CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 novembre 2024
Cassazione n. 33325/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11992/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza del la Corte d ’ Appello di Firenze n. 1112 del 12/11/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Torino, [OSCURATO:PERSONA] chiedendo dichiararsi la nullità dell’erogazione pecuniaria eseguita il 27/4/2014, con bonifico proveniente dal conto corrente presso [OSCURATO:PERSONA] di cui l’attore era contitolare con [OSCURATO:PERSONA], in favore del convenuto, con la causale “giroconto per regalia”, da qualificarsi come donazione priva della forma solenne prescritta dall’art. 782 c.c., nonché la conseguente condanna del [OSCURATO:PERSONA] alla restituzione di quanto percepito; in via subordinata, per l’ipotesi in cui il giudicante non avesse ritenuto di ravvisare un atto di liberalità, l’attore domandava la condanna del convenuto alla restituzione dell’importo versato quale indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), essendo la dazione sfornita di supporto causale; - il Tribunale di Torino, con la sentenza n. 3798 del 19/7/2017, rigettava le domande attoree, sia perché l’attore non aveva assolto l’onere di provare un contratto di donazione nullo per difetto di forma (era stata allegata e provata soltanto la dazione pecuniaria, non già la liberalità quale sua causa), sia perché, rispetto alla domanda subordinata di ripetizione dell’indebito oggettivo, non risultava dimostrata l’inesistenza della causa debendi, fatto costitutivo della pretesa restitutoria, e l’unico titolo giuridico invocato (quello liberale) era rimasto sfornito di prova; - con la sentenza n. 1112 del 12/11/2020, la Corte d’appello di Torino accoglieva parzialmente l’impugnazione del Latorre e, in riforma della decisione di primo grado, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo di Euro 104.500,00, oltre a interessi e spese di lite; - per quanto qui ancora rileva, la Corte territoriale –dopo aver respinto l’impugnazione relativa alla pretesa nullità della donazione – accoglieva l’appello limitatamente alla domanda di ripetizione di indebito oggettivo: «… osserva questa Corte come muovendo dai principi generali in tema di indebito oggettivo, vada ricordato come l’azione exart. 2033 c.c. si possa esperire anche quando manchi tra le parti ogni rapporto giuridico quale causa giustificatrice di un pagamento eseguito. L’inesistenza della “causa debendi” è, dunque, un elemento costitutivo (unitamente all’avvenuto pagamento e al collegamento causale) della domanda di indebito oggettivo, la cui prova incombe all’attore; questi è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l’avvenutopagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l’esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante fatti positivi contrari da cui desumersi, in via presuntiva, il fatto negativo. … Parte appellante deduce la insussistenza di alcun rapporto giuridico in forza del quale il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe diritto per ricevere e trattenere la somma in questione. … la domanda di ripetizione è fondata sul presupposto della consapevole inesistenza di una causa che giustifichi lo spostamento patrimoniale a favore dell’appellato … Il fatto costitutivo tipico della domanda di indebito è, pertanto, l’inesistenza di una causa del pagamento (fatto negativo), da dimostrare con la allegazione e la prova di un corrispondente fatto contrario. In realtà, stando alla descrizione dell’accaduto fornita proprio dal Latorre nel corso del giudizio di primo grado, il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assunto, nella vicenda, un ruolo di mero percettore del danaro avendo di fatto ricevuto sul proprio conto corrente la somma bonificata. Su tale circostanza il [OSCURATO:PERSONA] nulla allega circa la causa della dazione, limitandosi nel presente giudizio a contestare in diritto la sussistenza dei presupposti giuridici per l’accoglimento della domanda, rilevando in particolare; a) che il conto corrente dal quale proveniva il bonifico a suo favore era cointestato (con [OSCURATO:PERSONA]) con la conseguenza che l’appellante non sarebbe legittimato a richiedere la restituzione della somma non avendo dimostrata che la stessa fosse di “sua esclusiva titolarità”, prova che sarebbe ormai impossibile fornire stante il divieto dei nova che presiede il giudizio di appello; b) la domanda avanzata in sede di gravame di restituzione dell’importo oggetto di bonifico sarebbe inammissibile in quanto conseguente alla sollevata inesistenza della donazione, censura avanzata per la prima volta in sede di appello e come tale inammissibile exart. 345, primo comma, c.c. Entrambe le contestazioni appaiono irrilevanti ai fini del decidere atteso che la circostanza che il Latorre fosse cointestatario del conto nulla rileva fra le parti in causa, potendo la sola [OSCURATO:PERSONA] eventualmente dolersi del fatto che l’appellante avesse disposto anche di somme di sua pertinenza. Inoltre il fatto che possa trattarsi di donazione non perfezionata in luogo di donazione nulla non comporta una novità della domanda di ripetizione dell’indebito oggettivo che il Latorre aveva proposto in primo grado, anche nell’ipotesi in cui l’erogazione non fosse giustificata dalla donazione, con ciò contemplando sia la nullità della donazione sia la sua inesistenza. La difesa improntata dal [OSCURATO:PERSONA] -il quale nulla dice circa la causa dell’erogazione - conferma l’inesistenza di alcun diritto in capo all’appellato a trattenere la somma di cui viene chiesta la restituzione e della conseguente inesistenza di una causa debendi sottesa alla dazione del danaro, in ta le modo l’appellante risulta aver assolto l’onere di allegazione e di prova gravante sull’attore in ripetizione»; - avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; - le parti depositavano memorie exart. 380-bis.1 c.p.c.; - all’esito della camera di consiglio del 12/11/2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] - col primo motivo si deduce che «La sentenza d’appello è viziata ex art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., per aver omesso la Corte territoriale di rilevare ex officiola parziale carenza di legitimatio ad causam dell’appellante Latorre, per sua stessa ammissione mero cointestatario del conto Cariparma da cui è stato effettuato il bonifico di € 104.500,00 in favore del [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, legittimato ad agire nei confronti di quest’ultimo, exart. 2033 c.c., per la sola ripetizione della metà del suddetto importo, risultando presuntivamente di proprietà del contitolare l’altra metà del credito, di cui l’appellante ha chiesto ed ottenuto la restituzione. Parziale carenza delle condizioni di ammissibilità dell’azione in capo all’appellante. Violazione dell’art. 81 C.p.c.»; - la censura è infondata; - il ricorrente sostiene il (parziale) difetto di legittimazione attiva del Latorre perché il conto dal quale proveniva il bonifico a suo favore era cointestato al controricorrente e a [OSCURATO:PERSONA]; tuttavia, le argomentazioni addotte a sostegno di tale assunto sono inconsistenti, perché la presunzione dell’art. 1854 c.c. opera solo rispetto all’istituto di credito e quella dell’art. 1298 c.c. riguarda i rapporti interni tra concreditori e condebitori, mentre non può configurarsi (come invece fa il [OSCURATO:PERSONA]) alcuna presunzione secondo cui l’importo trasferito fosse, per il 50%, di soggetto diverso dall’originario attore; - col secondo motivo il ricorrente afferma che «La sentenza d’appello è viziata ex art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c. per nullità della sentenza o del procedimento, avendo la Corte di Appello di Torino, con motivazione apparente, ritenuto assolto dall’appellante Latorre l’onere di allegare e provare l’inesistenza di una causa debendisottesa alla dazione di denaro in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA], senza tuttavia esplicitare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indicandoli senza un’approfondita disamina logica e giuridica, con ciò impedendo ogni controllo sull’esattezza del ragionamento seguito. Violazione dell’art. 111, 6° co., Cost., e dell’art. 132, 2° co., n. 4, c.p.c.»; - la censura è, in parte,infondata e, in parte, inammissibile; - la Corte d’appello ha fornito alla propria decisione una motivazione adeguata, peraltro conforme all’orientamento giurisprudenziale secondo cui «Qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal solvens(o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l’inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l’inidoneità della diversa causa dell’attribuzione eventualmente indicata dal convenuto» (tra le altre, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 14788 del 27/05/2024, Rv. 671189-01, la quale, in una fattispecie con parziali analogie con quella qui esaminata, ha confermato la sentenza della Corte territoriale che aveva accolto le domande spiegate dall’attore in ripetizione, erede del solvens, il quale, a fronte di trasferimenti di denaro compiuti dal proprio dante causa in favore dei convenuti, aveva allegato l’esistenza di una donazione nulla per difetto di forma solenne e non ascrivibile, data la rilevanza dell’importo, a quella di “modico valore”, esentata dalla necessità dell’osservanza di tale requisito formale; nello stesso senso, Cass., Sez. 6- 3, Ordinanza n. 14428 del 26/05/2021, Rv. 661566-01: «Proposta domanda di ripetizione di indebito, l’attore ha l’onere di provare l’inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento airapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall’attore la dimostrazione dell’inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra “solvens” e “accipiens”»); la formulazione della censura tradisce, poi, un’inammissibile denuncia di insufficienza della motivazione, laddove si ammette che il giudice d’appello avrebbe indicato gli elementi considerati per la decisione «senza un’approfondita disamina logica e giuridica»; - col terzo motivo si denuncia che «La sentenza d’appello è viziata exart. 360, 1° co., n. 5, c.p.c., per aver omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione fra le parti. Nell’ipotesi in cui il [OSCURATO:PERSONA] ritenesse di interpretare la motivazione della Corte territoriale nel senso che quest’ultima abbia inteso raggiunta la prova da parte del Latorre di assenza di causa debendi desumendola in via presuntiva, ex art. 2729 C.c., dalla circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non abbia allegato alcuna causa giustificativa dell’erogazione, la motivazione della sentenza appare illogica per aver omesso la Corte territoriale l’esame di altri elementi indizianti, che deponevano in senso contrario rispetto a quanto deciso.»; - la censura è inammissibile, perché, riguardo all’omessa considerazione di elementi indiziari introdotti dal [OSCURATO:PERSONA], costituisce consolidato insegnamento giurisprudenziale che «Il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga -in maniera concisa ma logicamente adeguata -gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto.» (ex multis, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020, Rv. 660157-01); - l’ultimo motivo – con cui il ricorrente richiede, in conseguenza delle censure svolte, la «Revisione del capo che ha disposto la condanna del Sig. [OSCURATO:PERSONA] alle spese di lite di primo e secondo grado» –si risolve in un non-motivo, poiché non si denuncia la violazione delle disposizioni sulla regolazione delle spese, ma si richiede una loro applicazione nell’ipotesi, qui non ricorrente, di cassazione della decisione impugnata; - in definitiva, il ricorso va respinto; ne consegue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi , nella misura indicata nel dispositivo; - va dato atto, poi, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte rigettail ricorso; condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente, le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 8.800,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore impor