CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 giugno 2026
Cassazione n. 19329/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentati e difesiNumero registro generale 16618/2024Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 19329/2026Data pubblicazione 11/06/2026dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Dellabartola e [OSCURATO:PERSONA],-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 205/2024 depositatail 24/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con ordinanza ex art.702 ter c.p.c. il Tribunale di Varese, condannavaUnindustria [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. unitamente a [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA].(già socie di Espansiones.r.l. cancellata dal registro imprese) a restituire a [OSCURATO:SOCIETA]. lasomma di euro 41.488,80 da questa versata alla società fornitrice, poicancellata, a titolo di imposta addizionale sull’accisa dell’energia elettrica;il tribunale riteneva che la somma risultasse indebita alla luce dellaillegittimità dell’ imposta applicata per contrasto con l’art.1 par.2 Direttiva2008/118/[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., interponendo appello,censuravano l’ordinanza poiché ribadivano il proprio difetto dilegittimazione passiva atteso che il credito vantato dall’attrice era statoceduto ad un terzo soggetto, [OSCURATO:SOCIETA]., in forza della provaofferta in atti dell’esistenza di un contratto di factoring.[OSCURATO:SOCIETA] aveva invece insistito nel rigetto dell’appello negando,peraltro, la valida cessione del credito a [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. avevanoproposto appello incidentale aderendo all’impugnazione di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]..Numero registro generale 16618/2024Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 19329/2026Data pubblicazione 11/06/2026La Corte d’Appello di Milano, ritenuto che con il contratto di factoringstipulato tra Espansione e [OSCURATO:SOCIETA] erano stati ceduti in massa icrediti futuri della prima e che il contratto, avente durata indeterminata,era ancora vigente allorché erano state emesse le fatture ricevute daDomoplast e con riferimento alle quali era stata indebitamente pagatal’imposta, accoglieva l’appello e rigettava la domanda di ripetizioneproposta da [OSCURATO:SOCIETA].Avverso tale pronuncia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso articolato inquattro motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con distinticontroricorsi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata ai sensidell’art.360 n.6 c.p.c. per «violazione e falsa applicazione dell’art. 3 dellaL. 52/1991, in combinato disposto con l’art. 1260 c.c., nella parte in cui laCorte d’appello ha erroneamente ritenuto che la cessione del credito si siaperfezionata in presenza delle sole [OSCURATO:PERSONA] generali di factoring,nonostante la mancanza dell’atto di cessione al factor dei crediti diDomoplast S.r.l.»Rileva che “la struttura del factoring può essere di cessione unica eglobale dei crediti presenti e futuri, oppure di operazione che si attua,come nel caso di specie, attraverso una sequenza contrattuale articolata inuna convenzione iniziale, ad efficacia normativa, e in una o più cessioni dicredito attuative” ed evidenzia dunque che l’art.1260 c.c. e l’art. 3 dellaLegge 52/1991, per come interpretati dalla dottrina e dalla giurisprudenzaNumero registro generale 16618/2024Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 19329/2026Data pubblicazione 11/06/2026di legittimità, richiedono un atto successivo, separato rispetto al contrattodi factoring, in tutti i casi in cui, al momento della stipula del contratto difactoring, il credito non sia ancora venuto in essere oppure il ceduto nonsia ancora divenuto debitore del cedente, come nel caso di specie.Lamenta allora che, nella specie, non risulta agli atti del giudizio alcundocumento che confermi l’esistenza di un atto di cessione da EspansioneS.r.l. a [OSCURATO:SOCIETA]. dello specifico credito scaturente dalcontratto di fornitura con [OSCURATO:SOCIETA]Il motivo è inammissibile.Infatti, parte ricorrente in sede di comparsa di costituzione in appello(come dalla stessa riportata in calce al ricorso) si è limitata a contestarel’inesistenza del contratto di cessione dei crediti affermando che ladocumentazione prodotta dalla controparte non era idonea alla relativaprova.Si legge infatti: “parte avversa insiste nel sostenere la propria carenza dilegittimazione passiva sulla base di un’asserita cessione del credito, senzaavere neppure prodotto in giudizio il presunto negozio di cessione delcredito – di cui non viene peraltro allegata l’esistenza né indicata la data eche non viene in altro modo identificato - né averne descritto il relativocontenuto – non sappiamo neppure se trattasi di cessione pro soluto o prosolvendo -, senza avere prodotto l’accettazione del cessionario – di cuinon viene peraltro allegata l’esistenza né indicata la data - e senza avereprodotto neppure la comunicazione al ceduto – di cui non viene peraltroallegata l’esistenza né indicata la data e che non viene in altro modoidentificata -. Anzi, le [OSCURATO:PERSONA] e le [OSCURATO:PERSONA] arrivanoaddirittura a sostenere che le [OSCURATO:PERSONA] costituirebbero ilcontratto di cessione del credito di [OSCURATO:SOCIETA], circostanza palesemente incontrasto con l’intero testo di tale accordo.”Numero registro generale 16618/2024Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 19329/2026Data pubblicazione 11/06/2026Dunque, la contestazione in grado di appello si è svolta in meritoall’inesistenza del contratto di cessione non, invece, all’idoneità adintegrare la stessa del “contratto quadro”, come ritenuto dal giudice delgravame. Pertanto, si sollecita in questa sede, l’esame di unaargomentazione di cui non si richiama specificatamente l’illustrazione insede di appello.Ora, nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione dinuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulinoindagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, ameno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame odi tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello(Cass.n.15196/2018, Cass.n.27568/2017, Cass. n. 3829/2013,Cass.n.1474/2007).Inoltre, le deduzioni di cui al motivo in esame richiedono una diversaverifica da parte di questa Corte anche del materiale istruttorio relativoalle modalità di conclusione del contratto di cessione dei crediti e delrelativo oggetto, verifica preclusa in sede di sindacato di legittimità; infattila critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice dimerito che si traduca esclusivamente nella prospettazione di una diversavalutazione degli stessi elementi già dallo stesso esaminati è inammissibile(Cass. n. 9353/2026, Cass. n. 9293/2026, 10891/2016, Cass.n.2065/2015).La rivalutazione della quaestio facti è in buona sostanza sollecitata senzaindividuare se e dove le relative argomentazioni erano state introdotte nelgiudizio di merito.Con il secondo motivo parte ricorrente censura ai sensi dell’art.360 n.3c.p.c. la sentenza impugnata per «violazione e falsa applicazione dell’art.3, comma 3, della L. 52/1991 e dell’art. 1346 c.c., nella parte in cui laCorte d’appello ha erroneamente ritenuto valida, nell’ambito di unaNumero registro generale 16618/2024Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 19329/2026Data pubblicazione 11/06/2026cessione di crediti in massa, la cessione di un credito sorto da un contrattostipulato dopo un periodo di tempo superiore a 24 mesi dalla stipula delcontratto di factoring».Deduce che, come già evidenziato nel giudizio di appello, l’art. 3, commaterzo, della L. 52/1991 stabilisce un termine biennale, quale condizione dilegittimità della cessione in massa di crediti futuri mentre la sentenzaimpugnata viola la limitazione temporale posta da tale norma laddoveammette che, sulla base di un contratto di factoring stipulato il 10/1/2003per la cessione in massa di crediti futuri, possano essere ceduti creditisorti da un contratto del 20/11/2009, ossia successivo alla scadenza deltermine biennale dalla stipulazione del contratto di factoring, avvenuta indata 10/1/2005.Il motivo è fondato.La norma che si assume violata (l’art.3 l.52/91) consente, ai primi duecommi, di cedere i crediti di cui un’impresa è titolare anche prima chesiano stipulati i contratti dai quali sorgeranno ed anche in massa. Inoltre,essa prevede che: «3. La cessione in massa dei crediti futuri può avere adoggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periododi tempo non superiore a ventiquattro mesi. 4. La cessione dei crediti inmassa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento acrediti futuri, se è indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nelcomma 3».La giurisprudenza di questa Corte ha già da tempo rilevato che il contrattodi factoring, è una convenzione atipica - la cui disciplina, integrativadell'autonomia negoziale, è contenuta oltre che nella l.52/91, negli artt.1260 e seguenti del codice civile - attuata mediante la cessione, "prosolvendo" o "pro soluto", della titolarità dei crediti di un imprenditore,derivanti dall'esercizio della sua impresa, ad un altro imprenditore("factor"), con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi traNumero registro generale 16618/2024Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 19329/2026Data pubblicazione 11/06/2026i medesimi se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovverodifferito al momento in cui vengano ad esistenza se i crediti sono futuri ose, per adempiere all'obbligo assunto con la convenzione, è necessariotrasmettere i crediti stessi con distinti negozi di cessione, ma in ogni casoderivante dal perfezionamento della cessione tra cedente (fornitore) ecessionario ("factor"), indipendentemente dalla volontà e dalla conoscenzadel debitore ceduto (Cass. n. 2746/2007, Cass. n. 15797/2009).La disciplina del factoring, che resta pur sempre contratto atipico, muovedalla necessità di riconoscere l’utilità di uno strumento di circolazione delcredito in funzione di finanziamento per le imprese e di miglior gestionedei crediti commerciali soprattutto da parte delle piccole-medie imprese,pur nell’esigenza di rispetto delle norme generali in tema di contratto.Alla luce, dunque, degli interessi perseguiti dalle parti con tale contrattosoddisfare, la disciplina del factoring introduce una regolamentazionespecifica del rapporto laddove la disciplina codicistica ordinaria nerisultava ostativa.In particolare, il citato art.3 consente la cessione di crediti futuri,superando il formale dato normativo di cui all’art.1260 c.c. ed anche lelimitate risalenti aperture interpretative pur sempre, comunque, riferitealla necessaria esistenza, al momento della cessione, almeno di unospecifico rapporto da cui sarebbero nati i crediti (Cass. n. 2798/1978,Cass.n.4040/1990).Il carattere anomalo dello strumento, ravvisabile nell’assenza diindividuazione dell’oggetto della cessione al momento della stipula e che ètuttavia funzionale agli scopi perseguiti, tanto più in caso di cessione dicrediti in massa, è quindi stato legislativamente riconosciuto, ma alcontempo contenuto garantendo la determinatezza o determinabilitàdell’oggetto tramite due limiti espressi ovvero quello dell’indicazione delNumero registro generale 16618/2024Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 19329/2026Data pubblicazione 11/06/2026debitore ceduto e quello del periodo massimo di ventiquattro mesi nelquale potranno essere stipulati i contratti da cui sorgerà il credito futuro.Tali limiti sono dunque diretti ad assicurare in un certo qual modol’esistenza dell’elemento costitutivo del contratto di cui all’art.1346 c.c.alla luce, peraltro, del particolare contesto in cui il contratto di factoring ènormalmente utilizzato, ovvero da soggetti che svolgono una specificarelazione al quale può dirsi che l’oggetto del contratto risulta giàsostanzialmente determinabile.Pertanto, l'obbligazione oggetto della cessione in massa di crediti futuri èda considerarsi con oggetto predeterminato o comunque determinabile, ecome tale suscettibile di protezione giuridica, in quanto è la stessa leggespeciale che ha sancito la liceità e conformità a un interesse meritevole ditutela di un negozio atipico di cessione di crediti futuri nei confronti di undeterminato debitore entro i suddetti limiti.Peraltro, questa Corte (Cass. n.30611/2018, Cass. n.3829/2013) ha giàrilevato che «ai contratti di "factoring" caratterizzati da una cessione deicrediti di impresa e, pertanto, da una causa prevalente di scambio, trovaapplicazione l'art. 3 della legge n. 52 del 1991, il quale prevede, tra l'altro,la possibilità di una cessione in massa che si considera ad oggettodeterminato, anche se riguarda crediti futuri nascenti nonnecessariamente da un contratto già stipulato, ma anche da un contrattoancora da stipulare, purché in un periodo di tempo non superiore aventiquattro mesi».Nella specie, la corte territoriale ha ritenuto che il limite temporale di cuiai commi terzo e quarto del citato art.3 non operasse poiché il contratto difactoring prevedeva una durata “indeterminata” in forza della clausolan.10 delle condizioni generali di contratto, così consentendo “la possibileinsorgenza di un numero indefinito di crediti futuri oggetto di cessione” edNumero registro generale 16618/2024Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 19329/2026Data pubblicazione 11/06/2026ha altresì considerato che il limite temporale veniva sostanzialmentecontrobilanciato dalla possibilità di recesso riconosciuta a ciascuna partedel rapporto.Ebbene, in tal modo la corte territoriale si è posta in contrasto con lascelta legislativa, come sopra prospettata, di rendere possibile lacircolazione dei crediti futuri nei limiti dell’osservanza del dispostodell’art.1346 c.c. come espressamente indicata dall’art.3 commi terzo equarto l.52/91. Infatti, una durata del contratto, che consenta il sorgere diun numero indefinito di crediti futuri oggetto della cessione, rende aborigine assolutamente indeterminato l’oggetto del contratto.La stipula dei contratti da cui sorgeranno i crediti futuri cui fa riferimento ilcontratto di factoring è condizione necessaria per assicurare l’osservanzadel disposto di cui all’art.1346 c.c. e, d’altra parte, tale stipula deveavvenire entro 24 mesi dall’accordo iniziale.In tal senso, lo stesso tenore della norma dell’art.3 citato è inequivoco làdove indica la possibilità di cedere i crediti anche prima che siano statistipulati “i contratti da cui essi sorgeranno” e, in seguito, afferma che lacessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti chesorgeranno “da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiorea ventiquattro mesi”.La durata indeterminata del contratto, dunque, è riferibile non ai contrattida stipulare od ai crediti che possono essere ceduti, quale oggetto delcontratto di factoring, ma alle obbligazioni ulteriori ed accessorie che dalrapporto di factoring sorgono tra le parti. La facoltà che la parte possarecedere dal rapporto senza specifici vincoli non può sanare quindi ildifetto del requisito richiesto dall’art.3, comma terzo, l.52/91, ma attienealla regolamentazione dei rapporti tra le parti.Nella specie, dunque, il contratto di factoring era stato stipulato il10/1/2003 e i crediti erano sorti da un contratto in data 20.11.2009,Numero registro generale 16618/2024Numero sezionale 1491/2026Numero di raccolta generale 19329/2026Data pubblicazione 11/06/2026stipulato dunque ben oltre il termine di ventiquattro mesi dalla conclusionedel primo.Il motivo deve pertanto essere accolto.I successivi motivi restano assorbiti dall’accoglimento del secondo.In accoglimento del secondo motivo, inammissibile il primo ed assorbiti glialtri, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello diMilano in diversa composizione che provvederà anche sulle spese delgiudizio di cassazione P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo edichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione conrinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano comunque in diversacomposizione.Così deciso in Roma il 23.4.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]