CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2024
Cassazione n. 26026/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4768/2017 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] M. PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZAdi COMM.TRI B.REG. della LOMBARDIA/ MILANO n.4172/2016 depositata i l 14/07/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con rogito in data 4 agosto 2008, i fratelli Andrea e [OSCURATO:PERSONA] cedevano alla impresa “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l . ” un complesso immobiliare sito in agro di [OSCURATO:PERSONA]. Se non che, ritenendo che oggetto reale della compravendita non fosse tanto l'edificio insistente, diluito e vetusto, quanto piuttosto la capacità edificatoria del terreno sottostante, con distinti avvisi di accertamento l'amministrazione finanziaria e riprendeva tassazione la maggiore imposta in ragione delle proporzioni dicomproprietà nei confronti dei due fratelli. Il giudice di prossimità ne apprezzava le ragioni donde spiccava appello l'Ufficio. Il giudice del gravame confermava la sentenza di primo grado, donde ricorre per cassazione l'Ufficio, affidandosi ad un unico motivo, cui replica con tempestivo controricorso il solo [OSCURATO:PERSONA], restando intimato il contribuente [OSCURATO:PERSONA]. CONSIDERATO Il difensore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], con memoria depositata in prossimità dell’adunanza camerale, evidenzia che, nelle more del giudizio, lo stesso ha provveduto alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del D.L. 119/2018, dell’avviso di accertamento oggetto del presente giudizio che lo riguarda n. T9H01C103979-2013, mentre nulla risulta relativamente all’avviso di accertamento n. T9H01C1039789-2013 indirizzato al contribuente [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, in data 06.06.2019 è stata depositata dinanzi a questa Suprema Corte l’istanza di sospensione con relativi allegati (domanda di definizione agevolata e ricevute di pagamento) che sono depositati in atti. Tutto ciò premesso, la controversia deve dichiararsi definita ex art. 6 d.l. n. 119/2018, con spese a carico di chi le ha anticipate nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], mentre deve proseguire nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] che, regolarmente evocato in giudizio, è rimasto intimato. Con l'unico motivo di ricorso erariale si propone censura ai sensi dell'articolo 360 numero 3 del codice di rito civile per violazione e falsa applicazione degli articoli 67, primo comma, lettera B, del decreto del Presidente della Repubblica numero 917 del 1986, dell'articolo 36, secondo comma, del decreto legge numero 223 del 2006. In buona sostanza si ritiene che oggetto della compravendita non siano tanto gli edifici vetusti e da demolire, quanto il sottostante terreno con la relativa capacità edificatoria, donde corretta deve ritenersi la ripresa a tassazione in ordine al rogito notarile in ragione del reale oggetto compravenduto. Prosegue la propria argomentazione rilevando come conduca a tale conclusione altresì lo stretto lasso di tempo fra l'acquisto dai contribuenti qui in giudizio da parte della soc. [OSCURATO:PERSONA] srl, società di costruzione edile, e la relativa cessione, da parte di quest'ultima, a soggetti terzi delle nuove unità abitative realizzate a seguito dell'abbattimento e riedificazione dei corpi di fabbrica, da ritenersi quali espressione della nuova ed ulteriore capacità edificatoria deiterreni sottostanti c he dev’essere considerata il vero oggetto del contratto originario di compravendita da cui traggono scaturigine gli avvisi di accertamento opposti. Il motivo non può essere accolto. Ed infatti, con orientamento ormai consolidato dal quale non si intravedono ragioni per discostarsi, questa Suprema Corte di legittimità ha già statuito che in tema di IRPEF, ai fini della tassazione separata, quali "redditi diversi", delle plusvalenze realizzate a seguito di cessioni, a titolo oneroso, di terreni dichiarati edificabili in sede di pianificazione urbanistica, l'alternativa fra "edificato" e "non edificato" non ammette un "tertium genus", con la conseguenza che la cessione di un edificio, anche ove le parti abbiano pattuito la demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, non può essere riqualificata dall'Amministrazione finanziaria come cessione del terreno edificabile sottostante, neppure se l'edificio non assorbe integralmente la capacità edificatoria residua del lotto su cui insiste, essendo inibito all'Ufficio, in sede di riqualificazione, superare il diverso regime fiscale previsto tassativamente dal legislatore per la cessione di edifici e per quella dei terreni (cfr. Cass. V, n. 5088/2019; con riguardo all’imposta di registro, cfr. altresì n. 3747/2021; VI-5, n. 39133/2021). Ne consegue, pertanto, che una volta accertato il carattere di terreno edificato da parte del giudice di merito con apprezzamento non sindacabile avanti questa Suprema Corte di legittimità, resta irrilevante la consistenza e la qualità dell'edificio compravenduto, nonché la previsione del suo abbattimento, rimanendo il regime giuridico quello della tassazione di un terreno già edificato. A questi principi si è conformata la sentenza in scrutinio, donde il ricorso è infondato e non può essere accolto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva del contribuente intimato. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M. La Corte dichiara la cessata materia del contendere ed estinto il giudizio per definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 con spese a carico di chi le ha so