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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 giugno 2022

Cassazione n. 26927/2022

Testo disponibile della fonte

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 00888/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria Civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge -controricorrente - avverso la sentenza n. 279/2019 della CORTE d'APPELLO di SASSARI, depositata il 11/06/2019; Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 00888/2020; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio in data 16/06/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto affidato a due motivi di ricorso, la sentenza n. 279 del 11/06/2019 della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha rigettato l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di rigetto dell’opposizione a intimazione di pagamento, per trentotto cartelle esattoriali, notificata al Tollis in data 15/02/2016.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore generale non ha presentato conclusioni e il solo ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso deduce violazione e (o) falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., degli artt. 132 cod. proc. civ e 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 1, commi 537, 538 e 539 della legge n. 228 del 24/12/2012, in materia di discarico automatico e di inesigibilità degli importi recati dalle cartelle di pagamento e mancata interruzione della prescrizione.

Il secondo mezzo pone censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e 1, comma 540, della legge n. 228 del 2012.

L’impugnazione è inammissibile.

La sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, è stata resa pubblica in data 11 giugno 2019 e non risulta che sia statanotificata, né alcun accenno alla notificazione è Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 00888/2020; estensore: C. Valle contenuto nel ricorso, né, tantomeno, risulta prodotta la copia notificata della sentenza d’appello, come prescritto dall’art. 369, comma 2, n. 2 codice di rito.

Il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato in data 8/01/2020.

L’Avvocatura dello Stato, nel proprio controricorso, ha ritualmente eccepito, espressamente, la tardività della notifica del ricorso.

L’eccezione è fondata, trattandosi di opposizione all’esecuzione, come da giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare seguito (per la qualificazione dell’opposizione a intimazione di pagamento in termini di opposizione all’esecuzione si veda esaurientemente: Cass. n. 06833 del 11/03/2021 Rv. 660718 – 02 e altre in termini , in precedenza), in quanto tale sottratta alla sospensione dei termini nel periodo ferale di cui alla legge n. 742 del 7/10/1969 (Cass. n. 20354 del 28/09/2020 Rv. 659254 – 01 da ultimo, e quale e espressione di un orientamento consolidato) e quindi al gennaio 2020, mese della notifica del ricorso, il termine di sei mesi, di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., decorrente dal 11/06/2021, era decorso.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia in relazione all’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 00888/2020; estensore: C. Valle di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 10.000,00, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 00888/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, presso la Cancelleria Civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge -controricorrente - avverso la sentenza n. 279/2019 della CORTE d'APPELLO di SASSARI, depositata il 11/06/2019; Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 00888/2020; estensore: C. Valle udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio in data 16/06/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugna, con atto affidato a due motivi di ricorso, la sentenza n. 279 del 11/06/2019 della Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha rigettato l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], di rigetto dell’opposizione a intimazione di pagamento, per trentotto cartelle esattoriali, notificata al Tollis in data 15/02/2016. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate Riscossione. Per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Procuratore generale non ha presentato conclusioni e il solo ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo di ricorso deduce violazione e (o) falsa applicazione, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., degli artt. 132 cod. proc. civ e 118 disp. att. cod. proc. civ. e dell’art. 1, commi 537, 538 e 539 della legge n. 228 del 24/12/2012, in materia di discarico automatico e di inesigibilità degli importi recati dalle cartelle di pagamento e mancata interruzione della prescrizione. Il secondo mezzo pone censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 112 e 132 cod. proc. civ. e 1, comma 540, della legge n. 228 del 2012. L’impugnazione è inammissibile. La sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, è stata resa pubblica in data 11 giugno 2019 e non risulta che sia statanotificata, né alcun accenno alla notificazione è Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 00888/2020; estensore: C. Valle contenuto nel ricorso, né, tantomeno, risulta prodotta la copia notificata della sentenza d’appello, come prescritto dall’art. 369, comma 2, n. 2 codice di rito. Il ricorso per cassazione di [OSCURATO:PERSONA] è stato notificato in data 8/01/2020. L’Avvocatura dello Stato, nel proprio controricorso, ha ritualmente eccepito, espressamente, la tardività della notifica del ricorso. L’eccezione è fondata, trattandosi di opposizione all’esecuzione, come da giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio e alla quale si intende dare seguito (per la qualificazione dell’opposizione a intimazione di pagamento in termini di opposizione all’esecuzione si veda esaurientemente: Cass. n. 06833 del 11/03/2021 Rv. 660718 – 02 e altre in termini , in precedenza), in quanto tale sottratta alla sospensione dei termini nel periodo ferale di cui alla legge n. 742 del 7/10/1969 (Cass. n. 20354 del 28/09/2020 Rv. 659254 – 01 da ultimo, e quale e espressione di un orientamento consolidato) e quindi al gennaio 2020, mese della notifica del ricorso, il termine di sei mesi, di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., decorrente dal 11/06/2021, era decorso. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto del valore della controversia in relazione all’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo Ad. 16/06/2022 CC R.G.N. 00888/2020; estensore: C. Valle di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 10.000,00, oltre rimborso spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nel
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