CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19156/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 3 luglio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Parma il 19 novembre 2024, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 400 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 349 cod. pen., accertato il 30 agosto 2019. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sotto il profilo della inosservanza della legge penale, è manifestamente infondato, in quanto volto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata) che erano stati apposti sul veicolo guidato dall'imputato due piccoli sigilli argentati recanti due distinti numeri seriali, per cui era stato applicato un vincolo diverso da quello rappresentato da un cartello di segnalazione. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M