genitori, non risultante dagli accordi diseparazione.Quanto all’eventus damni, correttamente la corte territoriale ha fattoapplicazione del principio secondo cui è sufficiente la mera diminuzione ovariazione qualitativa o quantitativa della garanzia patrimoniale delNumero registro generale 14714/2024Numero sezionale 991/2026Numero di raccolta generale 16261/2026Data pubblicazione 25/05/2026debitore, a prescindere dalla totale incapienza del patrimonio residuo(Cass., sez. III, sent. 14 luglio 2023, n. 20232), non avendo la disponenteprovato l’esistenza di ulteriori beni idonei a soddisfare le ragioni creditoriedegli appellati.6. All’inammissibilità e infondatezza dei motivi consegue il rigetto deiricorsi, principale e incidentale adesivo.Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante il carattere adesivo delcontroricorso. P.Q.MLa Corte rigetta i ricorsi, in via principale e incidentale.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso principale e per il ricorso incidentale a norma del comma 1 bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 13 marzo 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]