CassazionedecretoSezione 7Decisione del 3 aprile 2025
Cassazione n. 19852/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversol’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Milano dato avvisoalle parti; uditala relazione svolta dal C onsi g l iere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevatoche, con l ’ ordinanza impugnata , è stata rigettata l ’ istanza proposta nell’interesse del condannato, di concessione delle misur e al ter nativ e della detenzione domiciliare e semilibertà, ammettendo quella dell’affidamento in prova al servizio sociale. Ritenutoche i motiv i propost i ( nullità per t ardiva noti fica al con d annato del decreto di fissazione dell’udienza del 16 dicembre 2024 - primo motivo; nullità per omessa notifica al difensore di fiducia – secondo motivo ) sono inammissibili in quanto si deducono asserite violazioni processuali che, tuttavia, sono tardivamente dedotte e, in ogni caso smentite dagli atti processuali. Rilevato, quanto al primo motivo,che, dall ’ esame degli atti , risulta che vi è stata notifica al condannato in data 10 dicembre 2024 , ma che il difensore di fiducia, nom ina to i n data 11 dicembre 2024, avv. A. Fabozzo, pres ente all’udienza fissata, a mezzo di sostituto processual e, si è limitato a chiede re rinvio (v. verbale di udienza) non anche a dedurre la nullità per tardivo avviso, come segnalatocon la memoria resa in data 11 dicembre 2024. Rilevato, infatti, che la questione n on è stata dedotta all ’udienza del 16 dicembre 2024,ove era presente, per del ega orale , ex art. 102 cod. proc. pen. , del nuovo difensore di fiduciaavv. [OSCURATO:PERSONA], il sostituto avv. E. [OSCURATO:PERSONA] il quale(v. verbale in atti) ha chiesto rinvio, in via principale, nonché h a conclu so nel merito,insistendo per l’accoglimento delle istanze. Ritenuto che trattasi , i n tema di procedimento di esecuzione, di inosservanza del termine di diecigiorni liberi per l'avviso alle parti e ai difensori del giorno dell'udienza, che determina una nullità a regime intermedio, da eccepire entro i termini di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., e non una nullità assoluta, in quanto quest'ultima consegue all'omessa citazione (Sez. 1, n.17091 de l 31/01/202 4 , Biagi, Rv. 286259 – 0 1 ) . Considerato, quanto al secondo motivo, che l ’eccezione di omessa notificazione non risulta confermata dagli atti dai quali emerge la notifica al difensore di ufficio. Ritenutoche, per le ragioni sin qui esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali, nonché(v. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle a mmende, determinata equitativamente. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso econdanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il3 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]