Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1/2011
ECLI:EU:T:2011:24
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 3 febbraio 2011 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑33/05)
«Concorrenza – Intese – Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio – Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Ammenda – Gravità e durata dell’infrazione – Parità di trattamento – Principio di proporzionalità – Limite massimo del 10% del fatturato – Cooperazione»
1.
Concorrenza – Ammende – Importo – Principio della parità di trattamento – Irrogazione di un’ammenda simbolica a talune imprese
e di un’ammenda sostanziale ad altre – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15) (v. punti 68-69, 77-79)
2.
Atti delle istituzioni – Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in caso di infrazioni alle regole di concorrenza
– Atto diretto a produrre effetti esterni – Portata (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15; comunicazione della Commissione
98/C 9/03) (v. punto 102)
3.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Valutazione – Valutazione caso per
caso – Rilevanza di criteri non espressamente menzionati negli orientamenti adottati dalla Commissione (Regolamenti del Consiglio
n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 3; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punto 102)
4.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Valutazione – Interdipendenza dei tre
criteri espressamente menzionati negli orientamenti adottati dalla Commissione – Qualificazione di un’infrazione come molto
grave – Ruolo fondamentale del criterio vertente sulla natura dell’infrazione – Mancanza di autonomia di quello vertente sulle
dimensioni del mercato dei prodotti di cui trattasi (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23,
n. 3; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 100, 103, 105-106, 111-115)
5.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Fissazione dell’ammenda in proporzione
agli elementi di valutazione della gravità dell’infrazione (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2) (v. punto 107)
6.
Concorrenza – Intese – Accordi fra imprese – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Criteri di valutazione (Art. 81,
n. 1, CE) (v. punti 120‑125)
7.
Concorrenza – Ammende – Importo – Sindacato giurisdizionale – Competenza a conoscere della legittimità e del merito – Obbligo
per il destinatario della comunicazione degli addebiti di contestare i suoi diversi elementi in fatto e in diritto nel corso
del procedimento amministrativo per potersene avvalere nella fase del procedimento giurisdizionale – Insussistenza (Artt. 81 CE,
82 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punto 127)
8.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Impatto concreto sul mercato – Obbligo di dimostrare tale impatto
per qualificare l’infrazione come molto grave – Insussistenza (Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003,
art. 23, n. 3; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 A, primo comma) (v. punti 137-138)
9.
Concorrenza – Ammende – Contesto giuridico – Determinazione – Incidenza della precedente prassi decisionale della Commissione
– Insussistenza (Regolamenti del Consiglio n. 17 e n. 1/2003) (v. punto 149)
10.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Valutazione – Primo caso di applicazione
delle regole di concorrenza in un determinato settore economico – Irrilevanza (Regolamenti del Consiglio n. 17 e n. 1/2003)
(v. punto 163)
11.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Durata dell’infrazione – Maggiorazione dell’importo di partenza
dell’ammenda – Presa in considerazione delle variazioni di intensità dell’infrazione – Esclusione (Regolamento del Consiglio
n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03, punto 1 B) (v. punto 177)
12.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità dell’infrazione – Misura dell’impatto reale sulla concorrenza
del comportamento illecito di ciascuna impresa – Pertinenza della quota di mercato di ciascuna delle imprese interessate (Regolamento
del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punti 195, 199-203)
13.
Concorrenza – Intese – Accordi fra imprese – Partecipazione sotto asserita costrizione – Circostanza che non costituisce un’esimente
per l’impresa che non si è avvalsa della facoltà di denuncia alle autorità competenti (Art. 81, n. 1, CE) (v. punto 217)
14.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Obbligo di prendere in considerazione i fatturati delle imprese interessate
e di garantire la proporzionalità tra le ammende e tali fatturati – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15,
n. 2; comunicazione della Commissione 98/C 9/03) (v. punto 234)
15.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una
cooperazione con la Commissione da parte dell’impresa incriminata – Riduzione operata sull’importo risultante dall’applicazione
della regola che limita l’importo delle ammende (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2; comunicazione della Commissione
96/C 207/04) (v. punto 246)
16.
Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Riduzione dell’importo dell’ammenda come corrispettivo di una
cooperazione dell’impresa incriminata – Presupposti – Potere discrezionale della Commissione (Regolamenti del Consiglio n. 17
e n. 1/2003; comunicazione della Commissione 96/C 207/04) (v. punti 255-256)
[OSCURATO:PERSONA] primo luogo, domanda di annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 2004, C (2004) 4030 def., relativa ad
un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2 – Tabacco greggio – Spagna), in secondo
luogo e in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in tale decisione e, in terzo
luogo, domanda riconvenzionale della Commissione diretta all’aumento di detto importo.
Dispositivo
1)
L’importo dell’ammenda inflitta alla Compañia española de tabaco en rama, SA ([OSCURATO:PERSONA]) all’art. 3 della decisione della Commissione
20 ottobre 2004, C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (caso COMP/C.38.238/B.2
– Tabacco greggio – Spagna) è fissato a EUR 3 147 300.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La domanda riconvenzionale formulata dalla Commissione europea è respinta.
4)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà otto decimi delle proprie spese e otto decimi delle spese sostenute dalla Commissione, mentre quest’ultima
sopporterà due decimi delle proprie spese e due decimi delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA].