CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 39618/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' MAURO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/serile conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] G(«c dst ‘44 CAL 't ilUp'110 A. C 1410-.04-- fAcn-14.~.%)1.*/(14. . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo, Sezione per il riesame, che ha rigettato l'appello proposto avverso l'ordinanza con cui il Gip presso il medesimo Tribunale aveva respinto l'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari elettricamente controllati. 2. Per i fatti di cui all'odierno procedimento, afferenti a reati in tema di stupefacenti, il ricorrente ha già riportato in primo grado una condanna ad anni dieci e mesi uno di reclusione. 3. Il ricorso consta di un unico motivo con cui si deduce mancanza di motivazione in relazione alle deduzioni difensive ex art 297, commi 1 e 2, cod. proc. pen., formulate nel giudizio dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen. e volte ad evidenziare innumerevoli, sopravvenuti, elementi di novità rispetto all'originario quadro cautelare e cioè l'intervenuta esclusione, nella sentenza di merito, del ruolo apicale direttivo originariamente contestato all'imputato ai sensi dell'art. 74, comma 1, d.P.R. 309/90, e posto a fondamento del titolo cautelare genetico, l'assoluzione da innumerevoli singoli episodi ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90, la paternità di una figlioletta di pochi mesi: tutti elementi che il Tribunale non avrebbe minimamente tenuto in considerazione. 4. Il Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico, posto che non si confronta affatto con la sentenza impugnata. Va ricordato — a sancire, in parte qua, l'inammissibilità del ricorso — che, nella motivazione di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268823, Galtelli, è stato ribadito che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, poiché il ricorso non può ignorare le ragioni ch quest'ultimo. 2. Occorre preliminarmente rammentare che, secondo il consolidato orientamento di legittimità (ex multis, Sez. 6, n. 458.26 del 27/10/2021, D'[OSCURATO:PERSONA], Rv. 282292; Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676), in sede di appello avverso l'ordinanza emessa a seguito di istanza di revoca o sostituzione di una misura cautelare personale, al Tribunale non può essere chiesto di riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi questo limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o ad escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato. 2.1. Deve altresì ricordarsi, quanto alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura in corso, che, secondo l'orientamento di legittimità, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive della persona sottoposta a misura cautelare, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti di merito, rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276976; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). L'insussistenza delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) - al pari dell'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) - è, quindi, rilevabile in Cassazione soltanto qualora si traduca nella violazione di specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della motivazione secondo la logica e i principi di diritto, rimanendo "all'interno" del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti. 3. Ciò detto, la motivazione dell'ordinanza impugnata si appalesa del tutto immune dai dedotti vizi. Il Tribunale di Palermo ha sottolineato la gravità dei fatti ascritti all'imputato per i quali, come si è più sopra ricordato, è già intervenuta condanna in primo grado e, in adesione alle valutazioni del primo giudice, ha, con motivazione congrua e non illogica, evidenziato la non incidenza sul grave quadro cautelare delle circostanze dedotte dalla difesa (esclusione del ruolo apicale ad opera della sentenza di condanna di primo grado e nascita di un figlio) evidentemente non idonee ad integrare fatti nuovi o sopravvenuti, comunque idonei a modificare il quadro probatorio o ad influire sulla permanenza delle esigenze cautelari già ritenute sussistenti in grado di superare la preclusione derivante dalla formazione del giudicato cautelare. Sul punto, l'ordinanza impugnata sottolinea che già altri giudici avevano ricostruito, nel preciso dettaglio, il contesto che aveva determinato il restringimento in vinculis dell'imputato, evidenziando come quelle motivazioni sorreggano, a tutt'oggi, il grave, preciso ed inequivoco quadro accusatorio dal quale promanano le necessità limitative della sua libertà personale. In particolare, il Tribunale del riesame ha considerato la particolare intensità dei traffici illeciti dell'imputato - il quale, in un breve arco di tempo, ha posto in essere una rilevante quantità di episodi di negoziazione di sostanze stupefacenti, mantenendo contatiti con altri negoziatori - tale da concretare in sé il pericolo di recidiva in termini di attualità, non essendo stati allegati dalla difesa significativi elementi di novità, indicativi di un'attenuazione delle esigenze cautelari. 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per g